Art. 11 
 
                   Ulteriori misure fitosanitarie 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  nell'art.   10,   il   Servizio
fitosanitario regionale applica nelle zone infette le seguenti misure
di contenimento: 
    a) gli impianti di olivo  devono  essere  condotti  nel  rispetto
delle buone pratiche agricole  e  sono  sottoposti  a  interventi  di
potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della  pianta
e migliorarne lo stato vegetativo; 
    b)  le  piante  gravemente  compromesse   dalla   malattia,   che
manifestano  considerevole  e  permanente  perdita  di  produttivita'
possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge
n. 144 del 14 febbraio 1951. 
  2. Per il controllo dei vettori di Xylella fastidiosa devono essere
effettuati gli interventi di seguito indicati: 
    a) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile,
devono essere effettuate  operazioni  meccaniche  per  l'eliminazione
delle piante erbacee spontanee al  fine  di  ridurre  la  popolazione
degli stadi giovanili  degli  insetti  vettori,  individuate  tra  le
seguenti tipologie di intervento: 
      1.1. lavorazioni superficiali del terreno; 
      1.2. trinciatura delle erbe; 
      1.3. pirodiserbo; 
      1.4. trattamenti erbicidi; 
    b) nel periodo compreso tra il  mese  di  maggio  e  il  mese  di
dicembre, e' obbligatorio  eseguire  sulle  piante  ospiti  coltivate
tutti gli interventi insetticidi, cosi' come stabilito  dal  Servizio
fitosanitario regionale competente. 
  3. Il Servizio fitosanitario competente per territorio definisce le
modalita' operative per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente decreto e ne assicura la massima diffusione.