(Allegato I-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                             Formazione 
 
  1. Ai giudici e' impartita una formazione appropriata  e  periodica
nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma  dell'articolo
19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di  formazione
onde assicurare l'attuazione e la coerenza  generale  del  quadro  di
formazione. 
 
  2. Il quadro di  formazione  costituisce  una  piattaforma  per  lo
scambio di conoscenze e  un  forum  di  discussione,  in  particolare
mediante: 
 
  a) l'organizzazione di corsi,  conferenze,  seminari,  riunioni  di
lavoro e simposi; 
 
  b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti  di
istruzione nel settore della proprieta' intellettuale; e 
 
  c) la promozione e il sostegno a  favore  di  ulteriori  azioni  di
formazione professionale. 
 
  3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti  in
materia di formazione comprendenti  per  ogni  giudice  un  programma
annuale di formazione che ne  definisce  le  principali  esigenze  in
materia  di  formazione  conformemente  alle  norme  in  materia   di
formazione. 
 
  4. Inoltre, il quadro di formazione: 
 
  a)  assicura  una  formazione  appropriata  per  i  candidati  alla
funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente; 
 
  b) sostiene progetti intesi a  facilitare  la  cooperazione  tra  i
rappresentanti, i procuratori e il tribunale.