Art. 11 Equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie 1. I soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente provvedimento, nell'ambito dell'esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Le prove sono indette e si svolgono secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo. Per i medesimi rimane fermo l'obbligo di aver completato il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore legale. 2. L'elenco dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile che hanno superato le prove integrative di cui al precedente comma 1, e' immediatamente comunicato, a cura delle Universita' presso le quali si sono svolte le sessioni di esame, agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti alla tenuta del registro dei revisori legali. 3. I soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale. 4. Sono altresi' esonerati dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori, anche per singole prove, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico, presso la Scuola Nazionale della Amministrazione, avente ad oggetto le materie previste dall'articolo 4 del predetto decreto legislativo.
Note all'art. 11: - Per gli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note all'art. 2. - Per l'art. 45 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): «Art. 10 (Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica). - (Omissis). 19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita' indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati, nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni, anche se non iscritti nel registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Omissis).».