Art. 11 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  le
amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.