Art. 11 
 
Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate  alimentari
  alle persone indigenti e istituzione  di  un  fondo  nazionale  per
  progetti innovativi finalizzati alla limitazione  degli  sprechi  e
  all'impiego delle eccedenze 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo  1,  comma  399,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella misura di
2 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e' istituito un fondo, con una dotazione di  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,  destinato
al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla  ricerca
e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life  dei  prodotti
alimentari e  del  confezionamento  dei  medesimi,  finalizzati  alla
limitazione  degli  sprechi  e  all'impiego  delle  eccedenze,   come
definite  all'articolo  2  della  presente  legge,  con   particolare
riferimento  ai  beni  alimentari  e  alla  loro  destinazione   agli
indigenti, nonche' alla promozione  della  produzione  di  imballaggi
riutilizzabili  o  facilmente  riciclabili,  e  al  finanziamento  di
progetti di servizio civile nazionale. Le modalita' di  utilizzo  del
fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, si provvede, per l'anno  2016,  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e,
per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, si veda nelle note all'art. 8. 
              - La legge 23 dicembre 2014, n. 190  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  di  stabilita'  2015)),  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  29  dicembre
          2014, n. 300. 
              -  Il  decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre  2004,  n.  307,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280.