Art. 11 
 
Disposizioni in materia  di  dati  ambientali  raccolti  da  soggetti
                    pubblici e da imprese private 
 
  1. In coerenza con i contenuti dell'Agenda  digitale  italiana,  di
cui  all'articolo  47  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  e
successive modificazioni, i dati  ambientali  raccolti  ed  elaborati
dagli enti e dalle agenzie pubblici  e  dalle  imprese  private  sono
rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per
il loro riuso finalizzato a iniziative per l'impiego efficiente delle
risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della  green
economy. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si riporta il testo dell'art. 47  del  decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          semplificazione   e   di   sviluppo),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: 
              "Art. 47. Agenda digitale italiana.  -  1.  Nel  quadro
          delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla
          comunicazione della  Commissione  europea  COM  (2010)  245
          definitivo/2  del  26  agosto  2010,  il  Governo  persegue
          l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei  rapporti
          tra  pubblica   amministrazione,   cittadini   e   imprese,
          attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo
          di domanda e offerta  di  servizi  digitali  innovativi,  a
          potenziare l'offerta di  connettivita'  a  larga  banda,  a
          incentivare cittadini e  imprese  all'utilizzo  di  servizi
          digitali  e  a  promuovere   la   crescita   di   capacita'
          industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti  e
          servizi innovativi. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'Agenzia
          per l'Italia  digitale  e  le  amministrazioni  interessate
          possono stipulare, nel rispetto della legislazione  vigente
          in materia di contratti pubblici e  mediante  procedure  di
          evidenza pubblica, convenzioni con societa'  concessionarie
          di servizi  pubblici  essenziali  su  tutto  il  territorio
          nazionale  dotate  di  piattaforme  tecnologiche  integrate
          erogatrici di servizi su  scala  nazionale  e  di  computer
          emergency response  team.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono all'adempimento di quanto previsto dal  presente
          comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. E' istituita la cabina  di  regia  per  l'attuazione
          dell'agenda digitale italiana,  presieduta  dal  Presidente
          del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e  composta
          dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro
          per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  dal  Ministro   della
          salute, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  dal
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla
          Conferenza Unificata. La cabina di regia e'  integrata  dai
          Ministri  interessati  alla   trattazione   di   specifiche
          questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
          avvalendosi anche  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  e
          delle amministrazioni rappresentate nella cabina di  regia,
          un quadro complessivo delle norme  vigenti,  dei  programmi
          avviati e del loro stato di  avanzamento  e  delle  risorse
          disponibili che costituiscono  nel  loro  insieme  l'agenda
          digitale. Nell'ambito della cabina di  regia  e'  istituito
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  il
          Tavolo permanente per  l'innovazione  e  l'agenda  digitale
          italiana,  organismo  consultivo  permanente  composto   da
          esperti  in  materia  di  innovazione  tecnologica   e   da
          esponenti delle imprese private  e  delle  universita'.  Il
          Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal  Ministro
          delegato   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione. All'istituzione della cabina di  regia  di
          cui al presente comma si provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              2-bis.  La  cabina  di  regia  di  cui  al   comma   2,
          nell'attuare l'agenda digitale italiana  nel  quadro  delle
          indicazioni sancite dall'agenda digitale europea,  persegue
          i seguenti obiettivi: 
              a) realizzazione delle  infrastrutture  tecnologiche  e
          immateriali  al  servizio  delle  «comunita'  intelligenti»
          (smart communities), finalizzate a soddisfare la  crescente
          domanda di servizi digitali in settori quali la  mobilita',
          il  risparmio  energetico,   il   sistema   educativo,   la
          sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura; 
              b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data)
          quale modello di valorizzazione del patrimonio  informativo
          pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; 
              c) potenziamento delle applicazioni di  amministrazione
          digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai
          cittadini e alle imprese, per  favorire  la  partecipazione
          attiva degli stessi alla vita  pubblica  e  per  realizzare
          un'amministrazione aperta e trasparente; 
              d) promozione  della  diffusione  e  del  controllo  di
          architetture di  cloud  computing  per  le  attivita'  e  i
          servizi delle pubbliche amministrazioni; 
              e) utilizzazione degli acquisti pubblici  innovativi  e
          degli appalti  pre-commerciali  al  fine  di  stimolare  la
          domanda di beni e servizi innovativi basati  su  tecnologie
          digitali; 
              f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete
          internet  nelle  zone  rurali,  nonche'  in  grandi   spazi
          pubblici collettivi quali scuole, universita', spazi urbani
          e locali pubblici in genere; 
              g)  investimento  nelle  tecnologie  digitali  per   il
          sistema scolastico e  universitario,  al  fine  di  rendere
          l'offerta educativa e formativa coerente con i  cambiamenti
          in atto nella societa'; 
              h) consentire  l'utilizzo  dell'infrastruttura  di  cui
          all'art. 81, comma 2-bis, del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei
          cittadini delle proprie posizioni debitorie  nei  confronti
          dello Stato da parte  delle  banche  dati  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art.  2,  comma  2,  del  citato
          codice di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005,  e
          successive modificazioni; 
              i)  individuare  i  criteri,  i  tempi  e  le  relative
          modalita'  per  effettuare  i   pagamenti   con   modalita'
          informatiche nonche' le modalita' per il  riversamento,  la
          rendicontazione da parte  del  prestatore  dei  servizi  di
          pagamento e  l'interazione  tra  i  sistemi  e  i  soggetti
          coinvolti nel pagamento, anche individuando il  modello  di
          convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere
          per effettuare il pagamento. 
              2-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2-bis  si
          applicano, ove  possibile  tecnicamente  e  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente
          o indirettamente aumenti di costi a  carico  degli  utenti,
          anche  ai  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di
          attivita' amministrative. 
              2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma
          1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le  procedure
          definite  dal  quadro  normativo  europeo  in  materia   di
          comunicazioni elettroniche, come recepito  nell'ordinamento
          nazionale dal codice  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni puo' considerare di adottare le misure  volte
          a: 
              a)  assicurare  l'offerta   disaggregata   dei   prezzi
          relativi all'accesso all'ingrosso  alla  rete  fissa  e  ai
          servizi accessori, in modo che il prezzo  del  servizio  di
          accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi  separatamente
          il costo della prestazione dell'affitto della  linea  e  il
          costo delle attivita'  accessorie,  quali  il  servizio  di
          attivazione  della  linea   stessa   e   il   servizio   di
          manutenzione correttiva; 
              b) rendere possibile, per  gli  operatori  richiedenti,
          acquisire tali servizi anche da imprese terze  operanti  in
          regime di concorrenza  sotto  la  vigilanza  e  secondo  le
          modalita' indicate  dall'Autorita'  medesima,  assicurando,
          comunque, il mantenimento della sicurezza della rete."