Art. 11
Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di
infrazione 2011/4147
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di
determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu'
favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello
Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla
persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice
penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583
del codice penale.
2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e
assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di
omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto,
l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e
assistenziali.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo,
comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei
reati di violenza sessuale e di omicidio.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 603-bis del Codice Penale,
aggiunto dal comma 1 dell'art. 12, decreto-legge n.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
148/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre
2011, n. 216, e' il seguente:
«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, chiunque svolga un'attivita' organizzata di
intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando
dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori, e'
punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del primo comma, costituisce indice di
sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti
circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita'
del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa
all'orario di lavoro, al riposo settimanale,
all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in
materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da
esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la
sicurezza o l'incolumita' personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di
lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative
particolarmente degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano
l'aumento della pena da un terzo alla meta':
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia
superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati
siano minori in eta' non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle
condizioni di lavoro.».
- Il testo degli articoli 581, 582 e 583 del Codice
penale e' il seguente:
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.
Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577, il
delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di
un senso o di un organo;
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso.».