Art. 11 
 
 
 Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1  del  1963  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»; 
    b) il quarto comma e' abrogato. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 66. Con le norme da emanarsi  nei  modi  previsti
          dall'art. 65 ed entro il  termine  di  quattro  mesi  dalla
          prima elezione del Consiglio  regionale,  sara'  istituito,
          nell'ambito  della  provincia  di  Udine,  un   circondario
          corrispondente  al  territorio  attualmente  soggetto  alla
          giurisdizione del tribunale di Pordenone ed  al  territorio
          dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per  il  decentramento
          di funzioni amministrative. 
              Con le stesse norme saranno decentrati,  con  specifica
          attribuzione  di  competenza,  in  detto  circondario,  gli
          uffici   statali   non   trasferibili   all'Amministrazione
          regionale,   ivi   compresi   quelli   dell'Amministrazione
          dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei
          lavori pubblici, del lavoro e della  previdenza  sociale  e
          quelli degli enti parastatali. 
              La  Regione  decentra  in  detto  circondario  i   suoi
          uffici.".