Art. 11 
 
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia di cause di  estinzione  e  circostanze  del  reato.
  Pagamento del debito tributario 
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  13  (Causa  di  non  punibilita'.   Pagamento   del   debito
tributario). - 1. I reati di  cui  agli  articoli  10-bis,  10-ter  e
10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima  della  dichiarazione
di apertura del dibattimento di  primo  grado,  i  debiti  tributari,
comprese sanzioni amministrative  e  interessi,  sono  stati  estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti,  anche  a  seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione  all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. 
  2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del  ravvedimento
operoso o della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
termine di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo
d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o  la  presentazione
siano intervenuti prima che l'autore del reato  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali. 
  3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento
di primo grado, il  debito  tributario  sia  in  fase  di  estinzione
mediante   rateizzazione,   anche   ai    fini    dell'applicabilita'
dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento
del debito residuo. In  tal  caso  la  prescrizione  e'  sospesa.  Il
Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per  non
oltre tre mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
sospensione della prescrizione.».