Art. 11 
 
Principi generali della  marcatura  CE  e  regole  e  condizioni  per
  l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature 
 
  1. La  marcatura  CE  e'  soggetta  ai  principi  generali  esposti
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o  sulla  sua  targhetta
segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui
cio' non e' possibile o la natura del prodotto non lo consente,  essa
e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 
  3. La  marcatura  CE  e'  apposta  sul  prodotto  prima  della  sua
immissione sul mercato. 
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo  interviene
nella  fase   di   controllo   della   produzione.   Il   numero   di
identificazione dell'organismo notificato e'  apposto  dall'organismo
stesso o, in base alle sue istruzioni,  dal  fabbricante  o  dal  suo
rappresentante autorizzato. 
  5. La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione
dell'organismo notificato  sono  seguiti  dal  marchio  specifico  di
protezione  dalle  esplosioni  ,  dai  simboli  del  gruppo  e  della
categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre  marcature  e
informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5. 
  6. La marcatura CE e le marcature, i simboli e le  informazioni  di
cui  al  comma  5,  nonche'  l'eventuale  numero  di  identificazione
dell'organismo  notificato  possono  essere   seguiti   da   un'altra
indicazione che segnali un uso o  un  rischio  speciali.  I  prodotti
progettati  per  particolari  atmosfere   esplosive   devono   essere
contrassegnati da un marchio specifico. 
 
            Nota all'art. 11: 
            Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.