Art. 11 
 
              Avvertenze combinate relative alla salute 
                 per i prodotti del tabacco da fumo 
 
  1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale  imballaggio  esterno
dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative
alla salute. 
  2. Le avvertenze combinate relative alla salute: 
  a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato
1, e una fotografia a colori corrispondente,  compresa  nel  catalogo
delle immagini di cui all'allegato 2; 
  b) comprendono, quali informazioni sulla disassuefazione dal  fumo,
il seguente  riferimento:  «n.  verde  800.554.088  per  smettere  di
fumare», a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare; 
  c) occupano il 65 per cento  tanto  della  superficie  esterna  del
fronte quanto del retro della confezione  unitaria  e  dell'eventuale
imballaggio esterno. Le confezioni a forma cilindrica presentano  due
avvertenze  combinate  relative  alla   salute   equidistanti   l'una
dall'altra e ogni avvertenza relativa alla salute occupa  il  65  per
cento della rispettiva meta' della superficie curva; 
  d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente  foto
a colori sia sul fronte sia sul retro  delle  confezioni  unitarie  e
dell'eventuale imballaggio esterno; 
  e) figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione
unitaria e dell'eventuale  imballaggio  esterno  e  hanno  lo  stesso
orientamento di ogni altra informazione che figura  sulla  superficie
della confezione; 
  f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica  e
le proporzioni, individuate con il decreto di  cui  all'articolo  26,
comma 2; 
  g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette,  le
seguenti dimensioni: 
  1) altezza: non inferiore a 44 mm; 
  2) larghezza: non inferiore a 52 mm. 
  3. Laddove vengono utilizzati contrassegni di legittimazione,  fino
al 20 maggio 2019: 
  a) per le  confezioni  unitarie  di  materiale  duro,  l'avvertenza
combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore
deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale; 
  b) per le  confezioni  unitarie  fatte  di  materiale  morbido,  e'
riservata al bollo  fiscale  un'area  rettangolare  con  altezza  non
superiore  a  13  mm  tra  il  bordo  superiore  della  confezione  e
l'estremita'  superiore  delle  avvertenze  combinate  relative  alla
salute. 
  4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 i  marchi  o  i
loghi non sono collocati al di sopra delle avvertenze  relative  alla
salute. 
  5. Le avvertenze combinate relative alla salute sono raggruppate in
tre raccolte, come indicato all'allegato 2,  ognuna  delle  quali  e'
usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva  l'anno
seguente, partendo dalla serie  1  e  rispettando  l'ordine  numerico
delle serie previsto nello stesso  allegato,  come  modificato  dalla
direttiva 2014/109/UE. La serie 1 e' apposta sui prodotti del tabacco
fabbricati dal 20 maggio 2016 al 31 dicembre  2017.  L'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  verifica  che  ciascuna  avvertenza  combinata
relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia  mostrata,  per
quanto possibile, in pari  numero  su  ogni  marca  di  prodotti  del
tabacco. 
  6. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1: 
  a) sono adeguate le avvertenze testuali elencate nell'allegato 1; 
  b) e' stabilito e adeguato il catalogo delle  immagini  di  cui  al
comma 1, lettera a). 
  7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo  26,  comma  2,  sono
definite le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la  forma
delle avvertenze combinate relative  alla  salute,  a  seconda  delle
diverse forme delle confezioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per la direttiva 2014/109/UE si veda nelle note  alle
          premesse.