Art. 11 
 
           Disposizioni urgenti in materia di adempimenti 
                 e versamenti tributari e ambientali 
 
  (( 01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti: 
  «2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni  individuati  negli
allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  possono
dichiarare, ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
alle   autorita'   competenti   la   mancata   presentazione    della
comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi  3  e  4,  e
220, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003,  n.
182, limitatamente all'anno 2017,  qualora  a  seguito  degli  eventi
sismici i dati necessari per la citata  comunicazione  non  risultino
piu' disponibili. 
  2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per
i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione  del
modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti  nei  territori  colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016  e  2017,  il  termine  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». )) 
  1.  All'articolo  48,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) (( all'alinea )), le parole: «delle ritenute effettuate da parte
dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016
e fino alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «delle  stesse,  relative  ai  soggetti
residenti nei predetti comuni,  rispettivamente,  a  partire  dal  24
agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre  2016
fino al 18 (( dicembre 2016 ))»; 
  2) la lettera b) e' (( abrogata )); 
  3) alla lettera l), le parole:  «all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. I  sostituti  d'imposta,  indipendentemente  dal  domicilio
fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei  comuni  di  cui
agli allegati 1 e 2, non devono operare  le  ritenute  alla  fonte  a
decorrere  dal  1º  gennaio  2017  fino  al  30  novembre  2017.   La
sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, (( effettuati ))
mediante ritenuta alla fonte, si applica  alle  ritenute  operate  ai
sensi degli articoli 23, 24 e 29 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.  Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»; 
    c) al comma 2,  le  parole:  «  ((  ,  della  telefonia  e  della
radiotelevisione pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «e  della
telefonia,»; 
  c-bis) al comma 7, le parole: «dell'imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione fino al  31  dicembre  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta di bollo e dell'imposta
di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla
pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, esclusivamente per
quelli in esecuzione di  quanto  stabilito  dalle  ordinanze  di  cui
all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei  contratti  e
dei  documenti  effettuato  presso  gli  Uffici   speciali   per   la
ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto
e dalle ordinanze commissariali, produce  i  medesimi  effetti  della
registrazione eseguita secondo le modalita'  disciplinate  dal  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile
1986, n. 131. Non si procede al rimborso  dell'imposta  di  registro,
relativa alle istanze e ai documenti di cui  al  precedente  periodo,
gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della  legge  di
conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8»; )) 
  d) al comma 10, le parole:  «30  settembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017». 
  e) al comma 11: 
  1) dopo le  parole:  «e  dai  commi»  sono  inserite  le  seguenti:
«1-bis,»; 
  (( 2) le parole da: «con decreto» fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre   2017   senza
applicazione di sanzioni e interessi. Il  versamento  delle  ritenute
non operate ai sensi del  comma  1-bis  del  presente  articolo  puo'
essere disciplinato, subordinatamente e  comunque  nei  limiti  della
disponibilita' di risorse del fondo previsto dall'articolo  1,  comma
430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30  novembre  2017,
ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n.
212,  e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica»; )) 
    f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. La ripresa dei versamenti del  ((  canone  di  abbonamento
alla televisione )) ad uso privato di cui all'articolo 1, comma  153,
lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  effettuata  con
le modalita' di cui  al  comma  11.  Nei  casi  in  cui  per  effetto
dell'evento sismico la famiglia anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
apparecchio televisivo (( il canone di abbonamento  alla  televisione
)) ad uso privato non e' dovuto per l'intero secondo semestre 2016  e
per l'anno 2017»; 
    g) al comma 12 le parole: «entro il mese di  ottobre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017». 
    (( g-bis) al comma 16, le parole:  «28  febbraio  2017»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017». )) 
  2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge  n.  189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1º
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla  fine
del periodo di sospensione. 
  3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge  n.
189 del 2016, nonche'  per  i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1º
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli  esercenti  attivita'
agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  possono  chiedere  ai  soggetti
autorizzati all'esercizio  del  credito  un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30  novembre  2017.  A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5,  comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto sono concesse le garanzie dello  Stato  di  cui  al  presente
comma e sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle
stesse. Le garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono
elencate  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1º gennaio  2018  al  31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al  comma  3,  il
relativo  versamento  avviene  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre 2018.  Per  assolvere  tale  obbligo,  i  medesimi  soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di  euro,  il  finanziamento  di  cui  al  comma  3  o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
  5. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  3  mediante  un  credito  di
imposta di importo pari all'importo relativo agli  interessi  e  alle
spese  dovuti.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei  limiti  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244,  ovvero  puo'  essere  ceduto  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  43-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive  modificazioni.  La
quota capitale e' restituita dai soggetti di cui  ai  commi  3  e  4,
rispettivamente a partire dal 1º gennaio 2020 e dal 1º  gennaio  2021
in cinque anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento (( e prevede che gli interessi e le spese dovuti per  i
relativi finanziamenti  siano  riconosciuti  con  riferimento  al  31
dicembre 2018 )). 
  6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a  ruolo  di  riscossione.  Il  credito  iscritto  a  ruolo  e'
assistito dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31  maggio  2017,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti  erogati  e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
delle compensazioni  effettuate  dai  soggetti  finanziatori  per  la
fruizione del credito d'imposta  e  i  dati  trasmessi  dai  soggetti
finanziatori. 
  9. L'aiuto di cui (( ai commi da  3  a  8  ))  e'  riconosciuto  ai
soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti  di
cui  ai  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». Il Commissario  straordinario  istituisce  e
cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al  comma  3
per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti  di
Stato. 
  (( 10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017»; 
  b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono  sostituite
dalle seguenti: «15 giugno 2017»; 
  c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: 
  «13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della  riscossione  dal
2000  al  2016  relativamente  ai  soggetti  cui  si   applicano   le
disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del  decreto-legge  17
ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di  un  anno  i  termini  e  le
scadenze previste dai  commi  1,  2,  3,  3-ter  e  12  del  presente
articolo.». 
  10-bis. L'articolo 6, comma 10, lettera e-bis),  del  decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che ai  fini  della
definizione agevolata dei carichi, di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo 6, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in  cui  il
debitore sia lo stesso ente previdenziale. )) 
  11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di  cassa,  derivanti  dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a  180
milioni di euro per l'anno  2018  e  seguenti  si  provvede  mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti  presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto  sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme  gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per  un
importo pari a 300 milioni di (( euro )) per il 2017 e 100 milioni di
(( euro )) per il 2018 e dalla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali per un importo pari a 80 milioni di (( euro )) per il 2017
e 80 milioni di (( euro )) per il 2018. 
  12. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019. 
  13. Agli oneri di cui ai commi 5,  10,  11  e  12,  pari  a  20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a  0,280  ((  milioni  di
euro annui )) a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione  in
termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro  per
l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94  milioni
di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a  2,21  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25  milioni
di euro per l'anno 2025 si provvede: 
  a) quanto a 20,190 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  a  20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 (( milioni di euro annui ))
a decorrere dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a  10,34  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a  0,94  milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189; 
  d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  9  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10. 
  14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  fissato   per   la
deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali
per l'esercizio 2017». 
  15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le  variazioni  di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  in  misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le  risorse
effettivamente utilizzate. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio, anche in conto residui. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del  decreto-legge
          30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga e  definizione
          di termini), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. Proroga di termini in materia di  ambiente  e
          agricoltura 
              1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
          101 convertito con modificazioni  dalla  legge  30  ottobre
          2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole:  «Fino  al
          31 dicembre 2016» sono sostituite con  le  seguenti:  «Fino
          alla data del subentro nella gestione del servizio da parte
          del concessionario individuato con le procedure di  cui  al
          comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre  2017,»  e
          l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Fino  alla
          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del
          concessionario individuato con le procedure di cui al comma
          9-bis, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le
          sanzioni di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del
          50 per cento.»; 
              b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque  ricorrenti,  le
          parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data
          del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del
          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al
          presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre  2017»;
          alla fine del quarto periodo, dopo le parole:  «10  milioni
          di euro per l'anno 2016» aggiungere le  seguenti:  «nonche'
          nel limite massimo  di  10  milioni  di  euro,  in  ragione
          dell'effettivo espletamento del servizio svolto  nel  corso
          dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le  parole:
          «, entro il 31 marzo 2016,». 
              2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto  legislativo  3
          marzo   2011,   n.   28,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
              b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio  2017»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018». 
              2-bis.  All'articolo  7,   comma   9-duodevicies,   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125,  le
          parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2017». 
              2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge  28  luglio
          2016, n. 154, le parole: «sei mesi» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «un anno». 
              2-quater. All'articolo 10 della legge 28  luglio  2016,
          n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  alinea,  le  parole:  «a   decorrere
          dall'anno  2017»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «a
          decorrere dal 1° luglio 2017»; 
              b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il  primo
          versamento, dalla fine del primo trimestre successivo  alla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono
          soppresse. 
              2-quinquies.  Le  imprese  aventi   sede   nei   Comuni
          individuati negli  allegati  1  e  2  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  possono  dichiarare,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          alle autorita' competenti la  mancata  presentazione  della
          comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi  3
          e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo
          24  giugno  2003,  n.  182,  limitatamente  all'anno  2017,
          qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per
          la citata comunicazione non risultino piu' disponibili. 
              2-sexies. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma
          2-quinquies, per  i  soggetti  di  cui  al  medesimo  comma
          obbligati  alla  presentazione   del   modello   unico   di
          dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  189  del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei  territori
          colpiti dagli eventi sismici degli anni  2016  e  2017,  il
          termine previsto dalla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2017.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  48  del   citato
          decreto-legge  n.  189  del  2016,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 48. Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche' sospensione di termini amministrativi 
              1. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in aggiunta a
          quanto disposto dal decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  del  1°  settembre  2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5  settembre  2016,  e  fermo
          restando che la mancata effettuazione  di  ritenute  ed  il
          mancato riversamento delle  stesse,  relative  ai  soggetti
          residenti nei predetti comuni, rispettivamente,  a  partire
          dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal
          26  ottobre  2016  fino   al   18   dicembre   2016,   sono
          regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di
          sanzioni e interessi, sono  sospesi  fino  al  31  dicembre
          2016: 
              a) i versamenti riferiti  al  diritto  annuale  di  cui
          all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  e
          successive modificazioni; 
              b) (Abrogata); 
              c) il versamento dei contributi consortili di bonifica,
          esclusi quelli per  il  servizio  irriguo,  gravanti  sugli
          immobili agricoli ed extragricoli; 
              d)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio  per
          finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti
          ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
              e) il pagamento dei canoni di concessione  e  locazione
          relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili,  di
          proprieta'  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici,  ovvero
          adibiti ad uffici statali o pubblici; 
              f)  le  sanzioni  amministrative  per  le  imprese  che
          presentano in ritardo, purche' entro il 31 maggio 2017,  le
          domande di iscrizione alle camere di commercio, le  denunce
          di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  il
          modello unico di  dichiarazione  previsto  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n.  70,  nonche'  la  richiesta  di  verifica
          periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della
          relativa tariffa; 
              g)  il  pagamento  delle   rate   dei   mutui   e   dei
          finanziamenti  di  qualsiasi   genere,   ivi   incluse   le
          operazioni  di  credito   agrario   di   esercizio   e   di
          miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
          nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
          cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla
          Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei  relativi
          interessi, con  la  previsione  che  gli  interessi  attivi
          relativi alle rate sospese concorrano alla  formazione  del
          reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile  dell'IRAP,
          nell'esercizio in cui sono incassati.  Analoga  sospensione
          si applica anche ai pagamenti di canoni  per  contratti  di
          locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o
          divenuti  inagibili,  anche   parzialmente,   ovvero   beni
          immobili   strumentali    all'attivita'    imprenditoriale,
          commerciale, artigianale, agricola o  professionale  svolta
          nei medesimi edifici. La sospensione si  applica  anche  ai
          pagamenti di canoni per contratti di locazione  finanziaria
          aventi per oggetto beni  mobili  strumentali  all'attivita'
          imprenditoriale,  commerciale,  artigianale,   agricola   o
          professionale; 
              h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di
          cui alla legge 14  agosto  1971,  n.  817,  concernente  lo
          sviluppo della proprieta' coltivatrice; 
              i) il pagamento delle prestazioni e degli  accertamenti
          che sono effettuati  dai  servizi  veterinari  del  Sistema
          sanitario nazionale a carico dei residenti  o  titolari  di
          attivita' zootecniche e del  settore  alimentare  coinvolti
          negli eventi del sisma; 
              l) i termini relativi  agli  adempimenti  e  versamenti
          verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
          professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale
          che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli  allegati
          1 e 2, per conto di aziende  e  clienti  non  operanti  nel
          territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone  in
          cui i  soci  residenti  nei  territori  colpiti  dal  sisma
          rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 
              1-bis. I  sostituti  d'imposta,  indipendentemente  dal
          domicilio fiscale, a richiesta degli interessati  residenti
          nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non  devono  operare
          le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino
          al 30 novembre 2017. La  sospensione  dei  pagamenti  delle
          imposte sui  redditi,  effettuati  mediante  ritenuta  alla
          fonte, si applica alle  ritenute  operate  ai  sensi  degli
          articoli 23, 24 e  29  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni. Non si fa luogo a rimborso  di  quanto  gia'
          versato. 
              1-ter. Nei Comuni  di  Teramo,  Rieti,  Ascoli  Piceno,
          Macerata, Fabriano e Spoleto, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1-bis si applicano limitatamente ai singoli  soggetti
          danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente
          decreto. 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
              3. Fino al 31 dicembre 2016, non  sono  computabili  ai
          fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di
          cui all'articolo 51 del testo unico di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  i   sussidi   occasionali,   le
          erogazioni liberali  o  i  benefici  di  qualsiasi  genere,
          concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore
          dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati  1
          e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti  nei
          predetti territori, a favore dei propri  lavoratori,  anche
          non residenti nei predetti Comuni. 
              4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e  dei  datori
          di lavoro che alla data del 24 agosto 2016  ovvero  del  26
          ottobre 2016 risiedevano o avevano sede legale o  operativa
          nei Comuni di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2,  non
          trovano  applicazione  le   sanzioni   amministrative   per
          ritardate  comunicazioni  di   assunzione,   cessazione   e
          variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel  periodo
          tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016. 
              5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei  Comuni
          di cui agli allegati 1 e 2 sono da  considerarsi  causa  di
          forza maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218  del  codice
          civile, anche ai  fini  dell'applicazione  della  normativa
          bancaria e delle segnalazioni delle  banche  alla  Centrale
          dei rischi. 
              6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1
          e  2,  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
          protezione  civile  13  settembre   2016,   n.   393,   gli
          adempimenti specifici delle  imprese  agricole  connessi  a
          scadenze  di  registrazione  in  attuazione  di   normative
          comunitarie, statali o regionali in  materia  di  benessere
          animale, identificazione  e  registrazione  degli  animali,
          registrazioni  e  comunicazione  degli  eventi  in   stalla
          nonche' registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono
          nell'arco temporale interessato dagli eventi  sismici,  con
          eccezione degli animali  soggetti  a  movimentazioni,  sono
          differiti al 1° marzo 2017. 
              7. Le persone fisiche  residenti  o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31  dicembre  2017,  esclusivamente
          per  quelli  in  esecuzione  di  quanto   stabilito   dalle
          ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle
          istanze, dei contratti e dei  documenti  effettuato  presso
          gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione  di
          quanto stabilito dal presente  decreto  e  dalle  ordinanze
          commissariali,   produce   i   medesimi    effetti    della
          registrazione eseguita secondo  le  modalita'  disciplinate
          dal testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131.  Non  si  procede  al
          rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze  e
          ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata  in
          data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della  legge   di
          conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
              8. Per quanto attiene agli impegni e  agli  adempimenti
          connessi  alla  politica  agricola  comune  2014  -   2020,
          compresi  quelli  assunti  volontariamente  aderendo   alle
          misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE)
          n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
          dicembre 2013, nonche' al metodo di produzione biologica in
          conformita' al regolamento (CE) n. 834/2007  del  Consiglio
          del 28 giugno  2007,  le  aziende  agricole  ricadenti  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2 mantengono, per l'anno di
          domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle  ipotesi  di
          mancato  adempimento  degli  obblighi   e   degli   impegni
          previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE)  n.
          640/2014  della  Commissione,  dell'11   marzo   2014.   La
          dichiarazione dell'autorita' amministrativa  competente  e'
          considerata ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo  2  del
          citato regolamento n. 640/2014. 
              9. Le Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria,  con
          riferimento   alle   produzioni   con   metodo   biologico,
          autorizzano le aziende agricole situate nei Comuni  di  cui
          agli allegati 1 e 2 ad usufruire, per un periodo  di  tempo
          non  superiore  ad  un   anno,   delle   deroghe   previste
          dall'articolo 47 del regolamento  (CE)  n.  889/2008  della
          Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di  informare  la
          Commissione europea sulle deroghe concesse, entro  un  mese
          dal  rilascio  delle  stesse,  le  Regioni  Lazio,  Umbria,
          Abruzzo e Marche comunicano al  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  l'elenco  delle  aziende
          oggetto di deroga. 
              10.  Il  termine  del  16   dicembre   2016,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 1º settembre 2016, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, e' prorogato  al  30
          novembre 2017. La sospensione  dei  termini  relativi  agli
          adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016 si
          applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale  o
          operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1  al  presente
          decreto,  non  ricompresi  nell'allegato  al  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º  settembre  2016.
          Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              10-bis.  La  sospensione   dei   versamenti   e   degli
          adempimenti tributari,  prevista  dal  citato  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1º settembre 2016, e
          dal comma 10, si applica ai  soggetti  residenti  o  aventi
          sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 2
          al presente decreto, a decorrere dal 26 ottobre  2016.  Non
          si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
              11.  La  ripresa  della  riscossione  dei  tributi  non
          versati per effetto delle sospensioni, disposte dal  citato
          decreto ministeriale 1º settembre 2016 e dai  commi  1-bis,
          10 e 10-bis,  avviene  entro  il  16  dicembre  2017  senza
          applicazione di sanzioni e interessi. Il  versamento  delle
          ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del  presente
          articolo  puo'  essere  disciplinato,  subordinatamente   e
          comunque nei limiti della  disponibilita'  di  risorse  del
          fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della  legge  28
          dicembre  2015,  n.   208,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  entro  il  30
          novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della
          legge 27 luglio 2000, n. 212,  e  comunque  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              11-bis.  La  ripresa  dei  versamenti  del  canone   di
          abbonamento  alla  televisione  ad  uso  privato   di   cui
          all'articolo 1, comma  153,  lettera  c),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e' effettuata con  le  modalita'  di
          cui al comma 11. Nei casi in cui  per  effetto  dell'evento
          sismico la  famiglia  anagrafica  non  detiene  piu'  alcun
          apparecchio  televisivo  il  canone  di  abbonamento   alla
          televisione ad uso  privato  non  e'  dovuto  per  l'intero
          secondo semestre 2016 e per l'anno 2017. 
              12. Gli adempimenti tributari, diversi dai  versamenti,
          non eseguiti per effetto  delle  sospensioni  disposte  dal
          citato decreto ministeriale 1° settembre 2016 e  dai  commi
          10 e 10-bis, sono effettuati  entro  il  mese  di  dicembre
          2017. 
              13. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi
          i termini relativi agli adempimenti  e  ai  versamenti  dei
          contributi previdenziali e assistenziali e  dei  premi  per
          l'assicurazione obbligatoria  in  scadenza  rispettivamente
          nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017  ovvero
          nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre  2017.  Non
          si fa luogo al  rimborso  dei  contributi  previdenziali  e
          assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria
          gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei  contributi
          previdenziali   e   assistenziali   e   dei    premi    per
          l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente
          articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre  2017,  senza
          applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  anche   mediante
          rateizzazione fini ad un massimo di diciotto  rate  mensili
          di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.  Agli
          oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
          valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in  344,53
          milioni  di  euro  per  il  2017,  si  provvede  ai   sensi
          dell'articolo 52. Agli oneri valutati di  cui  al  presente
          comma, si applica l'articolo 17, commi da  12  a  12-quater
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi  sismici  che
          hanno interessato le Regioni colpite dagli  eventi  sismici
          di cui all'articolo  1,  alle  richieste  di  anticipazione
          della posizione individuale maturata  di  cui  all'articolo
          11, comma 7, lettere b) e c),  del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, avanzate  da  parte  degli  aderenti
          alle  forme  pensionistiche  complementari  residenti   nei
          Comuni di cui agli allegati  1  e  2,  si  applica  in  via
          transitoria quanto  previsto  dall'articolo  11,  comma  7,
          lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005,
          a prescindere dal requisito degli otto anni  di  iscrizione
          ad  una  forma  pensionistica  complementare,  secondo   le
          modalita' stabilite dagli  statuti  e  dai  regolamenti  di
          ciascuna specifica forma  pensionistica  complementare.  Il
          periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal  24
          agosto 2016. 
              14. Le disposizioni di cui ai  commi  4  e  13  trovano
          applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi  e
          dei datori di lavoro che  alla  data  del  24  agosto  2016
          ovvero   del   26   ottobre   2016   erano   assistiti   da
          professionisti operanti nei Comuni di  cui  rispettivamente
          all'allegato 1 e all'allegato 2. 
              15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n.  212,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
              «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
          differiti,  ai  sensi   del   comma   2,   avviene,   senza
          applicazione di  sanzioni,  interessi  e  oneri  accessori,
          relativi  al  periodo  di   sospensione,   anche   mediante
          rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di
          pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data  di
          scadenza  della  sospensione.  Con  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita'  e
          i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto
          della durata del periodo di sospensione, nei  limiti  delle
          risorse  preordinate  allo   scopo   dal   fondo   previsto
          dall'articolo 1, comma 430, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. I versamenti dei  tributi  oggetto  di  sospensione
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere destinati al predetto fondo». 
              b) il comma 2-ter e' abrogato. 
              16.  I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate  entro  il  30  giugno  2017,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
          altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta  municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  e  dal  tributo  per  i  servizi
          indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla  rata  scadente
          il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione  o
          agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
          dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il  contribuente
          puo' dichiarare, entro il 30 giugno 2017, la distruzione  o
          l'inagibilita'   totale   o   parziale    del    fabbricato
          all'autorita' comunale, che  nei  successivi  venti  giorni
          trasmette  copia  dell'atto  di  verificazione  all'ufficio
          dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
          decreto  del   Ministro   dell'interno   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          novembre  2016,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, sono  stabiliti,  anche  nella  forma  di
          anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso  ai
          comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
          di cui al secondo periodo. 
              17. Per le banche insediate  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2, ovvero per le dipendenze di banche presenti
          nei predetti Comuni, sono prorogati fino alla data  del  31
          dicembre 2016 i termini riferiti ai  rapporti  interbancari
          scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016  ovvero
          il 26 ottobre 2016 e la  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto ovvero la data di entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ancorche'  relativi
          ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza. 
              18. Al fine  di  consentire  nei  Comuni  di  cui  agli
          allegati  1  e  2  il  completamento  delle  attivita'   di
          formazione  degli  operatori  del  settore  dilettantistico
          circa   il    corretto    utilizzo    dei    defibrillatori
          semiautomatici, l'efficacia delle  disposizioni  in  ordine
          alla  dotazione  e  all'impiego  da  parte  delle  societa'
          sportive   dilettantistiche   dei   predetti   dispositivi,
          adottate in  attuazione  dell'articolo  7,  comma  11,  del
          decreto legge 13 settembre 2012, n.  158,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189,  e'
          sospesa fino alla data del 30 giugno 2017." 
              Gli Allegati n. 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016
          e' riportato nelle Note all'art. 5. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 29 e 30  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art.    29.    Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento 
              1. Le  attivita'  di  riscossione  relative  agli  atti
          indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal  1°
          ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso  alla
          data del 31 dicembre 2007  e  successivi,  sono  potenziate
          mediante le seguenti disposizioni: 
              a) l'avviso di accertamento emesso  dall'Agenzia  delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
              b) gli atti di cui alla lettera a) divengono  esecutivi
          decorso il termine utile per la proposizione del ricorso  e
          devono espressamente  recare  l'avvertimento  che,  decorsi
          trenta giorni dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,  la
          riscossione  delle  somme   richieste,   in   deroga   alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
              c) in presenza di  fondato  pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
              d) all'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
              e) l'agente della riscossione, sulla  base  del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
              f) a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
              g) ai fini della procedura di  riscossione  contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
              h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
          e velocizzare tutti i  processi  di  riscossione  coattiva,
          assicurando  il  recupero  di  efficienza  di   tale   fase
          dell'attivita' di contrasto all'evasione, con  uno  o  piu'
          regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche  in  deroga  alle
          norme vigenti, sono introdotte disposizioni  finalizzate  a
          razionalizzare,  progressivamente,  coerentemente  con   le
          norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
          coattiva delle somme dovute  a  seguito  dell'attivita'  di
          liquidazione, controllo e accertamento sia  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
          altri tributi amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e
          delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'articolo 182-ter  del  Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
              b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito dai
          seguenti: «La proposta di transazione  fiscale,  unitamente
          con  la  documentazione  di  cui   all'articolo   161,   e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
              c) dopo il sesto comma e'  aggiunto  il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3. All'articolo 87 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
              «2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata
          la proposta di concordato, ai sensi degli  articoli  125  o
          126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  la  trasmette
          senza ritardo all'Agenzia delle Entrate,  anche  in  deroga
          alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del   decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
          n. 74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11.  Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29
          del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'articolo 319-bis  del  codice  penale,  dopo  le
          parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene»  sono
          aggiunte le seguenti: «nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi». Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi  e  dalla  convenzione  90/436/CEE,
          resa  esecutiva  con  legge  22  marzo  1993,  n.  99,   la
          responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo." 
              "Art. 30. Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di
          riscossione relativa al recupero delle  somme  a  qualunque
          titolo dovute all'INPS, anche  a  seguito  di  accertamenti
          degli uffici, e' effettuata  mediante  la  notifica  di  un
          avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. L'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
              11. 
              12. Nei  casi  previsti  dal  comma  3  l'agente  della
          riscossione procedera' all'espropriazione forzata trascorsi
          30 giorni dalla data della consegna del titolo esecutivo da
          parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive,  previste  dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
              "Art. 4. Esercizio di imprese 
              Per esercizio di imprese  si  intende  l'esercizio  per
          professione  abituale,  ancorche'  non   esclusiva,   delle
          attivita' commerciali o agricole di cui agli articoli  2135
          e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma
          di impresa, nonche' l'esercizio di  attivita',  organizzate
          in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che
          non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. 
              Si considerano in ogni caso  effettuate  nell'esercizio
          di imprese: 
              1) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte dalle societa' in nome collettivo  e  in  accomandita
          semplice, dalle societa' per azioni e  in  accomandita  per
          azioni, dalle societa' a  responsabilita'  limitata,  dalle
          societa'  cooperative,  di   mutua   assicurazione   e   di
          armamento, dalle societa' estere di cui all'art.  2507  del
          Codice civile e dalle societa' di fatto; 
              2) le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          fatte  da  altri  enti  pubblici  e  privati,  compresi   i
          consorzi, le  associazioni  o  altre  organizzazioni  senza
          personalita' giuridica e le societa' semplici, che  abbiano
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali o agricole. 
              Si considerano effettuate in ogni  caso  nell'esercizio
          di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa'  e
          dagli  enti  ivi  indicati  ai  propri  soci,  associati  o
          partecipanti. 
              Per gli enti indicati al n. 2) del secondo  comma,  che
          non abbiano per oggetto esclusivo o principale  l'esercizio
          di  attivita'  commerciali  o  agricole,   si   considerano
          effettuate nell'esercizio di imprese soltanto  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di
          attivita' commerciali  o  agricole.  Si  considerano  fatte
          nell'esercizio di attivita' commerciali anche  le  cessioni
          di beni e le prestazioni di servizi ai  soci,  associati  o
          partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici,  o
          di contributi supplementari determinati in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad
          esclusione  di  quelle  effettuate  in   conformita'   alle
          finalita'   istituzionali   da   associazioni    politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali,  sportive  dilettantistiche  ,   di   promozione
          sociale e di  formazione  extra-scolastica  della  persona,
          anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la
          medesima attivita' e che per legge, regolamento  o  statuto
          fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale,
          nonche' dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
          tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. 
              Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono
          considerate in ogni caso commerciali, ancorche'  esercitate
          da enti pubblici, le seguenti attivita': 
              a) cessioni di beni  nuovi  prodotti  per  la  vendita,
          escluse  le  pubblicazioni  delle  associazioni  politiche,
          sindacali  e  di   categoria,   religiose,   assistenziali,
          culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale
          e  di  formazione  extra-scolastica  della  persona  cedute
          prevalentemente ai propri associati; 
              b)  erogazione  di  acqua  e  servizi  di  fognatura  e
          depurazione, gas, energia elettrica e vapore; 
              c)  gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a   carattere
          commerciale; 
              d) gestione di spacci aziendali, gestione  di  mense  e
          somministrazione di pasti; 
              e) trasporto e deposito di merci; 
              f) trasporto di persone; 
              g) organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  turistici;
          prestazioni alberghiere o di alloggio; 
              h) servizi portuali e aeroportuali; 
              i) pubblicita' commerciale; 
              l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
              Non sono invece considerate attivita' commerciali: 
              le operazioni effettuate dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province, dai comuni e dagli altri  enti  di  diritto
          pubblico nell'ambito di attivita' di pubblica autorita'; 
              le operazioni relative all'oro e  alle  valute  estere,
          compresi i depositi anche  in  conto  corrente,  effettuate
          dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; 
              la gestione, da parte delle Amministrazioni militari  o
          dei corpi di  polizia,  di  mense  e  spacci  riservati  al
          proprio  personale  ed  a  quello  dei  Ministeri  da   cui
          dipendono, ammesso ad  usufruirne  per  particolari  motivi
          inerenti al servizio; 
              la prestazione alle imprese  consorziate  o  socie,  da
          parte di consorzi o cooperative, di garanzie  mutualistiche
          e di  servizi  concernenti  il  controllo  qualitativo  dei
          prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'; 
              le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate in occasione di manifestazioni  propagandistiche
          dai  partiti   politici   rappresentati   nelle   assemblee
          nazionali e regionali; 
              le cessioni di beni e prestazioni di servizi  poste  in
          essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato  della
          Repubblica,  dalla  Camera  dei  deputati  e  dalla   Corte
          costituzionale, nel perseguimento delle  proprie  finalita'
          istituzionali;  le  prestazioni   sanitarie   soggette   al
          pagamento di quote di partecipazione alla  spesa  sanitaria
          erogate dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle  aziende
          ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. 
              Non sono considerate, inoltre,  attivita'  commerciali,
          anche in deroga al secondo comma: 
              a) il possesso e  la  gestione  di  unita'  immobiliari
          classificate o classificabili nella categoria catastale A e
          le loro pertinenze, ad esclusione delle unita' classificate
          o classificabili nella categoria catastale A10,  di  unita'
          da diporto, di aeromobili da turismo o di  qualsiasi  altro
          mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi  o
          ricreativi,  compresi  quelli  destinati  all'ormeggio,  al
          ricovero e al servizio di unita' da diporto,  da  parte  di
          societa'  o  enti,  qualora  la  partecipazione   ad   essi
          consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo  inferiore
          al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei
          beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale  godimento
          sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle
          suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione  ad
          associazioni, enti o altre organizzazioni; 
              b) il possesso, non strumentale ne' accessorio ad altre
          attivita' esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di
          obbligazioni     o     titoli     similari,     costituenti
          immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi
          o altri  frutti,  senza  strutture  dirette  ad  esercitare
          attivita' finanziaria, ovvero attivita'  di  indirizzo,  di
          coordinamento  o  altri  interventi  nella  gestione  delle
          societa' partecipate. 
              Per le associazioni di  promozione  sociale  ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25  agosto  1991,  n.  287,  le  cui  finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,  non  si  considera  commerciale,  anche   se
          effettuata verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande  effettuata,  presso
          le sedi in cui viene svolta l'attivita'  istituzionale,  da
          bar ed esercizi similari,  sempreche'  tale  attivita'  sia
          strettamente  complementare  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e sia  effettuata  nei
          confronti  degli  stessi  soggetti  indicati  nel   secondo
          periodo del quarto comma. 
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  quarto,   secondo
          periodo,  e  sesto  si  applicano  a  condizione   che   le
          associazioni  interessate  si  conformino   alle   seguenti
          clausole, da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi  o
          statuti redatti nella  forma  dell'atto  pubblico  o  della
          scrittura privata autenticata o registrata: 
              a) divieto di  distribuire  anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
              b) obbligo di devolvere  il  patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita',  sentito  l'organismo   di   controllo   di   cui
          all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 
              c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto   medesimo,    escludendo    espressamente    ogni
          limitazione   in   funzione   della   temporaneita'   della
          partecipazione alla vita associativa e prevedendo  per  gli
          associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto
          per l'approvazione e le modificazioni dello statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
              d) obbligo di redigere e di  approvare  annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
              e) eleggibilita' libera  degli  organi  amministrativi,
          principio  del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,
          secondo comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea
          dei soci, associati o partecipanti  e  i  criteri  di  loro
          ammissione  ed  esclusione,  criteri  e  idonee  forme   di
          pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle  relative
          deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
          per  corrispondenza  per  le  associazioni  il   cui   atto
          costitutivo, anteriore al 1°  gennaio  1997,  preveda  tale
          modalita' di  voto  ai  sensi  dell'articolo  2532,  ultimo
          comma, del codice civile e  sempreche'  le  stesse  abbiano
          rilevanza  a   livello   nazionale   e   siano   prive   di
          organizzazione a livello locale; 
              f)  intrasmissibilita'   della   quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              Le disposizioni di  cui  alle  lettere  c)  ed  e)  del
          settimo comma non si applicano alle associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria. 
              Le disposizioni sulla perdita della qualifica  di  ente
          non commerciale di cui all'articolo 111-bis del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 5
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e
          successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici): 
              "Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni) 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma: 
              a) lo Stato, le regioni,  gli  enti  locali,  gli  enti
          pubblici e gli organismi di diritto  pubblico,  utilizzando
          fondi rimborsabili sotto forma  di  libretti  di  risparmio
          postale e di  buoni  fruttiferi  postali,  assistiti  dalla
          garanzia  dello  Stato  e  distribuiti   attraverso   Poste
          italiane S.p.A. o societa' da  essa  controllate,  e  fondi
          provenienti dall'emissione di  titoli,  dall'assunzione  di
          finanziamenti  e  da  altre  operazioni  finanziarie,   che
          possono  essere  assistiti  dalla  garanzia  dello   Stato.
          L'utilizzo dei  fondi  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
          di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale  della
          CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei  medesimi  soggetti
          di cui al primo periodo, o dai medesimi  promossa,  nonche'
          nei confronti di soggetti  privati  per  il  compimento  di
          operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
          sensi del successivo comma 11,  lettera  e),  tenuto  conto
          della  sostenibilita'  economico-finanziaria  di   ciascuna
          operazione.  Le  operazioni  adottate   nell'ambito   delle
          attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  di
          cui all'articolo 22 della legge 11  agosto  2014,  n.  125,
          possono essere  effettuate  anche  in  cofinanziamento  con
          istituzioni   finanziarie    europee,    multilaterali    o
          sovranazionali, nel limite  annuo  stabilito  con  apposita
          convenzione stipulata tra  la  medesima  CDP  S.p.A.  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze. Le  operazioni  di
          cui alla presente lettera possono essere  effettuate  anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); 
              b) le opere, gli  impianti,  le  reti  e  le  dotazioni
          destinati  a  iniziative  di  pubblica   utilita'   nonche'
          investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo,  innovazione,
          tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche  in
          funzione   di   promozione   del   turismo,   ambiente    e
          efficientamento energetico, anche con riferimento a  quelle
          interessanti i territori montani e rurali per  investimenti
          nel campo della green  economy,  in  via  preferenziale  in
          cofinanziamento con enti creditizi e comunque,  utilizzando
          fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
          di finanziamenti e da altre operazioni  finanziarie,  senza
          garanzia dello Stato e con preclusione  della  raccolta  di
          fondi a vista. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              "Art. 31. Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione (22) ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              [d-bis)  all'addizionale  regionale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche;] 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.". 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  34  della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
              "Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".". 
              Si riporta il testo vigente del comma 53  dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              "53. A partire dal 1º gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010.". 
              Si riporta il testo vigente  dell'articolo  43-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602  e  successive  modificazioni  (Disposizioni  sulla
          riscossione delle imposte sul reddito): 
              "Art. 43-ter. (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
          gruppo) 
              Le eccedenze dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  risultanti
          dalla dichiarazione  dei  redditi  delle  societa'  o  enti
          appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o
          in parte, a una o piu' societa'  o  all'ente  dello  stesso
          gruppo, senza l'osservanza delle  formalita'  di  cui  agli
          articoli 69 e 70 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440. 
              Nei  confronti  dell'amministrazione   finanziaria   la
          cessione delle  eccedenze  e'  efficace  a  condizione  che
          l'ente o societa' cedente indichi nella  dichiarazione  gli
          estremi dei soggetti cessionari  e  gli  importi  ceduti  a
          ciascuno di essi. 
              In caso di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' risultante dalla  dichiarazione  dei
          redditi del consolidato di cui all'articolo 122  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la
          mancata indicazione degli estremi del soggetto  cessionario
          e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai  sensi
          del secondo comma. In tale caso si applica la  sanzione  di
          cui all'articolo 8, comma 1,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. 
              i cui termini scadono a partire dalla data  in  cui  la
          cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2.] 
              Agli effetti  del  presente  articolo  appartengono  al
          gruppo l'ente o societa'  controllante  e  le  societa'  da
          questo controllate; si considerano controllate le  societa'
          per azioni, in accomandita per azioni e  a  responsabilita'
          limitata le cui azioni o quote sono possedute  dall'ente  o
          societa' controllante o tramite altra societa'  controllata
          da  questo  ai  sensi  del  presente   articolo   per   una
          percentuale superiore al 50 per  cento  del  capitale,  fin
          dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello  cui
          si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
          del presente articolo si  applicano,  in  ogni  caso,  alle
          societa' e agli enti tenuti  alla  redazione  del  bilancio
          consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
          n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
          alle  imprese,  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          persone  giuridiche,  indicate  nell'elenco  di  cui   alla
          lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  38  del  predetto
          decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui  alla  lettera
          a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n.  87
          del 1992. 
              Si applicano le disposizioni del comma 2  dell'articolo
          43-bis.". 
              I regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  1408/2013  della
          Commissione del 18 dicembre 2013 concernenti l'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) sono pubblicati  nella  G.U.U.E.
          24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Definizione agevolata 
              1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
          il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo   al
          pagamento integrale delle somme di cui alle  lettere  a)  e
          b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono  dovuti,   a
          decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
          cui  all'articolo  21,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
          che il 70 per cento  delle  somme  complessivamente  dovute
          deve essere versato nell'anno 2017 e  il  restante  30  per
          cento nell'anno  2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per
          l'importo da versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due
          anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di  tre
          rate nel 2017 e di due rate nel 2018: 
              a) delle somme affidate all'agente della riscossione  a
          titolo di capitale e interessi; 
              b)  di  quelle  maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese  di
          notifica della cartella di pagamento. 
              2. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  1,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla modulistica che lo  stesso  agente  della  riscossione
          pubblica sul proprio sito internet nel termine  massimo  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; in tale dichiarazione il debitore  indica
          altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare  il
          pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma  1,
          nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i  carichi
          cui si riferisce la dichiarazione,  e  assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
          aprile 2017 il debitore puo'  integrare,  con  le  predette
          modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
          data. 
              3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  2  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
              b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di aprile e settembre. 
              3-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
          riscossione  fornisce  ai  debitori  i  dati  necessari   a
          individuare i carichi  definibili  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1: 
              a) presso i propri sportelli; 
              b)  nell'area  riservata  del  proprio  sito   internet
          istituzionale. 
              3-ter.  Entro  il  28  febbraio  2017,  l'agente  della
          riscossione, con posta ordinaria, avvisa  il  debitore  dei
          carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data  del
          31 dicembre 2016, gli  risulta  non  ancora  notificata  la
          cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di  cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          notificato l'avviso di addebito  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. 
              4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
          comma 1, lettere  a)  e  b),  la  definizione  non  produce
          effetti e riprendono a decorrere i termini di  prescrizione
          e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  della
          dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti
          effettuati sono acquisiti a titolo di acconto  dell'importo
          complessivamente  dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del
          carico e non determinano l'estinzione del  debito  residuo,
          di cui l'agente della riscossione prosegue  l'attivita'  di
          recupero e il cui pagamento non puo' essere  rateizzato  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              4-bis.  Limitatamente  ai  carichi   non   inclusi   in
          precedenti piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
          4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
          di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
          pagamento  ovvero  dell'avviso  di  accertamento   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ovvero  dell'avviso  di
          addebito di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  medesimo
          decreto-legge n. 78 del 2010. 
              5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
          cui al comma 2, sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          decadenza per il recupero dei carichi che sono  oggetto  di
          tale dichiarazione e, fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
          domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1,  fino  alla
          scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere  relativamente  alle  rate  di  tali  dilazioni   in
          scadenza in data successiva al 31 dicembre  2016.  L'agente
          della riscossione, relativamente ai carichi  definibili  ai
          sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove  azioni
          esecutive ovvero iscrivere  nuovi  fermi  amministrativi  e
          ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le  ipoteche
          gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione    della
          dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto il  primo  incanto  con  esito
          positivo  ovvero  non  sia  stata  presentata  istanza   di
          assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
          di assegnazione dei crediti pignorati. 
              6.  Ai  pagamenti  dilazionati  previsti  dal  presente
          articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo  19
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
              7. Il pagamento delle somme dovute per  la  definizione
          puo' essere effettuato: 
              a)   mediante   domiciliazione   sul   conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 2; 
              b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
          riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
          al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire  il
          versamento con le modalita' previste dalla lettera  a)  del
          presente comma; 
              c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
              8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
          essere esercitata anche dai debitori che hanno gia'  pagato
          parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
          emessi  dall'agente  della  riscossione,  le  somme  dovute
          relativamente ai carichi indicati al  comma  1  e  purche',
          rispetto ai piani rateali in  essere,  risultino  adempiuti
          tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
          dicembre 2016. In tal caso: 
              a) ai fini della  determinazione  dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive  e  delle  spese  di
          notifica della cartella di pagamento; 
              b)  restano  definitivamente  acquisite  e   non   sono
          rimborsabili le somme  versate,  anche  anteriormente  alla
          definizione, a titolo  di  sanzioni  comprese  nei  carichi
          affidati, di interessi di dilazione, di interessi  di  mora
          di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
          somme aggiuntive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
              c) il pagamento della prima o unica  rata  delle  somme
          dovute ai fini della definizione  determina,  limitatamente
          ai carichi definibili, la revoca automatica  dell'eventuale
          dilazione  ancora  in  essere   precedentemente   accordata
          dall'agente della riscossione. 
              9. Il debitore, se per effetto dei  pagamenti  parziali
          di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
          ha gia' integralmente corrisposto quanto  dovuto  ai  sensi
          del  comma  1,  per   beneficiare   degli   effetti   della
          definizione deve comunque manifestare la  sua  volonta'  di
          aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
              9-bis.  Sono  altresi'   compresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli  agenti
          della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
          a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del
          capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              9-ter. Nelle  proposte  di  accordo  o  del  piano  del
          consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  i  debitori  possono
          estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli
          interessi di mora di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del  debito,
          anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
              10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
              c) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della
          Corte dei conti; 
              d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
          a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
              e). 
              e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  dagli  enti
          previdenziali. 
              11. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
          1,   l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il  30  giugno  2019,  l'elenco  dei  debitori  che   hanno
          esercitato la facolta' di definizione e dei codici  tributo
          per i quali e' stato effettuato il versamento. 
              12-bis. All'articolo  1,  comma  684,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.». 
              13. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              13-bis. La definizione agevolata prevista dal  presente
          articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
          o affidato. 
              13-ter.  Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previste
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
          del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1 - quater. (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 6-ter del
          citato decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  6-ter.  Definizione  agevolata   delle   entrate
          regionali e degli enti locali 
              1. Con  riferimento  alle  entrate,  anche  tributarie,
          delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
          dei comuni, non riscosse  a  seguito  di  provvedimenti  di
          ingiunzione  fiscale  ai  sensi  del  testo   unico   delle
          disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle
          entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto
          14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000  al
          2016,  dagli  enti  stessi  e   dai   concessionari   della
          riscossione di cui all'articolo 53 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti  territoriali
          possono  stabilire,  entro  il  termine  fissato   per   la
          deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti
          locali per l'esercizio 2017, con le  forme  previste  dalla
          legislazione  vigente  per  l'adozione  dei   propri   atti
          destinati a disciplinare le  entrate  stesse,  l'esclusione
          delle sanzioni relative alle  predette  entrate.  Gli  enti
          territoriali,   entro   trenta   giorni,   danno    notizia
          dell'adozione dell'atto di cui al  primo  periodo  mediante
          pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
              (Omissis).".