Art. 11
Documenti da presentare per lo svolgimento
di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:
a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o
una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;
b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente
applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata
conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;
c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto
nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformita'
con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;
d) una descrizione del sistema di verifica indipendente
conformemente all'articolo 17;
e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12
o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di
produzione o di un impianto non destinato alla produzione;
f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento
di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma
degli articoli 12 e 13;
g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua
descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;
h) nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di
operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;
i) nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle
operazioni combinate a norma dell'articolo 16;
l) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba
essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sara' messo in
produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente
all'allegato I, parte 1;
m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato.
2. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1,
lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi
rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di
prevenzione degli incidenti gravi di un operatore e' altresi' inclusa
nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non gia'
presentata, a norma del comma 1, lettera h).
3. La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1,
lettera c) e' presentata al Comitato entro i termini da esso
stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della
relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG
entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie
osservazioni che devono essere prese in considerazione nella
relazione sui grandi rischi.
4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine
italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per
iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui e' previsto
l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine
italiane.
5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1,
lettera l), e' trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima
dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere
all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui
grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro
30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.
6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione
di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della
relazione sui grandi rischi, al Comitato e' data tempestiva
comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto
al comma 3 del presente articolo.
7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1,
lettera e), e' presentata al Comitato entro il termine da esso
stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il
Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.
Note all'art. 11:
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, si vedano le note alle premesse.