Art. 11 
 
Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
  n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE 
 
  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le  parole:  «di  25
gradi verso l'alto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  30  gradi
verso l'alto»; 
  b) all'allegato IV, paragrafo 2: 
  1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1
e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»; 
  2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Equivalenze 
  2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'. 
  2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad  effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'. 
  2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e  DE  sono  autorizzati  ad
effettuare esami di guida per le  suddette  categorie,  in  deroga  a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica
iniziale prescritta al punto 3  per  la  categoria  corrispondente  a
quella per la quale svolgono la propria attivita'». 
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 115: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) anni sedici per guidare: 
  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM; 
  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1; 
  3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»; 
  2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole:  «la  cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse; 
    c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida  o  di  una  delle
abilitazioni  professionali  di   cui   all'articolo   116,   nonche'
dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  126,  per
residenza si intende la residenza normale in Italia di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»; 
    d) all'articolo 170: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia
eta' superiore a sedici anni»; 
      2) al comma  7,  le  parole:  «da  conducente  minorenne»  sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni». 
 
          Note all'art. 11: 
              L'Allegato III, paragrafo A e l'allegato IV paragrafo 2
          del testo del decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti la patente di guida), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2011,  n.  99,  come  modificati  dalla
          presente legge, cosi' recitano: 
              "Allegato III - Requisiti minimi di idoneita' fisica  e
          mentale per la guida di un veicolo a motore. 
              (Omissis). 
              A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto
          deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
          verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto  e
          30   verso   il   basso.   Non   devono   essere   presenti
          binocularmente difetti in un raggio di  30  gradi  rispetto
          all'asse centrale. 
              (Omissis)." 
              "Allegato IV - Norme minime per gli  esaminatori  delle
          prove pratiche di guida. 
              (Omissis). 
              2. Condizioni generali 
              2.1.  Un  esaminatore  di  guida  per  la  patente   di
          categoria B: 
              a) deve essere titolare di  una  patente  di  guida  di
          categoria B da almeno 3 anni; 
              b) deve avere compiuto almeno 23 anni di eta'; 
              c) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista
          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi
          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente
          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la
          formazione continua; 
              d) deve aver ultimato un'istruzione  professionale  che
          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito
          dalla decisione 85/368/CEE del  Consiglio,  del  16  luglio
          1985, relativa  alla  corrispondenza  delle  qualifiche  di
          formazione  professionale  tra  gli  Stati   membri   delle
          Comunita' europee; 
              e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
          o istruttore di guida in una scuola guida. 
              2.2. Un esaminatore di guida per le patenti delle altre
          categorie: 
              a) deve essere titolare di una patente della  categoria
          corrispondente a quella per la quale svolge l'attivita'  di
          esaminatore; 
              b) deve aver superato la formazione  iniziale  prevista
          al punto 3 del presente allegato  e,  in  seguito,  essersi
          conformato alle  disposizioni  del  punto  4  del  presente
          allegato per quanto riguarda la garanzia di qualita'  e  la
          formazione continua; 
              c) deve  essere  stato  esaminatore  di  guida  per  la
          patente di categoria B e aver esercitato tale funzione  per
          almeno  tre  anni;  a  tale  durata  si  puo'  derogare   a
          condizione che l'esaminatore: 
                  dimostri di possedere  un'esperienza  di  guida  di
          almeno cinque anni nella categoria interessata; 
              d) deve aver completato un'istruzione professionale che
          porti almeno al completamento del livello 3  come  definito
          dalla decisione 85/368/CEE; 
              e) non puo' lavorare contemporaneamente come insegnante
          o istruttore di guida in una scuola guida. 
              2-bis. Equivalenze 
              2-bis.1. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2  e
          A sono autorizzati ad effettuare  esami  di  guida  per  le
          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto
          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              2-bis.2. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D
          sono autorizzati  ad  effettuare  esami  di  guida  per  le
          suddette categorie, in deroga a quanto disposto  dal  punto
          2.2,  previo   conseguimento   della   qualifica   iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              2-bis.3. Coloro che al 30 giugno  2015  effettuano,  in
          conformita' alla  normativa  vigente  alla  medesima  data,
          esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E,  CE,
          D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida  per
          le suddette categorie, in  deroga  a  quanto  disposto  dal
          punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica  iniziale
          prescritta al punto 3 per  la  categoria  corrispondente  a
          quella per la quale svolgono la propria attivita'. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 115, 116. 118-bis  e
          170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
          codice della strada), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18  maggio  1992,  n.  114,  S.O.,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 115 (Requisiti per la  guida  dei  veicoli  e  la
          conduzione di animali). - 1. Fatte  salve  le  disposizioni
          specifiche  in  materia  di  carta  di  qualificazione  del
          conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere
          idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
                a) anni quattordici per guidare: 
              1) veicoli a trazione animale  o  condurre  animali  da
          tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,  greggi  o  altri
          raggruppamenti di animali; 
              2) sul territorio nazionale,  veicoli  cui  abilita  la
          patente  di  guida  della   categoria   AM,   purche'   non
          trasportino altre persone oltre al conducente; 
                b) anni sedici per guidare: 
              1) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria AM; 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A1; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria B1. 
                c) anni diciotto per guidare: 
              1) (abrogato); 
              2) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  della
          categoria A2; 
              3) veicoli  cui  abilita  la  patente  di  guida  delle
          categorie B e BE; 
              (Omissis). 
              4. (abrogato). 
              (Omissis)." 
              "Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - (Omissis). 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se  alla  guida  di  veicoli  trainanti  un  rimorchio.  Le
          suddette patenti possono  essere  limitate  alla  guida  di
          veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono
          indicare determinate prescrizioni  in  relazione  all'esito
          degli accertamenti di cui all'articolo  119,  comma  4.  Le
          limitazioni   devono   essere   riportate   sulla   patente
          utilizzando  i  codici  comunitari  armonizzati,  ovvero  i
          codici  nazionali  stabiliti   dal   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la
          guida di autoambulanze." 
              "Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il
          rilascio  della  patente  di  guida  e  delle  abilitazioni
          professionali). - 1. Ai fini del rilascio di una patente di
          guida o di una  delle  abilitazioni  professionali  di  cui
          all'articolo   116,   nonche'    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui  all'articolo  126,  per  residenza  si
          intende la residenza normale  in  Italia  di  cittadini  di
          Stati membri dell'Unione europea o dello  Spazio  economico
          europeo. 
              (Omissis)." 
              "Art. 170 (Trasporto di persone, animali e oggetti  sui
          veicoli a motore a due ruote). - (Omissis). 
              2. Sui ciclomotori e' vietato  il  trasporto  di  altre
          persone oltre al conducente, salvo  che  il  posto  per  il
          passeggero sia espressamente indicato  nel  certificato  di
          circolazione e che il conducente  abbia  eta'  superiore  a
          sedici anni. 
              (Omissis). 
              7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se  commesse
          da conducente minore di sedici  anni,  dal  comma  2,  alla
          sanzione  pecuniaria  amministrativa,  consegue  il   fermo
          amministrativo del veicolo per sessanta  giorni,  ai  sensi
          del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di
          un biennio, con un ciclomotore o  un  motociclo  sia  stata
          commessa,  per  almeno  due  volte,  una  delle  violazioni
          previste dai commi 1  e  2,  il  fermo  amministrativo  del
          veicolo e' disposto per novanta giorni. 
              (Omissis).".