Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 21 e' rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018
e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 6 e
dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 412,54
milioni di euro per l'anno 2016, a 346,11 milioni di euro per l'anno
2017, a 280,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 62,4 milioni di euro
per l'anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, che
aumentano a 418,54 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento, si provvede:
a) quanto a 1,94 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per
l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016 e 16,81
milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022;
b) quanto a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 164 milioni
di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
rifinanziato dal decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193;
c) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari
importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 che restano acquisite all'erario;
d) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 151,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 279,4
milioni di euro per l'anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per l'anno
2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4;
f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la
cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.