Art. 11 Applicazione sanzioni amministrative 1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.
Note all'art. 11: - Il testo del capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. «Capo I LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Principi generali Art. 1. (Principio di legalita') Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere) Art. 3. (Elemento soggettivo) Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilita') Art. 5. (Concorso di persone) Art. 6. (Solidarieta') Art. 7. (Non trasmissibilita' dell'obbligazione) Art. 8. (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni) Art. 9. (Principio di specialita') Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie) Art. 12. (Ambito di applicazione) Sezione II Applicazione Art. 13. (Atti di accertamento) Art. 14. (Contestazione e notificazione) Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni) Art. 16. (Pagamento in misura ridotta) Art. 17. (Obbligo del rapporto) Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione) Art. 19. (Sequestro) Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie) Art. 21. (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie) Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione) Art. 23. (Giudizio di opposizione) Art. 24. (Connessione obiettiva con un reato) Art. 25. (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale) Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) Art. 27. (Esecuzione forzata) Art. 28. (Prescrizione) Art. 29. (Devoluzione dei proventi) Art. 30. (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale)».