(Accordo-Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
OBBLIGHI  DI   ADEGUATA   VERIFICA   PER   L'IDENTIFICAZIONE   E   LA
  COMUNICAZIONE DI CONTI STATUNITENSI OGGETTO DI COMUNICAZIONE  E  DI
  PAGAMENTI A TALUNE ISTITUZIONI FINANZIARIE NON PARTECIPANTI 
I. Disposizioni generali. 
  A. L'Italia obbliga le istituzioni finanziarie italiane tenute alla
comunicazione ad applicare le procedure di adeguata verifica  di  cui
al presente Allegato I per identificare i conti statunitensi  oggetto
di comunicazione nonche' i conti detenuti da istituzioni  finanziarie
non partecipanti. 
  B. Ai fini del presente Accordo: 
  1. Tutti gli importi in dollari devono essere intesi come inclusivi
dell'equivalente in altre valute. 
  2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, il saldo o il
valore di un conto  sara'  determinato  all'ultimo  giorno  dell'anno
solare o altro adeguato periodo di rendicontazione. 
  3. Qualora occorra determinare una soglia per il saldo o il  valore
al 30 giugno 2014, in conformita' al presente Allegato I, il relativo
saldo o valore e' determinato a tale data  o  all'ultimo  giorno  del
periodo di rendicontazione che termina immediatamente  prima  del  30
giugno 2014, e qualora occorra determinare una soglia per il saldo  o
il valore  all'ultimo  giorno  dell'anno  solare  in  conformita'  al
presente Allegato I,  il  relativo  saldo  o  valore  e'  determinato
all'ultimo giorno  dell'anno  solare  o  altro  adeguato  periodo  di
rendicontazione. 
  4. Fatto salvo il paragrafo II.E (1), un  conto  sara'  considerato
come conto statunitense oggetto di comunicazione a partire dalla data
in cui viene identificato come  tale  ai  sensi  delle  procedure  di
adeguata verifica di cui al presente Allegato I. 
  5. Salvo diversa disposizione, le informazioni relative ad un conto
statunitense oggetto di comunicazione  sono  comunicate  con  cadenza
annuale nel corso dell'anno solare  successivo  a  quello  a  cui  si
riferiscono le informazioni stesse. 
  C. In alternativa alle procedure descritte in ciascuna Sezione  del
presente 
  Allegato I, l'Italia puo' consentire alle  istituzioni  finanziarie
italiane tenute alla comunicazione di esperire le procedure descritte
nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del  Tesoro  degli  Stati
Uniti per stabilire se un conto e' un conto statunitense  oggetto  di
comunicazione o un conto detenuto da un'istituzione  finanziaria  non
partecipante. 
II.   Conti   preesistenti    di    persone    fisiche.    Ai    fini
  dell'identificazione   dei   conti    statunitensi    oggetto    di
  comunicazione tra i conti preesistenti detenuti da persone  fisiche
  («conti preesistenti di persone fisiche») si applicano le  seguenti
  regole e procedure. 
  A.  Conti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo   di   verifica,
identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora  le
norme di attuazione in Italia prevedano tale facolta' di scelta,  per
i seguenti conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione,
o comunicazione quali conti statunitensi oggetto di comunicazione: 
  1. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti
preesistenti di persone fisiche con un saldo  o  un  valore  che  non
superi $ 50.000 al 30 giugno 2014. 
  2. Fatto salvo il sub-paragrafo E (2) della presente Sezione, conti
preesistenti di  persone  fisiche  che  consistono  in  contratti  di
assicurazione per i quali e'  misurabile  un  valore  maturato  (cash
value insurance contracts) e contratti di rendita con un saldo  o  un
valore pari o inferiore a $ 250.000 al 30 giugno 2014. 
  3.  Conti  preesistenti  di  persone  fisiche  che  consistono   in
contratti di assicurazione  per  i  quali  e'  misurabile  un  valore
maturato (cash value insurance contracts) o contratti di  rendita,  a
condizione che la normativa o i regolamenti dell'Italia o degli Stati
Uniti vietino efficacemente la vendita di contratti di  assicurazione
per i quali e' misurabile un valore maturato  (cash  value  insurance
contracts) o contratti di rendita a residenti degli Stati Uniti, come
nel caso in cui la relativa istituzione finanziaria non  possegga  la
registrazione richiesta ai  sensi  del  diritto  statunitense,  e  la
legislazione  italiana  preveda  l'obbligo  di  comunicazione  o   di
applicazione  della  ritenuta  per   quanto   concerne   i   prodotti
assicurativi detenuti da residenti in Italia. 
  4. Qualsiasi conto di deposito con un saldo  o  un  valore  pari  o
inferiore a $ 50.000. 
  B. Procedure di verifica dei conti preesistenti di persone  fisiche
con un saldo o un valore che superi $ 50.000 al  30  giugno  2014  ($
250.000 per contratti di assicurazione per i quali e'  misurabile  un
valore maturato (cash  value  insurance  contracts)  o  contratti  di
rendita),  ma  non  ecceda  $  1.000.000  («conti  di   importo   non
rilevante»). 
  1. Ricerca negli  archivi  elettronici.  L'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione  verifica  i  dati  rintracciabili
elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare
uno  o  piu'  dei  seguenti  indizi  di  conti  statunitensi   («U.S.
Indicia»): 
    a) identificazione  del  titolare  del  conto  come  cittadino  o
residente statunitense; 
    b) indicazione univoca di luogo di nascita negli Stati Uniti; 
    c) attuale indirizzo postale o  di  residenza  statunitense  (ivi
compresi una  casella  postale  statunitense  o  un  indirizzo  «c/o»
statunitense); 
    d) attuale numero di telefono statunitense; 
    e)  ordini  di  bonifico  permanente  a  favore   di   un   conto
intrattenuto negli Stati Uniti; 
    f) procura o potesta' di firma attualmente valida conferita a  un
soggetto con indirizzo statunitense; ovvero 
    g) un indirizzo «c/o» o di fermo posta  che  rappresenta  l'unico
indirizzo   del   titolare   del   conto   presente   negli   archivi
dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione.  Nel
caso di un conto individuale preesistente che sia un conto di importo
non rilevante, un indirizzo «c/o» al di fuori degli Stati  Uniti  non
viene considerato come indizio di conti statunitensi. 
  2. Se tramite la ricerca elettronica  non  viene  rilevato  nessuno
degli indizi di conti statunitensi elencati al  sub-paragrafo  B  (1)
della presente Sezione, non sono richiesti ulteriori adempimenti fino
a quando non interviene un cambiamento di circostanze sul conto, come
descritto al sub-paragrafo C (2) della presente  sezione,  a  seguito
del quale uno o piu' US Indicia vengono associati al conto stesso. 
  3. Se tramite la ricerca elettronica viene rilevato taluno degli US
Indicia elencati al  sub-paragrafo  B  (1)  della  presente  Sezione,
l'istituzione  finanziaria   italiana   tenuta   alla   comunicazione
considera  il  conto  come   un   conto   statunitense   oggetto   di
comunicazione a meno che non scelga di applicare il  sub-paragrafo  B
(4) della presente  Sezione  e  che  una  delle  eccezioni  di  detto
sub-paragrafo sia applicabile rispetto a tale conto. 
  4.  Nonostante  la  constatazione  di  US  Indicia  ai  sensi   del
sub-paragrafo  B   (1)   della   presente   Sezione,   un'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non  deve  considerare
un conto come un conto statunitense oggetto di comunicazione nei casi
in cui: 
    a)  ove  le  informazioni  sul  titolare  del   conto   indichino
univocamente un luogo di nascita  negli  Stati  Uniti,  l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla  comunicazione  acquisisca  o  abbia
precedentemente verificato, conservandone  traccia  in  archivio,  la
seguente documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini
fiscali  (su  Modello  «IRS  Form  W-8»  o  altri  modelli   similari
approvati); 
    (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identita'
rilasciato dalle autorita' di uno Stato comprovante la cittadinanza o
nazionalita' del titolare del conto in un Paese diverso  dagli  Stati
Uniti; e 
    (3) una copia del Certificate  of  Loss  of  Nationality  of  the
United States (Certificato di Perdita della Nazionalita' degli  Stati
Uniti) del titolare del conto ovvero una spiegazione ragionevole: 
    (a) della motivazione  per  cui  la  persona  fisica  non  e'  in
possesso  di  tale  certificato  nonostante  la  sua  rinuncia   alla
cittadinanza statunitense; o 
    (b) della motivazione per  cui  il  titolare  del  conto  non  ha
ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita; 
    b) ove le informazioni sul titolare di un  conto  comprendano  un
indirizzo attuale postale o di residenza statunitense, ovvero  uno  o
piu' numeri  telefonici  statunitensi  che  rappresentano  gli  unici
numeri  telefonici  associati  al  conto,  l'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione acquisisca o abbia precedentemente
verificato,  conservandone   traccia   in   archivio,   la   seguente
documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini
fiscali  (su  Modello  «IRS  Form  W-8»  o  altri  modelli   similari
approvati); e 
    (2) un passaporto non statunitense o altro documento di identita'
rilasciato dalle autorita' di uno Stato comprovante la cittadinanza o
nazionalita' del titolare del conto in un Paese diverso  dagli  Stati
Uniti; 
    c) ove le informazioni sul titolare di un conto includano  ordini
di bonifico permanente a favore di  un  conto  detenuto  negli  Stati
Uniti, l'istituzione finanziaria italiana tenuta  alla  comunicazione
acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone  traccia
in archivio, la seguente documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini
fiscali  (su  Modello  «IRS  Form  W-8»  o  altri  modelli   similari
approvati); e 
    (2) prove  documentali,  come  definite  al  paragrafo  VI.D  del
presente  Allegato  I,  che  stabiliscano  lo  status   di   soggetto
non-statunitense del titolare del conto; 
    d) ove le informazioni sul titolare di  un  conto  includano  una
procura o  potesta'  di  firma  attualmente  valida  conferita  a  un
soggetto con indirizzo statunitense, o un indirizzo «c/o»  ovvero  di
fermo posta che rappresenta l'unico recapito individuato del titolare
del conto, o uno o piu' numeri telefonici  statunitensi  (qualora  al
conto sia associato anche un  numero  telefonico  non  statunitense),
l'istituzione  finanziaria   italiana   tenuta   alla   comunicazione
acquisisca o abbia precedentemente verificato, conservandone  traccia
in archivio, la seguente documentazione: 
    (1) un'autocertificazione attestante che il  titolare  del  conto
non e' cittadino statunitense ne' residente degli Stati Uniti ai fini
fiscali  (su  Modello  «IRS  Form  W-8»  o  altri  modelli   similari
approvati); ovvero 
    (2) prove  documentali,  come  definite  al  paragrafo  VI.D  del
presente  Allegato  1,  che  stabiliscano  lo  status   di   soggetto
non-statunitense del titolare del conto. 
  C. Procedure supplementari  applicabili  a  conti  preesistenti  di
persone fisiche che costituiscono conti di importo non rilevante. 
  1. La verifica  dei  conti  preesistenti  di  persone  fisiche  che
costituiscono   conti   di   importo   non    rilevante    ai    fini
dell'individuazione degli US Indicia deve essere ultimata entro il 30
giugno 2016. 
  2. Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze relativamente
a un conto preesistente di persona fisica che costituisce un conto di
importo non rilevante  da  cui  scaturisce  l'associazione  al  conto
stesso di uno o piu' degli US Indicia descritti  al  sub-paragrafo  B
(1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta
alla comunicazione considera il  conto  come  un  conto  statunitense
oggetto di comunicazione a meno che non si applichi il  sub-paragrafo
B (4) della presente Sezione. 
  3. Fatta eccezione per i conti di deposito di cui al  sub-paragrafo
A (4) della presente Sezione, tutti i conti preesistenti  di  persone
fisiche che sono stati identificati come conti  statunitensi  oggetto
di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano  come
tali per tutte le annualita' successive, a meno che il  titolare  del
conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. 
  D. Procedure di  verifica  rafforzata  per  conti  preesistenti  di
persone fisiche con un saldo o un valore che superi $ 1.000.000 al 30
giugno 2014, o al 31 dicembre del 2015 o di un'annualita'  successiva
(«conti di importo rilevante»). 
  1. Ricerca negli  archivi  elettronici.  L'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione  verifica  i  dati  rintracciabili
elettronicamente conservati nei propri archivi al fine di individuare
la presenza di uno o piu' degli US Indicia descritti al sub-paragrafo
B (1) della presente Sezione. 
  2. Ricerca negli archivi cartacei. Se le banche dati  interrogabili
elettronicamente dell'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione prevedono degli appositi campi  per  l'acquisizione  di
tutte le  informazioni  individuate  al  sub-paragrafo  D  (3)  della
presente  Sezione,  non  e'  necessaria  un'ulteriore  ricerca  negli
archivi cartacei. Se le banche dati elettroniche non acquisiscono  la
totalita' di tali informazioni, relativamente  ai  conti  di  importo
rilevante, per individuare la presenza di uno o piu' degli US Indicia
di cui al sub-paragrafo B (1) della presente  Sezione,  l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione verifica  l'anagrafica
principale del cliente e, nella misura in cui non sono  contenuti  in
tale  anagrafica  principale  del  cliente,  i   seguenti   documenti
associati al conto e acquisiti dall'istituzione finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione nel corso degli ultimi cinque anni: 
    a) le piu' recenti prove documentali raccolte con riferimento  al
conto; 
    b) il piu' recente  contratto  o  documento  per  l'apertura  del
conto; 
    c) la  documentazione  piu'  recente  acquisita  dall'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione  in  conformita'  alle
procedure antiriciclaggio (AML/KYC) o per altre finalita' di legge; 
    d) eventuali procure o potesta' di firma attualmente valide; e 
    e) eventuali ordini di bonifico permanente attualmente operanti. 
  3. Eccezioni nel caso in cui le banche dati contengano informazioni
sufficienti.  Un'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione non deve eseguire la  ricerca  negli  archivi  cartacei
descritta al sub-paragrafo D (2) della presente  Sezione  qualora  le
informazioni  rintracciabili  elettronicamente   presso   la   stessa
comprendano quanto segue: 
    a) lo status di cittadino o residente del titolare del conto; 
    b) l'indirizzo postale e l'indirizzo di  residenza  del  titolare
del conto attualmente  registrati  presso  l'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione; 
    c) eventuale/i  numero/i  di  telefono  del  titolare  del  conto
attualmente  registrati  presso  l'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione; 
    d) la presenza di ordini di bonifico permanente a  favore  di  un
altro  conto  (ivi  compreso  un  conto  presso  un'altra  succursale
dell'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla  comunicazione  o
altra istituzione finanziaria); 
    e) la presenza di un indirizzo «c/o» ovvero di  fermo  posta  del
titolare del conto; e 
    f) la presenza di eventuali  procure  o  potesta'  di  firma  sul
conto. 
  4. Richiesta al responsabile del rapporto per conoscenza effettiva.
In aggiunta alle ricerche negli archivi cartacei  ed  elettronici  di
cui   sopra,   l'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione  considera   come   conti   statunitensi   oggetto   di
comunicazione tutti i conti  di  importo  rilevante  affidati  ad  un
responsabile del rapporto (ivi compresi eventuali conti  collegati  a
tale conto) se il responsabile del rapporto ha  conoscenza  effettiva
che il titolare del conto e' una persona statunitense specificata. 
  5. Effetti del rilevamento di US Indicia. 
  a) Se non viene rilevato  nessuno  degli  US  Indicia  elencati  al
sub-paragrafo B (1) della presente Sezione nel corso  della  verifica
rafforzata dei conti di importo rilevante precedentemente  descritta,
e  il  conto  non  e'  identificato  come  detenuto  da  una  persona
statunitense  specificata  nell'ambito  della  procedura  di  cui  al
sub-paragrafo D  (4)  della  presente  Sezione,  non  sono  richiesti
ulteriori adempimenti fino a quando non  avviene  un  cambiamento  di
circostanze come descritto al  sub-paragrafo  E  (4)  della  presente
Sezione. 
  b) Se viene rilevato taluno  degli  indizi  di  conti  statunitensi
elencati al sub-paragrafo B (1)  della  presente  Sezione  nel  corso
della  verifica   rafforzata   dei   conti   di   importo   rilevante
precedentemente  descritta,   o   se   successivamente   avviene   un
cambiamento di circostanze da cui scaturisce l'associazione al  conto
stesso di uno o piu' US Indicia, l'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta  alla  comunicazione  considera  il  conto   come   un   conto
statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si  applichi  il
sub-paragrafo B (4) della presente Sezione. 
  c) Ad eccezione dei conti di deposito descritti al sub-paragrafo  A
(4) della presente Sezione, tutti i  conti  preesistenti  di  persone
fisiche che sono stati identificati come conti  statunitensi  oggetto
di comunicazione ai sensi della presente Sezione si considerano  come
tali per tutte le annualita' successive, a meno che il  titolare  del
conto non cessi di essere una persona statunitense specificata. 
  E.  Procedure  supplementari  applicabili  a   conti   di   importo
rilevante. 
  1. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di  persona  fisica
costituisce un conto di importo rilevante, l'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione completa con  riferimento  a  tale
conto le procedure di verifica rafforzata descritte  al  paragrafo  D
della presente Sezione entro il 30 giugno 2015. Qualora,  in  base  a
tale verifica, detto conto sia identificato come  conto  statunitense
oggetto di comunicazione il 31 dicembre 2014, o prima di  tale  data,
l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione  segnala
le informazioni richieste in merito a  tale  conto  relativamente  al
2014 nella prima comunicazione relativa al conto e,  successivamente,
con cadenza annuale. Nel caso di un  conto  identificato  come  conto
statunitense oggetto di comunicazione dopo il 31  dicembre  2014,  ed
entro il 30 giugno 2015, l'istituzione finanziaria  italiana  non  e'
tenuta  a  comunicare  le  informazioni  in  merito  a   tale   conto
relativamente al 2014, ma sara' tenuta a comunicarle  successivamente
con cadenza annuale. 
  2. Se, al 30 giugno 2014, un conto preesistente di  persona  fisica
non costituisce un conto di importo rilevante, ma  lo  diventa  entro
l'ultimo  giorno  del  2015  o  di   un   anno   solare   successivo,
l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione completa
con riferimento a tale conto  le  procedure  di  verifica  rafforzata
descritte al paragrafo D della presente  Sezione  entro  i  sei  mesi
successivi all'ultimo giorno dell'anno solare in cui il conto diviene
un conto di importo rilevante. Qualora detto conto  sia  identificato
come conto statunitense oggetto  di  comunicazione  in  base  a  tale
verifica,   l'istituzione   finanziaria    italiana    tenuta    alla
comunicazione segnala le informazioni  richieste  in  merito  a  tale
conto relativamente all'anno in cui  viene  identificato  come  conto
statunitense oggetto di comunicazione e per le annualita'  successive
con cadenza annuale. 
  3. Una volta che un'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione applica le procedure  di  verifica  rafforzata  di  cui
sopra ad un conto di  importo  rilevante,  l'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione non deve applicare nuovamente tali
procedure allo stesso conto di importo rilevante  per  nessuna  delle
annualita' successive, ad eccezione della richiesta  al  responsabile
del rapporto di cui al sub-paragrafo D (4) della presente Sezione. 
  4.  Qualora  si  verifichi  un  cambiamento  di   circostanze   con
riferimento a  un  conto  di  importo  rilevante  da  cui  scaturisce
l'associazione al conto stesso di uno o piu' US  Indicia  di  cui  al
sub-paragrafo B (1) della presente Sezione, l'istituzione finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione considera il conto come  un  conto
statunitense oggetto di comunicazione a meno che non si  applichi  il
sub-paragrafo B (4) della presente Sezione. 
  5. Un'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla  comunicazione
mette in atto procedure idonee a garantire che  un  responsabile  del
rapporto possa individuare eventuali cambiamenti di circostanze di un
conto.  Per  esempio,  se  ad  un  responsabile  del  rapporto  viene
comunicato che il titolare del conto ha un  nuovo  indirizzo  postale
negli Stati Uniti, l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione deve considerare il nuovo indirizzo come un cambiamento
di circostanze e acquisire la documentazione opportuna  dal  titolare
del conto. 
  F. Conti preesistenti di persone fisiche che sono stati documentati
per  talune  altre  finalita'.  Un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla  comunicazione  che,  al  fine  di  adempiere  ai  propri
obblighi ai sensi di un accordo sottoscritto con  l'Internal  Revenue
Service   come   intermediario   qualificato,   withholding   foreign
partnership, o withholding foreign trust, o al fine di  adempiere  ai
propri obblighi ai sensi del Capitolo 61 del Titolo 26  dell'Internal
Revenue  Code  degli  Stati  Uniti,  abbia  ottenuto  in   precedenza
documentazione dal titolare di un conto da  cui  ha  determinato  che
quest'ultimo non ha lo status ne' di cittadino  statunitense  ne'  di
residente negli  Stati  Uniti,  non  e'  obbligata  a  effettuare  le
procedure di cui al sub-paragrafo  B(1)  della  presente  sezione  in
relazione a conti di importo non rilevante o le procedure di  cui  ai
sub-paragrafi da D(1) a D(3) della presente sezione  in  relazione  a
conti di importo rilevante. 
III. Nuovi conti di persone fisiche. Ai fini dell'identificazione dei
  conti statunitensi oggetto di comunicazione tra i conti detenuti da
  persone fisiche ed aperti a partire  dal  1°  luglio  2014  («nuovi
  conti di persone fisiche»),  si  applicano  le  seguenti  regole  e
  procedure. 
  A.  Conti  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo   di   verifica,
identificazione o comunicazione. A meno che l'istituzione finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti, qualora  le
norme di attuazione in Italia prevedano tale facolta' di scelta: 
  1.  Non  sussiste  l'obbligo   di   verifica,   identificazione   o
comunicazione,  previsto  per  un  conto  statunitense   oggetto   di
comunicazione, nel caso di un  nuovo  conto  di  persona  fisica  che
costituisce un conto di deposito, a meno che il saldo del  conto  non
superi $ 50.000 al termine dell'anno solare o altro adeguato  periodo
di rendicontazione. 
  2.  Non  sussiste  l'obbligo   di   verifica,   identificazione   o
comunicazione,  previsto  per  un  conto  statunitense   oggetto   di
comunicazione, nel caso di un  nuovo  conto  di  persona  fisica  che
costituisce un contratto di assicurazione per il quale e'  misurabile
un valore maturato (cash value insurance contract),  a  meno  che  il
valore maturato non superi $ 50.000 al  termine  dell'anno  solare  o
altro adeguato periodo di rendicontazione. 
  B. Altri nuovi conti di persone fisiche. Per quanto riguarda  nuovi
conti di persone fisiche diversi da quelli descritti al  paragrafo  A
della presente Sezione, all'atto dell'apertura del conto (o entro  90
giorni dal termine dell'anno solare in cui il conto cessa di ricadere
nella  descrizione  del   paragrafo   A   della   presente   Sezione)
l'istituzione  finanziaria   italiana   tenuta   alla   comunicazione
acquisisce un'autocertificazione, che puo' essere parte dei documenti
per l'apertura del conto, che consenta alla stessa di determinare  se
il titolare del conto e' residente negli Stati Uniti ai fini  fiscali
(a tal fine, un cittadino statunitense  viene  considerato  residente
negli Stati Uniti ai fini fiscali, anche se il titolare del conto  e'
allo stesso tempo fiscalmente residente  di  un  altro  paese)  e  di
confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione in base  alle
informazioni acquisite dall'istituzione finanziaria  italiana  tenuta
alla comunicazione in relazione all'apertura del conto, ivi  compresa
l'eventuale  documentazione  raccolta  ai   sensi   delle   procedure
antiriciclaggio (AML/KYC). 
  C. Se l'autocertificazione stabilisce che il titolare del conto  e'
residente  negli  Stati  Uniti   ai   fini   fiscali,   l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla  comunicazione  considera  il  conto
come un conto statunitense  oggetto  di  comunicazione  e  acquisisce
un'autocertificazione che comprende il  TIN  degli  Stati  Uniti  (su
Modello «IRS Form W-9» o altri modelli similari approvati). 
  D. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento  a
un nuovo conto di persona fisica a  motivo  del  quale  l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' a conoscenza  o  ha
motivo di essere a conoscenza che l'autocertificazione originaria sia
inesatta o  inattendibile,  essa  non  puo'  considerare  attendibile
l'autocertificazione   originaria    e    deve    quindi    acquisire
un'autocertificazione valida che stabilisca se il titolare del  conto
e' un cittadino statunitense o un residente negli Stati Uniti ai fini
fiscali.  Se   l'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione non  e'  in  grado  di  ottenere  un'autocertificazione
valida, essa considera il conto come un conto statunitense oggetto di
comunicazione. 
IV. Conti preesistenti di entita'. Ai fini  dell'identificazione  dei
  conti statunitensi oggetto di comunicazione e dei conti detenuti da
  istituzioni finanziarie non partecipanti tra i  conti  preesistenti
  detenuti da entita' («conti preesistenti di entita'»), si applicano
  le seguenti regole e procedure. 
  A. Conti preesistenti di entita' per i quali non sussiste l'obbligo
di  verifica,   identificazione   o   comunicazione.   A   meno   che
l'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione  non
decida altrimenti, qualora le norme di attuazione in Italia prevedano
tale facolta' di scelta, per i conti preesistenti di entita'  il  cui
saldo non sia superiore a $ 250.000 al 30 giugno  2014  non  sussiste
l'obbligo di verifica, identificazione o  comunicazione  quali  conti
statunitensi oggetto di comunicazione fintantoche'  detto  saldo  non
superi $ 1.000.000. 
  B. Conti di entita' soggetti a verifica. I  conti  preesistenti  di
entita' il cui saldo o valore del conto superi $ 250.000 al 30 giugno
2014 e i conti preesistenti di entita' che non superino $ 250.000  al
30 giugno 2014, ma il cui saldo del conto superi $ 1.000.000 l'ultimo
giorno del 2015 o di un  successivo  anno  solare,  sono  soggetti  a
verifica in conformita' alle procedure indicate  al  sub-paragrafo  D
della presente Sezione. 
  C.  Conti  di  entita'  per   i   quali   sussiste   l'obbligo   di
comunicazione. Per quanto riguarda i conti  preesistenti  di  entita'
descritti al paragrafo B della presente Sezione, si considerano conti
statunitensi oggetto di comunicazione solamente i conti  detenuti  da
una o piu' entita' che sono persone statunitensi  specificate,  o  da
entita' non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o piu'
persone che esercitano il controllo che hanno la  cittadinanza  o  la
residenza negli Stati Uniti. Inoltre, i conti detenuti da istituzioni
finanziarie non partecipanti sono considerati come conti rispetto  ai
quali viene comunicato all'autorita'  competente  italiana  l'importo
complessivo  dei  pagamenti  come   descritto   al   paragrafo   1(b)
dell'articolo 4 dell'Accordo. 
  D. Procedure di verifica per l'identificazione dei conti di entita'
per  i  quali  sussiste  l'obbligo  di  comunicazione.  Per  i  conti
preesistenti di entita'  descritti  al  paragrafo  B  della  presente
Sezione, l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione
applica le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto
e' detenuto da  una  o  piu'  persone  statunitensi  specificate,  da
entita' non finanziarie estere passive (passive NFFEs) con una o piu'
persone che esercitano il controllo che hanno la  cittadinanza  o  la
residenza  negli  Stati  Uniti,  o  da  istituzioni  finanziarie  non
partecipanti: 
  1.  Determinare  se   l'entita'   e'   una   persona   statunitense
specificata. 
  a) Verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge  o
in  ragione  dei  rapporti  con  la  clientela   (ivi   comprese   le
informazioni raccolte ai  sensi  delle  procedure  antiriciclaggio  -
AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita'
titolare del conto e' una persona statunitense. A tal  fine,  tra  le
informazioni che indicano che l'entita' e' una  persona  statunitense
rientrano un luogo  di  costituzione  o  organizzazione  negli  Stati
Uniti, o un indirizzo statunitense. 
  b) Se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto  e'
una persona statunitense, l'istituzione finanziaria  italiana  tenuta
alla comunicazione considera il  conto  come  un  conto  statunitense
oggetto di comunicazione a meno che non ottenga un'autocertificazione
da parte del titolare del conto (su Modelli «IRS  Form  W-8»  o  «IRS
Form  W-9»,  o   altri   modelli   similari   approvati),   o   possa
ragionevolmente  determinare  che  sia  verosimile,  in   base   alle
informazioni in suo possesso o che  sono  pubblicamente  disponibili,
che  il  titolare  del  conto  non  e'   una   persona   statunitense
specificata. 
  2. Determinare se un'entita'  non  statunitense  e'  un'istituzione
finanziaria. 
  a) Verifica delle informazioni conservate per finalita' di legge  o
in  ragione  dei  rapporti  con  la  clientela   (ivi   comprese   le
informazioni raccolte ai  sensi  delle  procedure  antiriciclaggio  -
AML/KYC) per determinare se dette informazioni indicano che l'entita'
titolare del conto e' un'istituzione finanziaria. 
  b) Se le informazioni indicano che l'entita' titolare del conto  e'
un'istituzione finanziaria, il conto non  e'  un  conto  statunitense
oggetto di comunicazione. 
  3. Determinare  se  un'istituzione  finanziaria  e'  un'istituzione
finanziaria non partecipante i pagamenti effettuati alla  quale  sono
soggetti all'obbligo di comunicazione  per  l'importo  complessivo  a
norma del paragrafo 1(b) dell'articolo 4 dell'Accordo. 
  a) Fatto salvo il sub-paragrafo (b) del presente paragrafo,  se  il
titolare del conto e' un'istituzione  finanziaria  italiana  o  altra
istituzione finanziaria di una giurisdizione  partner,  non  sussiste
l'obbligo di ulteriori verifiche,  identificazioni,  o  comunicazioni
con riferimento al conto. 
  b) Se il titolare del conto e' un'istituzione finanziaria  italiana
o  altra  istituzione  finanziaria  di  una   giurisdizione   partner
considerata   dall'IRS   come    un'istituzione    finanziaria    non
partecipante, il conto  non  e'  un  conto  statunitense  oggetto  di
comunicazione, ma i pagamenti al titolare  del  conto  devono  essere
comunicati  come  previsto  al  sub-paragrafo  1(b)  dell'articolo  4
dell'Accordo. 
  c) Se il titolare  del  conto  non  e'  un'istituzione  finanziaria
italiana o un'istituzione finanziaria di una  giurisdizione  partner,
l'istituzione  finanziaria   italiana   tenuta   alla   comunicazione
considera  tale   entita'   come   un'istituzione   finanziaria   non
partecipante i  pagamenti  effettuati  alla  quale  sono  soggetti  a
comunicazione  a   norma   del   paragrafo   1(b)   dell'articolo   4
dell'Accordo, a meno che l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta
alla comunicazione: 
    (1) ottenga un'autocertificazione (su Modello «IRS  Form  W-8»  o
altri modelli similari approvati) da parte dell'entita' che  dichiara
di essere un'istituzione finanziaria estera  certificata  considerata
adempiente, o un beneficiario effettivo  esente,  come  tali  termini
sono definiti nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del  Tesoro
degli Stati Uniti, ovvero 
    (2) nel caso delle istituzioni finanziarie estere partecipanti  o
delle   istituzioni   finanziarie   estere   registrate   considerate
adempienti, verifichi il numero di identificazione FATCA in un elenco
di istituzioni finanziarie estere pubblicato dall'IRS. 
  4. Determinare se un conto detenuto da un'entita'  non  finanziaria
estera (NFFE) e' un conto statunitense oggetto di comunicazione.  Per
quanto riguarda un titolare di un conto preesistente di  entita'  che
non  e'  identificato  ne'  come  persona  statunitense,   ne'   come
istituzione finanziaria, l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta
alla  comunicazione  determina  (i)  se  l'entita'  ha  persone   che
esercitano  il  controllo,  (ii)  se  l'entita'  e'  un'entita'   non
finanziaria estera passiva (passive NFFE), e  (iii)  se  una  o  piu'
delle persone che esercitano il controllo sull'entita' sono cittadini
o  residenti  degli  Stati  Uniti.  Nel  determinare  quanto   sopra,
l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione segue le
regole delineate ai sub-paragrafi da (a) a (d) del presente paragrafo
nell'ordine piu' appropriato alle circostanze. 
  a) Ai fini di determinare le persone che esercitano il controllo su
un'entita',   un'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione puo' considerare attendibili le informazioni raccolte e
conservate in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC). 
  b)  Ai  fini  di  determinare  se  un'entita'  e'  un'entita'   non
finanziaria estera passiva (passive NFFE), l'istituzione  finanziaria
italiana tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione  (su
Modelli «IRS Form W-8» o «IRS Form W-9»,  o  altri  modelli  similari
approvati) da parte del titolare del conto  per  determinare  il  suo
status, a meno che, in base alle informazioni in suo possesso  o  che
sono  pubblicamente  disponibili,  essa  non  possa   ragionevolmente
determinare che l'entita' e' un'entita' non finanziaria estera attiva
(active NFFE). 
  c) Allo scopo  di  determinare  se  una  persona  che  esercita  il
controllo su un'entita' non finanziaria estera passiva (passive NFFE)
e' un cittadino o un residente degli Stati  Uniti  ai  fini  fiscali,
l'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla  comunicazione  puo'
considerare come attendibili: 
    (1) le informazioni raccolte e  conservate  in  conformita'  alle
procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nel caso di un conto preesistente
di entita' detenuto da una o  piu'  entita'  non  finanziarie  estere
(NFFEs) con un saldo del conto che non supera $ 1.000.000; ovvero 
    (2) un'autocertificazione (su Modelli «IRS Form W-8» o «IRS  Form
W-9», o altri modelli similari approvati) da parte del  titolare  del
conto o di detta persona che esercita il controllo  nel  caso  di  un
conto preesistente di entita' detenuto da  una  o  piu'  entita'  non
finanziarie estere (NFFEs) con  un  saldo  del  conto  che  superi  $
1.000.000. 
  d) Se  qualcuna  delle  persone  che  esercitano  il  controllo  di
un'entita' non  finanziaria  estera  passiva  (passive  NFFE)  e'  un
cittadino o un residente degli Stati Uniti, il conto  e'  considerato
come un conto statunitense oggetto di comunicazione. 
  E.  Scadenze  per  le  verifiche  e  le   procedure   supplementari
applicabili ai conti preesistenti di entita'. 
  1. La verifica dei conti preesistenti di entita'  con  un  saldo  o
valore del conto che  superi  $  250.000  al  30  giugno  2014,  deve
concludersi entro il 30 giugno 2016. 
  2. La verifica dei conti preesistenti di entita'  con  un  saldo  o
valore del conto che non superi $ 250.000 al 30 giugno 2014,  ma  che
superi $ 1.000.000 al 31 dicembre del 2015 o di un  anno  successivo,
deve concludersi entro i sei  mesi  successivi  alla  fine  dell'anno
solare in cui il saldo del conto supera $ 1.000.000. 
  3. Qualora avvenga un cambiamento di circostanze con riferimento  a
un conto preesistente di entita' a  motivo  del  quale  l'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e' a conoscenza  o  ha
motivo di  essere  a  conoscenza  che  l'autocertificazione  o  altra
documentazione associata al conto  siano  inesatte  o  inattendibili,
essa ridetermina lo status del conto in  conformita'  alle  procedure
descritte al paragrafo D della presente Sezione. 
V. Nuovi  conti  di  entita'.  Le  seguenti  regole  e  procedure  si
  applicano ai conti detenuti da entita' ed aperti a partire  dal  1°
  luglio 2014 («nuovi conti di entita'»). 
  A. L'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione
determina se il titolare del conto e': (i) una  persona  statunitense
specificata;  (ii)  un'istituzione  finanziaria  italiana   o   altra
istituzione  finanziaria  di   una   giurisdizione   partner;   (iii)
un'istituzione  finanziaria   estera   partecipante   («Participating
Foreign Financial Institution»),  un'istituzione  finanziaria  estera
considerata   adempiente   («Deemed-Compliant    Foreign    Financial
Institution»), o un beneficiario effettivo esente («Exempt Beneficial
Owner»), come tali termini sono definiti nei  pertinenti  Regolamenti
del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; ovvero (iv) un'entita'
non  finanziaria  estera  attiva  (active  NFFE)  o  un'entita'   non
finanziaria estera passiva (passive NFFE). 
  B. Un'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla  comunicazione
puo' determinare che il  titolare  di  un  conto  e'  un'entita'  non
finanziaria estera attiva (active NFFE),  un'istituzione  finanziaria
italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner
nel caso in cui essa puo'  ragionevolmente  stabilire  che  l'entita'
abbia tale status in base alle informazioni in  suo  possesso  o  che
sono pubblicamente disponibili. 
  C. In tutti gli  altri  casi,  l'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione ottiene un'autocertificazione da parte  del
titolare del conto per stabilire lo status dello stesso. 
  1. Se l'entita' titolare del  conto  e'  una  persona  statunitense
specificata,   l'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione considera il conto come un conto  statunitense  oggetto
di comunicazione. 
  2. Se l'entita' titolare del conto e'  un'entita'  non  finanziaria
estera passiva (passive  NFFE),  l'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione identifica le  persone  che  esercitano  il
controllo in conformita' alle procedure antiriciclaggio (AML/KYC),  e
determina se alcuna di esse e' un  cittadino  o  un  residente  degli
Stati Uniti in base ad un'autocertificazione del titolare del conto o
di tale persona. Se tale persona e' un cittadino o un residente degli
Stati Uniti, il conto viene considerato come  un  conto  statunitense
oggetto di comunicazione. 
  3. Se l'entita' titolare del conto e': (i) una persona statunitense
diversa da una persona statunitense specificata; (li) fatto salvo  il
sub-paragrafo  C   (4)   della   presente   Sezione,   un'istituzione
finanziaria  italiana  o  altra  istituzione   finanziaria   di   una
giurisdizione  partner;  (iii)  un'istituzione   finanziaria   estera
partecipante   («Participating   Foreign   Financial    Institution»)
un'istituzione    finanziaria    estera    considerata     adempiente
(«Deemed-Compliant Foreign Financial Institution»), o un beneficiario
effettivo esente («Exempt Beneficial Owner»), come tali termini  sono
definiti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli
Stati Uniti; (iv) un'entita' non finanziaria  estera  attiva  (active
NFFE); ovvero (v) un'entita' non finanziaria estera passiva  (passive
NFFE) nella quale nessuna delle persone che esercitano  il  controllo
e' un cittadino o un  residente  degli  Stati  Uniti,  il  conto  non
costituisce un conto statunitense  oggetto  di  comunicazione  e  non
sussiste alcun obbligo di comunicazione rispetto al conto stesso. 
  4. Se l'entita' titolare del conto  e'  un'istituzione  finanziaria
non partecipante (ivi inclusa un'istituzione finanziaria  italiana  o
altra istituzione finanziaria di una  giurisdizione  partner  che  e'
considerata dall'IRS come istituzione finanziaria non  partecipante),
il  conto  non  costituisce  un   conto   statunitense   oggetto   di
comunicazione, ma i pagamenti nei confronti del  titolare  del  conto
debbono  essere  comunicati   come   previsto   al   paragrafo   1(b)
dell'articolo 4 dell'Accordo. 
VI. Regole Speciali e Definizioni. Nell'attuazione delle procedure di
  adeguata verifica sopra descritte si applicano le seguenti regole e
  definizioni supplementari: 
  A. Attendibilita' delle  autocertificazioni  e  prove  documentali.
Un'istituzione finanziaria italiana  tenuta  alla  comunicazione  non
puo'   considerare   attendibile   un'autocertificazione   o    prove
documentali qualora l'istituzione finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione sia a conoscenza o abbia motivo di essere a  conoscenza
che l'autocertificazione o  le  prove  documentali  sono  inesatte  o
inattendibili. 
  B. Definizioni. Ai fini del presente Allegato  I  si  applicano  le
seguenti definizioni. 
  1.   Procedure   antiriciclaggio    (AML/KYC).    Per    «procedure
antiriciclaggio (AML/KYC)» si  intendono  le  procedure  di  adeguata
verifica  della  clientela  di  un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta  alla  comunicazione   in   conformita'   agli   obblighi   di
antiriciclaggio  ed   a   obblighi   analoghi   dell'Italia   a   cui
l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione  e'
sottoposta. 
  2. Entita' non finanziaria estera («Non  Financial  Foreign  Entity
-NFFE»). Per «entita' non finanziaria estera» («Non Financial Foreign
Entity - NFFE») si intende ogni entita' non statunitense che  non  e'
un'istituzione  finanziaria  estera  come  definita  nei   pertinenti
Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ed inoltre
ogni  entita'  non  statunitense  residente   in   Italia   o   altra
giurisdizione partner che non e' un'istituzione finanziaria. 
  3. «Entita' non finanziaria  estera  passiva  (passive  NFFE).  Per
«entita' non finanziaria estera passiva (passive  NFFE)»  si  intende
ogni entita' non finanziaria estera che non  e'  (i)  un'entita'  non
finanziaria  estera  attiva  ovvero  (ii)  una  withholding   foreign
partnership o un withholding foreign trust ai  sensi  dei  pertinenti
Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 
  4. «Entita'  non  finanziaria  estera  attiva  (active  NFFE).  Per
«entita' non finanziaria estera attiva» (active NFFE) si intende ogni
NFFE che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri: 
    a) meno del 50 per  cento  del  reddito  lordo  dell'entita'  non
finanziaria estera  (NFFE)  per  l'anno  solare  precedente  o  altro
adeguato periodo di rendicontazione e' reddito passivo e meno del  50
per cento  delle  attivita'  detenute  dall'entita'  non  finanziaria
estera (NFFE) nel corso dell'anno solare precedente o altro  adeguato
periodo di rendicontazione sono attivita' che producono o detenute al
fine di produrre reddito passivo; 
    b) il capitale dell'entita'  non  finanziaria  estera  (NFFE)  e'
regolarmente negoziato in un mercato dei titoli regolamentato  ovvero
l'entita' non finanziaria estera (NFFE) e'  un'entita'  collegata  di
un'entita' il cui capitale e' negoziato  in  un  mercato  dei  titoli
regolamentato; 
    c) l'entita' non finanziaria estera (NFFE) e' organizzata  in  un
Territorio degli Stati Uniti e tutti i proprietari  di  tale  entita'
percipiente sono effettivamente residenti di  tale  Territorio  degli
Stati Uniti; 
    d) l'entita' non finanziaria estera  (NFFE)  e'  un  governo  non
statunitense,  un  governo  di  un  Territorio  degli  Stati   Uniti,
un'organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non
statunitense, o un'entita' interamente controllata da uno o  piu'  di
detti soggetti; 
    e) tutte le attivita' dell'entita' non finanziaria estera  (NFFE)
consistono essenzialmente nella detenzione (piena o  parziale)  delle
consistenze dei titoli e nella fornitura di finanziamenti  e  servizi
nei confronti di una o piu' controllate impegnate  nell'esercizio  di
un'attivita'  economica  o  commerciale  diversa  dall'attivita'   di
un'istituzione finanziaria,  salvo  che  un'entita'  non  finanziaria
estera (NFFE) non sia idonea a questo status poiche' tale entita' non
finanziaria estera (NFFE)  funge  (o  si  qualifica)  come  un  fondo
d'investimento, un fondo di  private  equity,  un  fondo  di  venture
capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo  d'investimento  la
cui finalita' e' di acquisire o finanziare societa' per poi  detenere
partecipazioni  in  tali  societa'  come  capitale  fisso   ai   fini
d'investimento; 
    f) l'entita' non finanziaria estera (NFFE)  non  esercita  ancora
un'attivita' economica e non  l'ha  esercitata  in  passato,  ma  sta
investendo capitale in alcune attivita' con l'intento  di  esercitare
un'attivita'  economica   diversa   da   quella   di   un'istituzione
finanziaria; un'entita'  non  finanziaria  estera  (NFFE)  non  ha  i
requisiti per questa eccezione decorsi ventiquattro mesi  dalla  data
della sua organizzazione iniziale; 
    g)  l'entita'  non  finanziaria  estera  (NFFE)  non   e'   stata
un'istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni, e sta liquidando
le sue attivita' o si sta riorganizzando  al  fine  di  continuare  o
ricominciare a operare in un'attivita' economica diversa da quella di
un'istituzione finanziaria; 
    h)  l'entita'   non   finanziaria   estera   (NFFE)   si   occupa
principalmente  di  operazioni  di  finanziamento  e  operazioni   di
copertura  con  o  per  conto  di  entita'  collegate  che  non  sono
istituzioni finanziarie, e non fornisce servizi di finanziamento o di
copertura a entita' che non siano entita' collegate, a condizione che
il gruppo di tali  entita'  collegate  si  occupi  principalmente  di
un'attivita'  economica   diversa   da   quella   di   un'istituzione
finanziaria; ovvero 
    i) l'entita' non  finanziaria  estera  (NFFE)  soddisfa  tutti  i
seguenti requisiti: 
    i. e' stata costituita e mantenuta nel  suo  paese  di  residenza
esclusivamente per finalita' religiose,  caritatevoli,  scientifiche,
artistiche, culturali o educative; 
    ii.  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  nel  suo  paese   di
residenza; 
    iii. non ha azionisti o soci che hanno un interesse a  titolo  di
proprietari o di beneficiari sul suo reddito o patrimonio; 
    iv. le leggi applicabili del paese di  residenza  dell'entita'  o
gli atti costitutivi dell'entita' non consentono  che  il  reddito  o
patrimonio dell'entita' siano distribuiti o destinati a beneficio  di
un privato o di un'entita' non caritatevole, se non nell'ambito degli
scopi di natura caritatevole dell'entita', a titolo di  pagamento  di
una remunerazione congrua per i servizi  resi,  ovvero  a  titolo  di
pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'entita';
e 
    v. le leggi applicabili del paese di residenza dell'entita' o gli
atti  costitutivi  dell'entita',  prevedono   che,   all'atto   della
liquidazione  o  dello  scioglimento  dell'entita',  tutto   il   suo
patrimonio  sia  distribuito  ad  un'entita'  governativa   o   altra
organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto  allo  Stato  del
paese di residenza dell'entita' o di una sua suddivisione politica. 
  5. Conto preesistente. Il termine «conto preesistente»  designa  un
conto   finanziario   intrattenuto   al   30   giugno   2014   presso
un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione. 
  C.  Regole  per  l'aggregazione  del  saldo  del  conto  e  per  la
conversione valutaria. 
  1. Aggregazione  dei  conti  di  persone  fisiche.  Ai  fini  della
determinazione dell'aggregazione del saldo o  del  valore  dei  conti
detenuti da una persona fisica, un'istituzione  finanziaria  italiana
tenuta alla comunicazione aggrega tutti i conti  intrattenuti  presso
l'istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla  comunicazione,  o
presso entita' collegate, ma solo  nella  misura  in  cui  i  sistemi
informatici  dell'istituzione  finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale  il
numero di identificazione del cliente o il codice di  identificazione
fiscale, e consentono l'aggregazione dei saldi dei conti.  Ad  ognuno
dei titolari di un conto cointestato viene attribuito l'intero  saldo
o valore del conto cointestato ai fini dell'applicazione delle regole
di aggregazione descritte nel presente paragrafo. 
  2. Aggregazione dei conti di entita'. Ai fini della  determinazione
dell'aggregazione del saldo  o  del  valore  dei  conti  detenuti  da
un'entita',   un'istituzione   finanziaria   italiana   tenuta   alla
comunicazione prende in considerazione tutti i conti  detenuti  dalle
entita' intrattenuti presso l'istituzione finanziaria italiana tenuta
alla comunicazione, o presso entita' collegate, nella misura in cui i
sistemi informatici dell'istituzione finanziaria italiana tenuta alla
comunicazione collegano i conti con riferimento ad un dato, quale  ad
esempio il numero di identificazione  del  cliente  o  il  codice  di
identificazione fiscale, e consentono l'aggregazione  dei  saldi  dei
conti. 
  3. Regola speciale di aggregazione applicabile ai responsabili  del
rapporto. Ai fini della determinazione dell'aggregazione del saldo  o
del valore di conti detenuti da una persona per stabilire se il conto
e' un conto di importo rilevante, un'istituzione finanziaria italiana
tenuta alla comunicazione deve inoltre, nel caso di conti di  cui  un
responsabile del rapporto e' a conoscenza o ha  motivo  di  essere  a
conoscenza  che  siano  direttamente  o   indirettamente   posseduti,
controllati o costituiti (non in qualita' di fiduciario) dalla stessa
persona, aggregare la totalita' di tali conti. 
  4.  Regola  per   la   conversione   valutaria.   Ai   fini   della
determinazione dell'aggregazione del saldo  o  del  valore  di  conti
denominati  in  una  valuta  differente  dal  dollaro   statunitense,
un'istituzione  finanziaria  italiana   tenuta   alla   comunicazione
converte l'importo  delle  soglie  in  dollari  di  cui  al  presente
Allegato I in tale valuta utilizzando un tasso  di  cambio  a  pronti
pubblicato determinato all'ultimo giorno dell'anno solare  precedente
l'anno  in  cui  l'istituzione  finanziaria  italiana   tenuta   alla
comunicazione determina il saldo o valore. 
  D. Prove  documentali.  Ai  fini  del  presente  Allegato  I,  sono
considerate accettabili tutte le seguenti prove documentali: 
    1. un certificato  di  residenza  rilasciato  da  un  funzionario
tributario abilitato del paese in cui il beneficiario  dei  pagamenti
afferma di essere residente; 
    2. con riferimento a una persona fisica, un documento d'identita'
valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato  (per  esempio,  lo
stato o un ministero dello stesso, ovvero un comune),  contenente  il
nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai  fini
identificativi; 
    3. con riferimento ad  un'entita',  la  documentazione  ufficiale
rilasciata da un ente pubblico autorizzato (per esempio, lo  stato  o
un ministero dello stesso, o un comune), contenente la  denominazione
dell'entita' nonche' l'indirizzo della sua sede principale nel  paese
(o Territorio degli Stati Uniti) in cui l'entita' dichiara di  essere
residente ovvero il paese (o Territorio degli  Stati  Uniti)  in  cui
l'entita' stessa e' legalmente costituita o organizzata; 
    4. con riferimento a un conto tenuto in una giurisdizione in  cui
si  applica  una  normativa  antiriciclaggio  approvata  dall'IRS  in
relazione  a  un  QI  Agreement  (come   descritto   nei   pertinenti
regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti),  ciascuno
dei documenti per l'identificazione delle  persone  fisiche  o  delle
entita' diversi dai Modelli «IRS Form W-8» o «Form W-9» ai  quali  fa
riferimento  l'allegato   al   QI   Agreement   specifico   di   tale
giurisdizione; 
    5. i bilanci, le informative commerciali ai terzi, le istanze  di
fallimento,  o  le  relazioni  alla  U.S.  Securities  and   Exchange
Commission.