Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono  sostituite
dalle seguenti: "un anno"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Nel  caso  di  attivita'  stagionali,   le   autorita'
competenti di cui all'articolo 5  possono  effettuare  controlli  per
verificare  il  carattere  temporaneo  ed  occasionale  dei   servizi
prestati sul tutto  il  territorio  nazionale.  A  tal  fine  possono
chiedere,  una  volta  l'anno,  informazioni  in  merito  ai  servizi
effettivamente prestati in  Italia,  qualora  tali  informazioni  non
siano gia' state comunicate su  base  volontaria  dal  prestatore  di
servizi.". 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'articolo  9   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 9 (Libera prestazione di  servizi  e  prestazione
          occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
          10 a 15, la libera prestazione di  servizi  sul  territorio
          nazionale non puo' essere limitata  per  ragioni  attinenti
          alle qualifiche professionali: 
              a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro
          Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; 
              b) in caso di spostamento del prestatore; in tal  caso,
          se nello Stato membro di stabilimento la professione non e'
          regolamentata, il  prestatore  deve  aver  esercitato  tale
          professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che
          precedono la prestazione di servizi. 
              2. Le disposizioni del  presente  titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
              3.  Il  carattere  temporaneo   e   occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
              3-bis. Nel caso di attivita' stagionali,  le  autorita'
          competenti  di  cui  all'articolo  5   possono   effettuare
          controlli  per  verificare  il  carattere   temporaneo   ed
          occasionale dei servizi prestati sul  tutto  il  territorio
          nazionale. A tal fine possono chiedere, una  volta  l'anno,
          informazioni in merito ai servizi  effettivamente  prestati
          in Italia, qualora tali informazioni non siano  gia'  state
          comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi. 
              4. In caso di spostamento, il  prestatore  e'  soggetto
          alle norme che disciplinano l'esercizio  della  professione
          che e' ammesso ad esercitare, quali  la  definizione  della
          professione,  l'uso  dei  titoli   e   la   responsabilita'
          professionale connessa direttamente e  specificamente  alla
          tutela  e   sicurezza   dei   consumatori,   nonche'   alle
          disposizioni  disciplinari  applicabili  ai  professionisti
          che, sul territorio  italiano,  esercitano  la  professione
          corrispondente.".