Art. 11 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere un articolo pirotecnico a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria, nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, commi 5 e 6, e all'articolo 10, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, non mette l'articolo pirotecnico a disposizione sul mercato fino a quando esso non sia stato reso conforme. Inoltre, se l'articolo pirotecnico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre l'articolo pirotecnico e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale articolo pirotecnico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'articolo pirotecnico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza del mercato, nonche' le autorita' nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato l'articolo pirotecnico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorita' di sorveglianza del mercato, forniscono tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'articolo pirotecnico. I distributori cooperano con tali organi o autorita', su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'articolo pirotecnico da essi messo a disposizione sul mercato. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Note all'art. 11: Per Il testo dell'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 5. Il testo dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 98. Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, e' richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento. Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attivita' di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione. Non e' richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purche' contenuti nelle loro confezioni originali.".