Art. 11 
 
 
            Disposizioni transitorie per la circolazione 
                    degli oli lubrificanti esenti 
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  utilizzo   del
documento e-AD per la circolazione, in ambito  nazionale,  degli  oli
lubrificanti per i quali  non  e'  stata  assolta  l'imposta  di  cui
all'articolo 62 del TUA, gli oli lubrificanti esenti  provenienti  da
depositi nazionali sono trasferiti agli impianti di distribuzione  di
cui all'articolo 3 con la scorta del documento di cui all'articolo  1
del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25
marzo 1996, n. 210, recante la dicitura «Valido per  la  circolazione
nazionale degli oli  lubrificanti  destinati  al  rifornimento  delle
imbarcazioni per la navigazione in esenzione fiscale».  In  tal  caso
l'esercente  annota  nel  registro  di  carico  e  scarico   di   cui
all'articolo 5, nella parte del carico, le singole quantita'  di  oli
lubrificanti esenti introdotte con gli estremi dei relativi documenti
di accompagnamento. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  del  regolamento
          adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo
          1996, n. 210: 
              «Art. 1 (Documento di accompagnamento accise). - 1.  La
          circolazione  in  regime  sospensivo  degli  oli  minerali,
          dell'alcole e delle bevande alcoliche, di  cui  all'art.  6
          del testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni penali e  amministrative,  approvato  con  decreto
          legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  d'ora  in  avanti
          denominato "testo unico", avviene con scorta del "Documento
          di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la
          sigla "DAA", di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92,  della
          Commissione,   dell'11   settembre   1992   e    successive
          modificazioni. Esso puo' consistere: 
              a) in un documento amministrativo  di  accompagnamento,
          qualora  sia  conforme  al  modello  allegato   al   citato
          regolamento (CEE) n. 2719/92; 
              b) ovvero in un documento commerciale,  redatto  su  un
          modello di tipo diverso dal precedente,  a  condizione  che
          contenga  le  stesse  informazioni,   contraddistinte   dal
          corrispondente numero di casella, previste per il documento
          amministrativo.».