Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a  decorrere
dai  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
decreto. 
  2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai  comuni  e
agli  Ambiti  territoriali  di   competenza,   possono   disciplinare
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente
le modalita' con cui i comuni svolgono i compiti di cui  all'art.  3,
tenuto  conto  dell'esercizio  associato  delle  funzioni  sociali  a
livello di Ambito territoriale. 
  3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di
beneficio  presentate  fino  al   31   ottobre   2016,   i   progetti
personalizzati di presa  in  carico  possono  riguardare  una  quota,
comunque  non  inferiore  al  50  per  cento,  dei  Nuclei  Familiari
Beneficiari, in luogo  della  totalita'  dei  nuclei  familiari  come
previsto all'art. 6, comma 1, ed  essere  predisposti  entro  novanta
giorni dalla comunicazione  dell'avvenuto  accreditamento  del  primo
bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti  al  medesimo  comma.
L'invio delle informazioni per  tali  progetti  puo'  avvenire  entro
centoventi giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuto  accreditamento
del primo  bimestre,  in  luogo  dei  novanta  giorni  come  previsto
all'art. 6, comma 2. 
  4. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  i
requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio  potranno  essere
rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di  attuazione
della Sperimentazione nelle modalita' di cui al presente decreto. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative  e  di
dettaglio utili all'attuazione del SIA.