Art. 11 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  «1.  A
ciascuna delle commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e'
preposto  un  presidente  che  presiede  anche  la   prima   sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio
effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta  e  per
un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria  dell'attivita'  svolta  nel
primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria  stabilisce  con  proprio  regolamento  il
procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con  l'interessato.  Il  Presidente  non  puo'  essere
nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro  i
quattro anni successivi alla nomina. 
  1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio  di
presidenza  della   giustizia   tributaria   e   comunque   all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,  il
giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio  di  funzioni  analoghe  o  diverse   all'incarico   di
presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza.»; 
    b) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Con
provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria
sono  istituite  sezioni  specializzate  in  relazione  a   questioni
controverse individuate con il provvedimento stesso. 
  1-bis. I  presidenti  delle  commissioni  tributarie  assegnano  il
ricorso ad una delle sezioni tenendo  conto,  preliminarmente,  della
specializzazione di cui al comma 1  e  applicando  successivamente  i
criteri cronologici e casuali.»; 
      c) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera e) e'  inserita  la
seguente: «e-bis) essere muniti di laurea magistrale  o  quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;»; 
      d) all'articolo 8, comma 1: 
        1) nella lettera h), dopo la parola: «partiti» aggiungere  le
seguenti: «o movimenti»; 
        2) nella lettera i), le  parole:  «esercitano  la  consulenza
tributaria,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «direttamente   o
attraverso forme associative, esercitano  l'attivita'  di  consulenza
tributaria,»; 
      e) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «I componenti delle
commissioni tributarie» sono inserite le seguenti:  «immessi  per  la
prima volta nel ruolo unico di cui all'articolo 4,  comma  40,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  ogni  altro  caso  alla  nomina  dei   componenti   di
commissione  tributaria  si  provvede  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
      f) all'articolo  11  e'  aggiunto  infine  il  seguente  comma:
«5-bis. Nei casi di necessita' di servizio, il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  puo'  disporre,  su  richiesta  del  Consiglio  di
presidenza    della     Giustizia     Tributaria,     l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni.»; 
      g) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari). - 1. Il presidente di
ciascuna commissione tributaria esercita  la  vigilanza  sugli  altri
componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di  segreteria
della propria commissione, al fine di  segnalarne  le  risultanze  al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di  ciascuna
commissione  tributaria  regionale  esercita   la   vigilanza   sulla
attivita' giurisdizionale delle  commissioni  tributarie  provinciali
aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti. 
  2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignita' del proprio ufficio, sono  soggetti
alle sanzioni individuate nei commi da 3 a 7. 
  3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. 
  4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per: 
    a) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) i comportamenti che, a causa dei rapporti  comunque  esistenti
con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di  avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita'; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle parti,  dei  loro  difensori,  o  di  chiunque  abbia
rapporti con il giudice  nell'ambito  della  Commissione  tributaria,
ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori; 
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro giudice; 
    f)  l'omessa  comunicazione  al  Presidente   della   Commissione
tributaria  da  parte  del  giudice   destinatario   delle   avvenute
interferenze; 
    g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    h) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    l)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti; 
    m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari  o
delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti. 
  5. Si applica la sanzione  non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per un periodo da un mese a due anni, per: 
    a) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    b) i comportamenti che, violando i doveri  di  cui  al  comma  2,
arrecano grave e ingiusto danno o  indebito  vantaggio  a  una  delle
parti; 
    c)  l'uso  della  qualita'  di  giudice  tributario  al  fine  di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    d) il frequentare persona  che  consti  essere  stata  dichiarata
delinquente abituale, professionale o  per  tendenza  o  aver  subito
condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o essere sottoposta ad una misura  di  prevenzione,  salvo
che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti
consapevoli di affari con una di tali persone. 
  6. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico
direttivo  per  l'interferenza,  nell'attivita'  di   altro   giudice
tributario,  da  parte  del  presidente  della  commissione  o  della
sezione, se ripetuta o grave. 
  7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi  di  recidiva  in
trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.»; 
    h) all'articolo 21: 
      1) nel comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Le elezioni del Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria
hanno  luogo  entro  quattro  mesi  dallo  scadere   del   precedente
Consiglio. Esse sono indette con  provvedimento  del  Presidente  del
Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana almeno quarantacinque  giorni  prima  della  data
stabilita per le elezioni.»; 
      2) i commi 2 e 2-bis  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «2.  Il
Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria  delibera,
l'ufficio centrale  elettorale,  che  si  insedia  presso  lo  stesso
Consiglio di  presidenza,  ed  e'  costituito  da  un  presidente  di
Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici  tributari.
Con la  stessa  delibera  sono  nominati,  altresi',  i  tre  giudici
supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso  di  loro
assenza o impedimento. 
  2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale
elettorale, a mezzo plico  raccomandato,  almeno  venticinque  giorni
prima delle elezioni mediante compilazione della apposita  scheda  di
presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e
da non oltre trenta giudici  tributari.  Le  firme  di  presentazione
possono  essere  apposte  e  depositate  anche  su  piu'  schede   di
presentazione, se i candidati raccolgono firme  di  presentazione  in
Commissioni diverse da quella di appartenenza. 
  2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di  un  candidato  ne'  essere,
contemporaneamente,  candidato   e   presentatore   di   se   stesso.
L'inosservanza delle disposizioni del  presente  comma  determina  la
nullita'  di  ogni  firma  di  presentazione  proposta  dal  medesimo
soggetto. 
  2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di
cui al  comma  3,  l'ufficio  elettorale  centrale  accerta  che  nei
confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di
cui  all'articolo  20.  Lo  stesso  Ufficio  verifica,  altresi',  il
rispetto delle disposizioni di cui ai  commi  3  e  4,  esclude,  con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal  prescritto
numero di presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
trasmette immediatamente  le  candidature  ammesse  al  Consiglio  di
presidenza della giustizia  tributaria.  L'elenco  dei  candidati  e'
pubblicato sul sito istituzionale  del  Consiglio  ed  inviato  dallo
stesso per posta elettronica a tutti i componenti  delle  Commissioni
tributarie. Detto elenco e' altresi' affisso, a cura  dei  Presidenti
di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria. 
  2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono  presso  le  sedi
delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali  e   presso
ciascuna di queste sedi e' istituito l'ufficio elettorale locale, che
assicura  l'espletamento  delle  operazioni  di  voto,  composto  dal
presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e
da due giudici tributari, nominati dal  presidente  delle  rispettive
commissioni almeno venti giorni  prima  della  data  fissata  per  le
elezioni. Sono nominati altresi' tre supplenti, i quali sostituiscono
i componenti effettivi in caso di loro  assenza  o  impedimento.  Non
possono far parte  degli  Uffici  elettorali  giudici  tributari  che
abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 
  2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle  operazioni
di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di
tutte le schede elettorali, previa apertura delle  urne  e  conteggio
delle schede, determinando il totale dei  voti  validi  e  il  totale
delle preferenze per ciascun candidato. Le  operazioni  di  scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22,  comma  4,
si da' atto nel processo verbale. 
  2-septies.  Con  regolamento  del  Consiglio  di  Presidenza   sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.»; 
    i) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22 (Votazioni). - 1. Ciascun elettore puo' esprimere il  voto
per  non  piu'  di   sei   candidati.   Le   schede   devono   essere
preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio  elettorale
ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. 
  2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso  la
sede della commissione presso  la  quale  e'  espletata  la  funzione
giurisdizionale. 
  3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di  voto
che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio  di  tutte
le schede elettorali, previa apertura delle urne  e  conteggio  delle
schede, determinando il totale dei voti  validi  e  il  totale  delle
preferenze per ciascun candidato. Le operazioni  di  scrutinio  hanno
inizio il giorno successivo a quello di voto e  di  esse,  come  pure
delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si  deve  dare  atto
nel processo verbale delle operazioni. 
  4.  L'ufficio  elettorale  regionale  decide  a  maggioranza  sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonche'  su  quelle
relative alla validita'  delle  schede,  dandone  atto  nel  processo
verbale delle operazioni. 
  5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale  di  scrutinio
e'  trasmesso  all'ufficio  elettorale  centrale  che  provvede  alla
proclamazione degli eletti.»; 
    l) all'articolo 23: 
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
nominativi degli eletti sono comunicati al  Consiglio  di  Presidenza
della giustizia  tributaria  e  al  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il comma  3  sono  aggiunti  i  seguenti:  «3-bis.  Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del  Presidente
della Repubblica, di cui all'articolo 17, comma 1, il  Presidente  in
carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca
per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione. 
  3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del  quadriennio
e continua ad esercitare le proprie  funzioni  fino  all'insediamento
del nuovo Consiglio.»; 
    m) all'articolo 24, comma 1, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: «h)  assicura  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
tributari  attraverso  l'organizzazione  di   corsi   di   formazione
permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata   nell'ambito   degli
stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in  favore  dello
stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione  annuale,
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese
di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;»; 
    n) all'articolo 29, il comma 2, e' sostituito dal  seguente:  «2.
Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  presenta  entro  il  30
ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della
giustizia tributaria nell'anno  precedente  anche  sulla  base  degli
elementi predisposti dal Consiglio  di  presidenza,  con  particolare
riguardo alla durata dei  processi  e  all'efficacia  degli  istituti
deflattivi del contenzioso.». 
  2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta  il
regolamento  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito  dal  comma  1,
lettera a), del presente  articolo  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo vigente  dell'articolo  2,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2. (La composizione delle commissioni tributarie) 
              1. A ciascuna delle commissioni tributarie  provinciali
          e regionali e' preposto un presidente che presiede anche la
          prima  sezione.  L'incarico  ha   durata   quadriennale   a
          decorrere dalla data di esercizio effettivo delle  funzioni
          ed e' rinnovabile per  una  sola  volta  e  per  un  uguale
          periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
          di presidenza  della  giustizia  tributaria  dell'attivita'
          svolta nel primo  triennio  del  quadriennio  iniziale.  Il
          Consiglio  di   presidenza   della   giustizia   tributaria
          stabilisce con proprio regolamento  il  procedimento  e  le
          modalita'  di  tale  valutazione,  garantendo   la   previa
          interlocuzione con l'interessato. Il  Presidente  non  puo'
          essere nominato  tra  soggetti  che  raggiungeranno  l'eta'
          pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina. 
              1-bis. A seguito di valutazione negativa da  parte  del
          Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria   e
          comunque all'esito  dell'ottavo  anno  di  esercizio  delle
          funzioni di cui  al  comma  1,  il  giudice  tributario  e'
          riassegnato   a   sua   richiesta,    salvo    tramutamento
          all'esercizio di funzioni analoghe o  diverse  all'incarico
          di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui
          era preposto ovvero in quella di precedente provenienza". 
              2. Il presidente della commissione, in caso di  assenza
          o  di  impedimento,  e'  sostituito  nelle   funzioni   non
          giurisdizionali dal  presidente  di  sezione  con  maggiore
          anzianita' nell'incarico subordinatamente d'eta'. 
              3. Il presidente  di  commissione  con  oltre  quindici
          sezioni puo' delegare sue attribuzioni non  giurisdizionali
          ad uno o piu' presidenti di sezione con i criteri di cui al
          comma 2. 
              4. A ciascuna sezione e' assegnato  un  presidente,  un
          vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari. 
              5.  Ogni  collegio   giudicante   e'   presieduto   dal
          presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con
          numero invariabile di tre votanti. 
              6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per
          costituire il  collegio  giudicante,  il  presidente  della
          commissione designa i componenti di altre sezioni.". 
              Il  testo   vigente   dell'articolo   6   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 6. (La formazione delle  sezioni  e  dei  collegi
          giudicanti) 
              1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza  della
          giustizia tributaria sono istituite  sezioni  specializzate
          in relazione a questioni  controverse  individuate  con  il
          provvedimento stesso. 
              1-bis.  I  presidenti  delle   commissioni   tributarie
          assegnano il ricorso ad una delle  sezioni  tenendo  conto,
          preliminarmente, della specializzazione di cui al comma 1 e
          applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. 
              2. Il presidente di  ciascuna  sezione,  all'inizio  di
          ogni anno,  stabilisce  il  calendario  delle  udienze  ed,
          all'inizio di ogni trimestre, la composizione  dei  collegi
          giudicanti in base ai  criteri  di  massima  stabiliti  dal
          consiglio di presidenza. Ciascun collegio  giudicante  deve
          tenere udienza almeno una volta alla settimana. 
              3. Il  presidente  della  commissione  tributaria,  col
          decreto di cui al comma 1, indica una o piu' delle sezioni,
          che,  nel  periodo  di  sospensione  feriale  dei   termini
          processuali,   procedono   all'esame   delle   domande   di
          sospensione cautelare del provvedimento impugnato.". 
              Il testo vigente dell'articolo 7, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 7. (Requisiti generali) 
              1. I componenti delle commissioni tributarie debbono: 
              a) essere cittadini italiani; 
              b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
              c) non aver riportato condanne per delitti  comuni  non
          colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per  reati
          tributari  e  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di
          prevenzione o di sicurezza; 
              d) non  avere  superato,  alla  data  di  scadenza  del
          termine  stabilito   nel   bando   di   concorso   per   la
          presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
          di eta'; 
              e) avere idoneita' fisica e psichica; 
              e-bis)   essere   muniti   di   laurea   magistrale   o
          quadriennale      in       materie       giuridiche       o
          economico-aziendalistiche;". 
              Il testo vigente dell'articolo 8, comma 1, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto legislativo e' il seguente: 
              "Art. 8. (Incompatibilita') 
              1. Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni
          tributarie, finche' permangono in attivita' di  servizio  o
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni   o   attivita'
          professionali: 
              a) i membri del Parlamento nazionale e  del  Parlamento
          europeo; 
              b) i consiglieri  regionali,  provinciali,  comunali  e
          circoscrizionali e gli amministratori  di  altri  enti  che
          applicano tributi o hanno  partecipazione  al  gettito  dei
          tributi indicati nell'art. 2  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come  dipendenti
          di detti enti  o  come  componenti  di  organi  collegiali,
          concorrono all'accertamento dei tributi stessi; 
              c) i dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria  che
          prestano servizio presso gli  uffici  delle  Agenzie  delle
          entrate, delle dogane e del territorio, di cui  al  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   300,   e   successive
          modificazioni; 
              d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
              e) i soci, gli  amministratori  e  i  dipendenti  delle
          societa' concessionarie del servizio di  riscossione  delle
          imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e
          di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze; 
              f). 
              g) i prefetti; 
              h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi
          nei partiti o movimenti politici; 
              i) coloro che in qualsiasi  forma,  anche  se  in  modo
          saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o
          attraverso forme  associative,  esercitano  l'attivita'  di
          consulenza tributaria, detengono le scritture  contabili  e
          redigono  i   bilanci,   ovvero   svolgono   attivita'   di
          consulenza, assistenza o  di  rappresentanza,  a  qualsiasi
          titolo e anche nelle controversie di carattere  tributario,
          di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti,  di
          societa'  di  riscossione  dei  tributi  o  di  altri  enti
          impositori; 
              l) gli appartenenti alle Forze armate ed  i  funzionari
          civili dei Corpi di polizia; 
              (Omissis).". 
              Il testo vigente  dell'articolo  9,  primo  comma,  del
          decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              Art. 9. (Procedimenti di nomina  dei  componenti  delle
          commissioni tributarie) 
              1. I componenti delle  commissioni  tributarie  immessi
          per la prima volta nel ruolo unico di cui  all'articolo  4,
          comma 40, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
          nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su
          proposta del Ministro delle finanze,  previa  deliberazione
          del  consiglio   di   presidenza,   secondo   l'ordine   di
          collocazione negli elenchi previsti nel comma  2.  In  ogni
          altro  caso  alla  nomina  dei   componenti   dicommissione
          tributaria si provvede con decreto  dell'Economia  e  delle
          finanze. 
              (Omissis).". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   11   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 11. (Durata dell'incarico  e  assegnazione  degli
          incarichi per trasferimento) 
              (Omissis). 
              5. Per la copertura  dei  posti  rimasti  vacanti  dopo
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4,  si  applica
          il  procedimento  previsto  dall'articolo  9,  riservato  a
          coloro che aspirano, per la  prima  volta,  a  un  incarico
          nelle commissioni tributarie provinciali e regionali 
              5-bis Nei casi di necessita' di servizio,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' disporre,  su  richiesta
          del Consiglio di  presidenza  della  Giustizia  Tributaria,
          l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 21. (Elezione del consiglio di presidenza) 
              1.  Le  elezioni  del  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia tributaria hanno luogo entro quattro  mesi  dallo
          scadere del precedente Consiglio.  Esse  sono  indette  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio  di  presidenza,
          da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          Italiana almeno  quarantacinque  giorni  prima  della  data
          stabilita per le elezioni. Esse si svolgono  in  un  giorno
          festivo dalle ore 9 alle ore 21. 
              2. Il Presidente del Consiglio  di  presidenza  nomina,
          con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si
          insedia presso lo stesso Consiglio  di  presidenza,  ed  e'
          costituito da un presidente di Commissione tributaria,  che
          lo presiede, e da due  giudici  tributari.  Con  la  stessa
          delibera sono nominati, altresi', i tre giudici  supplenti,
          che sostituiscono i componenti effettivi in  caso  di  loro
          assenza o impedimento. 
              2-bis.  Le   candidature   devono   essere   presentate
          all'ufficio   centrale   elettorale,    a    mezzo    plico
          raccomandato,  almeno  venticinque   giorni   prima   delle
          elezioni mediante compilazione  della  apposita  scheda  di
          presentazione. Ciascun candidato e' presentato da non  meno
          di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le  firme
          di presentazione possono essere apposte e depositate  anche
          su piu' schede di presentazione, se i candidati  raccolgono
          firme di presentazione in Commissioni diverse da quella  di
          appartenenza. 
              2-ter. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato ne'
          essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di  se
          stesso.  L'inosservanza  delle  disposizioni  del  presente
          comma determina la nullita' di ogni firma di  presentazione
          proposta dal medesimo soggetto. 
              2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del
          termine di cui al comma 3,  l'ufficio  elettorale  centrale
          accerta che nei confronti del candidato non  sussistono  le
          cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 20. Lo  stesso
          Ufficio verifica, altresi', il rispetto delle  disposizioni
          di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato,
          le candidature non  presentate  dal  prescritto  numero  di
          presentatori ovvero quelle dei  candidati  ineleggibili,  e
          trasmette  immediatamente   le   candidature   ammesse   al
          Consiglio  di  presidenza   della   giustizia   tributaria.
          L'elenco dei candidati e' pubblicato sul sito istituzionale
          del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica
          a tutti i componenti delle  Commissioni  tributarie.  Detto
          elenco e'  altresi'  affisso,  a  cura  dei  Presidenti  di
          commissione, presso ciascuna Commissione tributaria. 
              2-quinquies.  Le  operazioni  elettorali  si   svolgono
          presso le sedi delle commissioni tributarie  provinciali  e
          regionali e presso ciascuna di  queste  sedi  e'  istituito
          l'ufficio elettorale locale,  che  assicura  l'espletamento
          delle operazioni di voto,  composto  dal  presidente  della
          commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due
          giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive
          commissioni almeno venti giorni prima  della  data  fissata
          per le elezioni. Sono nominati altresi'  tre  supplenti,  i
          quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di  loro
          assenza o impedimento. Non possono far parte  degli  Uffici
          elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni
          disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. 
              2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono  alle
          operazioni di  voto  che  si  svolgono  presso  di  esse  e
          provvedono allo scrutinio di tutte  le  schede  elettorali,
          previa  apertura  delle  urne  e  conteggio  delle  schede,
          determinando il totale dei voti validi e  il  totale  delle
          preferenze  per  ciascun  candidato.   Le   operazioni   di
          scrutinio hanno inizio il giorno  successivo  a  quello  di
          voto e di esse, come pure  delle  contestazioni  decise  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, si da' atto  nel  processo
          verbale. 
              2-septies. Con regolamento del Consiglio di  Presidenza
          sono stabilite le disposizioni di attuazione  del  presente
          articolo.". 
              Il  testo  vigente   dell'articolo   23   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 23. (Proclamazione degli eletti. Reclami) 
              1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro
          che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno
          riportato il maggior numero di voti. A parita' di  voti  e'
          eletto il piu' anziano di eta'. I nominativi  degli  eletti
          sono comunicati al Consiglio di Presidenza della  giustizia
          tributaria e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              2.  I  reclami  relativi  alla  eleggibilita'  e   alle
          operazioni elettorali  sono  indirizzati  al  consiglio  di
          presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso
          entro il quindicesimo giorno successivo alla  proclamazione
          dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. 
              3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami  nella
          sua prima adunanza. 
              3-bis. Nei quindici  giorni  successivi  all'emanazione
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  di   cui
          all'articolo 17, comma  1,  il  Presidente  in  carica  del
          Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  convoca
          per   l'insediamento   il   Consiglio   nella   sua   nuova
          composizione. 
              3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine  del
          quadriennio e continua ad esercitare  le  proprie  funzioni
          fino all'insediamento del nuovo Consiglio". 
              Il testo vigente dell'articolo 24, comma 1, lettera  h,
          del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 24. (Attribuzioni) 
              1. Il consiglio di presidenza: 
              a)  verifica  i  titoli  di   ammissione   dei   propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; 
              b)  disciplina  con  regolamento  interno  il   proprio
          funzionamento; 
              c) delibera sulle nomine e su ogni altro  provvedimento
          riguardante i componenti delle commissioni tributarie; 
              d) formula  al  Ministro  delle  finanze  proposte  per
          l'adeguamento e  l'ammodernamento  delle  strutture  e  dei
          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie; 
              e) predispone elementi per la redazione della relazione
          del Ministro delle finanze di cui  all'art.  29,  comma  2,
          anche  in  ordine  alla   produttivita'   comparata   delle
          commissioni; 
              f) stabilisce i criteri di massima  per  la  formazione
          delle sezioni e dei collegi giudicanti; 
              g) stabilisce i criteri di massima per la  ripartizione
          dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise
          in sezioni; 
              h) assicura l'aggiornamento professionale  dei  giudici
          tributari   attraverso   l'organizzazione   di   corsi   di
          formazione  permanente,  in  sede  centrale  e   decentrata
          nell'ambito degli stanziamenti annuali  dell'apposita  voce
          di bilancio in favore dello stesso Consiglio e  sulla  base
          di  un  programma  di  formazione  annuale,  comunicato  al
          Ministero dell'economia e delle finanze entro  il  mese  di
          ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi; 
              i) esprime parere sugli  schemi  di  regolamento  e  di
          convenzioni previsti dal presente decreto  o  che  comunque
          riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie; 
              l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni
          tributarie dei fondi stanziati nel bilancio  del  Ministero
          delle finanze per le spese di loro funzionamento; 
              m) esprime parere sul decreto di cui  all'articolo  13,
          comma 1; 
              m-bis) dispone, in caso di  necessita',  l'applicazione
          di componenti presso altra commissione tributaria o sezione
          staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per  la
          durata massima di un anno; 
              n) delibera su ogni altra materia  ad  esso  attribuita
          dalla legge. 
              2. Il consiglio di presidenza vigila sul  funzionamento
          dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie
          e puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  del  personale
          giudicante  affidandone  l'incarico   ad   uno   dei   suoi
          componenti.". 
              Il testo vigente dell'articolo 29, comma 2, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 29. (Alta sorveglianza) 
              1. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  esercita
          l'alta sorveglianza  sulle  commissioni  tributarie  e  sui
          giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
          e il Ministro delle finanze hanno facolta' di  chiedere  al
          consiglio di presidenza e ai presidenti  delle  commissioni
          informazioni  circa  il   funzionamento   della   giustizia
          tributaria  ed  i  servizi  relativi  e  possono  fare,  al
          riguardo,  le  comunicazioni  che  ritengono  opportune  al
          consiglio di presidenza. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  presenta
          entro il 30  ottobre  di  ciascun  anno  una  relazione  al
          Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno
          precedente anche sulla base degli elementi predisposti  dal
          Consiglio di  presidenza,  con  particolare  riguardo  alla
          durata  dei  processi  e   all'efficacia   degli   istituti
          deflattivi del contenzioso.".