Art. 11 Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: "Art. 48. Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni 1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e' inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica e in formato elaborabile, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni. 2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, e' applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro.".