Art. 11 
 
 
            Concessione ed erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla
data della delibera di cui all'articolo 10, comma 3, con il  soggetto
beneficiario, con il quale: 
    a)  sono  recepite  le  spese   ammesse   e   l'ammontare   delle
agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base  della  verifica
sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella
domanda di agevolazione; 
    b) sono disciplinati i rapporti giuridici  e  finanziari  tra  il
Soggetto gestore e il beneficiario, ivi  inclusi  i  termini  per  la
realizzazione  del  programma  di  investimento  e  gli  obblighi  di
mantenimento dei  beni  e  dell'attivita'  oggetto  di  agevolazione,
nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di
revoca ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento. 
  2.   L'erogazione   delle   agevolazioni   avviene   su   richiesta
dell'impresa beneficiaria in non piu' di  tre  stati  di  avanzamento
lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non puo' essere inferiore
al venticinque per cento dei  costi  ammessi.  Nel  caso  in  cui  le
agevolazioni siano erogate in relazione a due  o  tre  SAL,  l'ultima
erogazione non puo' essere inferiore al dieci  per  cento  dei  costi
ammessi. 
  3. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire
entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui  al
comma 1 in relazione alla durata del  programma  di  investimento.  I
predetti termini non potranno,  in  ogni  caso,  essere  superiori  a
trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel
caso in cui sia autorizzata la proroga del termine  di  realizzazione
del programma di investimento ai sensi dell'articolo 6, comma  3,  il
predetto  termine  di  trenta   mesi   e'   aumentato   del   periodo
corrispondente a quello della proroga autorizzata. 
  4. L'ultima erogazione e' effettuata a seguito di  un  accertamento
presso l'unita' produttiva da parte del  Soggetto  gestore,  volto  a
verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento,  e
previo ricalcolo delle agevolazioni spettanti sulla  base  dell'esito
delle verifiche sulle spese  effettivamente  sostenute.  Il  Soggetto
gestore provvede  a  richiedere  all'impresa  beneficiaria  le  somme
erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato
con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. 
  5. Per ciascuna richiesta  di  erogazione  deve  essere  presentata
idonea documentazione, relativa all'attivita'  svolta  e  alle  spese
sostenute, comprensiva delle fatture quietanziate. 
  6. E' fatta salva la possibilita'  per  l'impresa  beneficiaria  di
richiedere al Soggetto gestore l'erogazione di  una  prima  quota  di
agevolazione a titolo di anticipazione, non superiore al  venticinque
per cento, su presentazione di  idonea  garanzia,  alle  modalita'  e
condizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,
e nel contratto di finanziamento di cui al comma 1. 
  7. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi  5
e 6, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla  base  di
fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite  dal
provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2,  e  previa  stipula  di
un'apposita convenzione tra  il  Ministero,  il  Soggetto  gestore  e
l'Associazione Bancaria  Italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle
banche aderenti alla convenzione stessa, di uno  specifico  contratto
di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei
beni  agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  conseguenti   al
versamento sul predetto conto del finanziamento  agevolato  da  parte
del  Soggetto  gestore  e   della   quota   a   carico   dell'impresa
beneficiaria.