Art. 11 
 
              Sistema informativo nazionale ambientale 
 
  1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione  e
alla gestione del Sistema informativo  nazionale  ambientale  (SINA),
avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali
(PFR), cui concorrono  i  sistemi  informativi  regionali  ambientali
(SIRA) e la cui gestione e' affidata  alle  agenzie  territorialmente
competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa
nazionale ambientale denominata SINANET. 
  2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al  comma  1,
l'ISPRA,  in  collegamento  con  le   agenzie,   collabora   con   le
amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo  con  le
iniziative   attuate   da   tali   soggetti    nella    raccolta    e
nell'organizzazione dei dati e il mantenimento  coerente  dei  flussi
informativi tra i soggetti titolari delle medesime  iniziative  e  la
rete SINANET. 
  3.  E'  garantita,  indipendentemente  dalla  sussistenza   di   un
interesse  giuridicamente  rilevante,  la   divulgazione   libera   e
accessibile della rete  SINANET  a  tutti  gli  enti  della  pubblica
amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti  i
professionisti e in generale a tutti i cittadini. 
  4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
gli enti pubblici, le societa'  per  azioni  operanti  in  regime  di
concessione e quelle  che  comunque  raccolgono  dati  nella  materia
ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete  SINANET
secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  5,  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  e  all'articolo  23,  comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  5. Il  Sistema  nazionale  concorre,  per  le  materie  di  propria
competenza, nel rispetto delle disposizioni  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, alle attivita' promosse e coordinate dall'ISPRA ai
sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per la catalogazione,  la  raccolta,  l'accesso,
l'interoperabilita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati
e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali  generati
dalle attivita' sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.
Tali dati e informazioni devono essere  forniti  in  forma  libera  e
interoperabile. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 5, del decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O.: 
              «5. Al fine di ridurre il proliferare della  spesa  per
          sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente
          disponibili  i  dati  atti  all'analisi   delle   politiche
          ambientali e delle politiche o delle attivita' che  possono
          avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata
          in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando  la
          proprieta' e la responsabilita' del  dato  da  parte  delle
          altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione
          dei  set  di  dati  territoriali  nell'ambito  del  Sistema
          informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il  tramite
          della  rete  SINAnet.  Tale  servizio  sara'  inoltre  reso
          disponibile, su richiesta, ai  terzi  i  cui  set  di  dati
          territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle
          disposizioni di esecuzione adottate a livello  europeo  che
          definiscono, in particolare, gli  obblighi  in  materia  di
          metadati, servizi di  rete  e  interoperabilita',  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   23,   comma   12
          quaterdecies, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto
          2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto
          2012, n. 189, S.O.: 
              «12-quaterdecies.  Per  sostenere  lo  sviluppo   delle
          applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per
          sviluppare  le  tecnologie  dell'osservazione  della  terra
          anche a fini  di  tutela  ambientale,  di  mitigazione  dei
          rischi e per attivita' di ricerca scientifica, tutti i dati
          e le informazioni, acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
          piattaforme satellitari nell'ambito di attivita' finanziate
          con risorse pubbliche, sono resi disponibili  per  tutti  i
          potenziali  utilizzatori  nazionali,  anche  privati,   nei
          limiti  imposti  da  ragioni  di  tutela  della   sicurezza
          nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta  dei
          dati geografici, territoriali  ed  ambientali  generati  da
          tutte le attivita' sostenute da risorse pubbliche e' curata
          da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Con
          decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di  una
          intesa tra Presidenza del Consiglio  -  Dipartimento  della
          protezione  civile,  Ministero  della   difesa,   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e regioni,  adottata  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono  definite  le  modalita'  per  la
          gestione    della    piattaforma    e    per     l'accesso,
          l'interoperativita'  e  la  condivisione,  anche  in  tempo
          reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati,  e
          gli obblighi di comunicazione  e  disponibilita'  dei  dati
          acquisiti da parte di tutti i soggetti  che  svolgono  tale
          attivita'  con  il  sostegno  pubblico,   anche   parziale.
          Dall'attuazione delle disposizioni del presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».