Art. 11. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
  a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e  c)  del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
  1) Esercito n. 71; 
  2) Marina n. 16; 
  3) Aeronautica n. 52; 
  4) Carabinieri n. 0; 
  b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui  alla  lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 0; 
  2) Marina n. 50; 
  3) Aeronautica n. 9; 
  c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento,  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
  1) Esercito n. 98; 
  2) Marina n. 15; 
  3) Aeronautica n. 20. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
fissata, per l'anno 2016, come segue: 
  1) Esercito n. 291; 
  2) Marina n. 270; 
  3) Aeronautica n. 246; 
  4) Carabinieri n. 90. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2016, come segue: 
  1) Esercito n. 420; 
  2) Marina n. 242; 
  3) Aeronautica n. 265. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2016, come segue: 
  1) Esercito n. 480; 
  2) Marina n. 201; 
  3) Aeronautica n. 140. 
  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui  ai  programmi  «Interventi   non   direttamente   connessi   con
l'operativita' dello strumento militare» e  «Pianificazione  generale
delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti  militari»,  nonche'  per
l'ammodernamento   e   il   rinnovamento,   di   cui   ai   programmi
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e  la  sicurezza»,
«Approntamento e impiego delle  forze  terrestri»,  «Approntamento  e
impiego delle forze navali», «Approntamento  e  impiego  delle  forze
aree»   e   «Pianificazione   generale   delle   Forze    Armate    e
approvvigionamenti militari», nell'ambito della  missione  «Difesa  e
sicurezza del territorio» dello stato  di  previsione  del  Ministero
della  difesa,  si  applicano,  per  l'anno  2016,  le   disposizioni
contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sulla contabilita' generale dello Stato. 
  7. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute  a  carico  del  programma  «Interventi  non   direttamente
connessi con l'operativita' dello strumento militare» e del programma
«Pianificazione generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza   del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,  si
applicano  le  procedure  della  NATO  di   esecuzione   delle   gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere  in  ogni
caso  garantita  la  trasparenza  delle  procedure  di  appalto,   di
assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai  sensi  della  legge  13
settembre 1982, n. 646. 
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di  previsione  del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi  a
disposizione  relativi  alle  tre  Forze  armate   e   all'Arma   dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel  programma  «Fondi  da
assegnare», nell'ambito  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  del
medesimo stato di previsione. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma «Approntamento e impiego  Carabinieri  per  la
difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza
del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l'anno finanziario 2016,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso le proprie sedi dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri.