Art. 11 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole da: «la garanzia dei diritti»  fino  alla
fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese  di  cui  al
presente Codice in conformita'  agli  obiettivi  indicati  nel  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti  interni,
in quelli con altre amministrazioni e con i  privati,  le  tecnologie
dell'informazione     e     della      comunicazione,      garantendo
l'interoperabilita' dei sistemi  e  l'integrazione  dei  processi  di
servizio fra le diverse amministrazioni  nel  rispetto  delle  regole
tecniche di cui all'articolo 71.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  favoriscono
l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o,
se di proprieta' dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine  di
ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle  condizioni
di sicurezza nell'utilizzo.»; 
    d) i commi 4, 5 e 5-bis sono abrogati. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano  con
riferimento   ai   nuovi   sistemi   informativi   delle    pubbliche
amministrazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 12.Norme  generali  per  l'uso  delle  tecnologie
          dell'informazione   e   delle   comunicazioni   nell'azione
          amministrativa 
              1.  Le   pubbliche   amministrazioni   nell'organizzare
          autonomamente la propria attivita' utilizzano le tecnologie
          dell'informazione   e   della    comunicazione    per    la
          realizzazione degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia,
          economicita', imparzialita', trasparenza, semplificazione e
          partecipazione nel rispetto dei principi di  uguaglianza  e
          di   non   discriminazione,   nonche'    per    l'effettivo
          riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di
          cui  al  presente  Codice  in  conformita'  agli  obiettivi
          indicati  nel  Piano  triennale  per  l'informatica   nella
          pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis,  comma
          2, lettera b). 
              1-bis.Gli  organi  di  Governo   nell'esercizio   delle
          funzioni  di   indirizzo   politico   ed   in   particolare
          nell'emanazione delle direttive  generali  per  l'attivita'
          amministrativa e per la  gestione  ai  sensi  del  comma  1
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, e le amministrazioni  pubbliche  nella  redazione  del
          piano di performance di cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  dettano  disposizioni
          per l'attuazione delle disposizioni del presente codice. 
              1-ter.  I  dirigenti  rispondono   dell'osservanza   ed
          attuazione delle disposizioni di cui al presente codice  ai
          sensi e nei limiti degli  articoli  21  e  55  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ferme  restando  le
          eventuali  responsabilita'  penali,  civili   e   contabili
          previste   dalle   norme   vigenti.   L'attuazione    delle
          disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante  ai
          fini della  misurazione  e  valutazione  della  performance
          organizzativa ed individuale dei dirigenti. 
              2.  Le  pubbliche   amministrazioni   utilizzano,   nei
          rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con
          i  privati,  le  tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, garantendo l'interoperabilita' dei sistemi e
          l'integrazione dei processi  di  servizio  fra  le  diverse
          amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche  di  cui
          all'articolo 71. 
              3. Le pubbliche amministrazioni operano per  assicurare
          l'uniformita' e la graduale integrazione delle modalita' di
          interazione degli utenti con  i  servizi  informatici,  ivi
          comprese le reti di telefonia fissa e mobile  in  tutte  le
          loro articolazioni,  da  esse  erogati,  qualunque  sia  il
          canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e  della
          specificita' di ciascun erogatore di servizi. 
              3-bis I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          incentivano l'uso da parte dei  lavoratori  di  dispositivi
          elettronici personali o,  se  di  proprieta'  dei  predetti
          soggetti,  personalizzabili,  al  fine  di  ottimizzare  la
          prestazione lavorativa, nel rispetto  delle  condizioni  di
          sicurezza nell'utilizzo. 
              4. - 5. - 5-bis.(abrogati)».