Art. 11 Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. I materiali di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovra' presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui e' attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016. 3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalita' di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento. 4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attivita' di cui al presente articolo senza soluzione di continuita', in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonche' alla realizzazione delle opere provvisionali e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumita' e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonche' quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attivita' di cui al presente articolo, nella misura necessaria.