Art. 11 Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorita' competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. 3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio. 4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE da' luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.