Art. 11 
 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente  decreto  si  provvede  mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma  123,
della legge n. 107 del 2015, da impegnare entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno. 
  2. Ai fini del rispetto dello  stanziamento  di  cui  al  comma  1,
SO.GE.I. provvede al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'uso
della Carta e trasmette al MIUR, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze  e  a  CONSAP,  entro  il  giorno  10  di  ciascun  mese,  la
rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente  delle  Carte
attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.  In  caso  di
esaurimento  delle  risorse  disponibili,  SO.GE.I.  non  procede   a
ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e
da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni  interessate  anche
al fine di adottare le  necessarie  iniziative  per  la  ripresa  dei
riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 3. 
  3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.