Art. 11 
 
 
                               Causali 
 
  1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che  siano
sospesi dal lavoro  o  effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario
ridotto  e'  corrisposta  l'integrazione  salariale   ordinaria   nei
seguenti casi: 
    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  transitori  e   non
imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le   intemperie
stagionali; 
    b) situazioni temporanee di mercato.