(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio 
 
    1. Il Consorzio e' tenuto a garantire l'equilibrio della  propria
gestione finanziaria. I mezzi finanziari  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti da: 
    a) i proventi delle attivita' svolte in attuazione  delle  norme,
dei regolamenti e dello statuto,  ed  in  particolare  il  prezzo  di
cessione di oli e grassi vegetali ed animali esausti alle imprese che
ne effettuano la rigenerazione, eventualmente differenziato  rispetto
alle diverse destinazioni del materiale ricavato dalla rigenerazione; 
    b) i proventi della gestione patrimoniale  del  fondo  consortile
con le modalita' indicate all'art. 10; 
    c) le quote di partecipazione consortili; 
    d) il contributo  ambientale  sugli  oli  e  grassi  vegetali  ed
animali a carico dei produttori e degli importatori di oli  e  grassi
vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno  e
ricadenti nelle finalita' consortili. Tale contributo e'  determinato
annualmente su proposta del consiglio di amministrazione con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  nella  misura
necessaria per garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio; 
    e) eventuali liberalita', contributi e finanziamenti  provenienti
da enti pubblici e/o privati; 
    f) l'utilizzazione dei fondi di riserva; 
    g) eventuale utilizzazione del fondo consortile con le  modalita'
indicate all'art. 10, comma 4; 
    2. Le modalita' ed i  termini  di  riscossione  e  versamento  al
Consorzio del  contributo  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  sono
stabilite   dal   consiglio   di   amministrazione    ed    approvate
dall'assemblea.