(( Art. 11 ter 
 
 
             Misure per interventi di messa in sicurezza 
                        di edifici scolastici 
 
  1.  Al  fine  di   agevolare   la   redistribuzione   delle   somme
definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  alle
delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20
gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui  territori  sono
oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165,  della  legge
13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quarto periodo: 
  1) dopo la parola: «somme»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  gia'
disponibili  o   che   si   rendano   disponibili   a   seguito   dei
definanziamenti,»; 
  2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al  comma  160»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle  medesime  regioni  i  cui
territori sono oggetto dei definanziamenti»; 
  3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro  il
31 dicembre 2017»; 
  4) le parole: «nonche' degli interventi che  si  rendono  necessari
all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui
ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base
dei dati  risultanti  dall'Anagrafe  dell'edilizia  scolastica»  sono
soppresse; 
  b) al settimo periodo: 
  1) dopo la parola: «revoca» sono  inserite  le  seguenti:  «,  gia'
disponibili o che si rendano disponibili,»; 
  2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle
seguenti: «delle medesime regioni i cui territori  sono  oggetto  dei
definanziamenti»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  erogazioni  sono
effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo
modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.». 
  2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo  sono  tenuti  a  trasmettere  le  informazioni
relative agli investimenti  effettuati  al  sistema  di  monitoraggio
opere pubbliche della  Banca  dati  delle  Amministrazioni  pubbliche
(BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  sensi   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.
45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e  165»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 161». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  La  legge  27  dicembre   2002,   n.   289   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2003)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31  dicembre
          2002. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 165, della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «165. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  e  il
          completamento degli interventi di messa in sicurezza  degli
          edifici scolastici finanziati ai  sensi  dell'articolo  80,
          comma  21,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   e
          successive modificazioni,  con  le  delibere  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          102/04 del 20 dicembre  2004,  di  approvazione  del  primo
          programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006,  di
          approvazione   del   secondo   programma   stralcio,   come
          rimodulati dalla  delibera  del  CIPE  n.  17/2008  del  21
          febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,  previa
          rendicontazione  dei  lavori  eseguiti   da   produrre   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il  31  dicembre  2015,
          l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta  per
          la  realizzazione  di  altri  interventi  finalizzati  alla
          sicurezza delle scuole anche sugli  stessi  edifici  e  nel
          rispetto del  limite  complessivo  del  finanziamento  gia'
          autorizzato. Le modalita' della rendicontazione  sono  rese
          note attraverso il sito  web  istituzionale  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
          mancata  rendicontazione  nel  termine  indicato   preclude
          l'utilizzo delle eventuali  risorse  residue  ancora  nella
          disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Le
          somme, gia' disponibili o  che  si  rendano  disponibili  a
          seguito dei  definanziamenti,  relative  a  interventi  non
          avviati e per i quali  non  siano  stati  assunti  obblighi
          giuridicamente  vincolanti,  anche   giacenti   presso   la
          societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate  dal
          CIPE alle medesime  finalita'  di  edilizia  scolastica  in
          favore di interventi compresi  nella  programmazione  delle
          medesime  regioni  i  cui  territori   sono   oggetto   dei
          definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso
          Comitato, entro il 31 dicembre 2017. Al fine  di  garantire
          la sollecita attuazione dei programmi finanziati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera  del  CIPE  n.
          32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi  di  intervento
          finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del
          20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati  per
          le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli
          enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta
          giorni dalla richiesta, ovvero entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge  per  quelli
          presentati   precedentemente.    Gli    enti    beneficiari
          trasmettono  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il
          30 aprile  2016,  pena  la  revoca  dei  finanziamenti.  Le
          risorse oggetto  di  revoca,  gia'  disponibili  o  che  si
          rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle  medesime
          finalita' di edilizia scolastica in  favore  di  interventi
          compresi nella programmazione delle medesime regioni i  cui
          territori  sono  oggetto   dei   definanziamenti,   secondo
          modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le  erogazioni
          sono effettuate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti secondo modalita' operative da definire  a  stato
          di avanzamento dei lavori. 
              Omissis.». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          recante attuazione dell'articolo 30, comma 9,  lettere  e),
          f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  materia
          di procedure di  monitoraggio  sullo  stato  di  attuazione
          delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo   dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti  e'  pubblicato  nella  Gazzette
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  20-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8  recante  Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 20-bis (Interventi urgenti per  le  verifiche  di
          vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1.  Per
          le  verifiche  di  vulnerabilita'  sismica  degli  immobili
          pubblici adibiti ad uso scolastico  nelle  zone  a  rischio
          sismico classificate 1 e 2  nonche'  per  la  progettazione
          degli eventuali interventi di adeguamento  antisismico  che
          risultino  necessari  a  seguito  delle   verifiche,   sono
          destinate agli enti locali le risorse di  cui  all'articolo
          1, comma 161, della legge 13  luglio  2015,  n.  107,  come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,   assicurando    la
          destinazione di almeno il 20 per cento delle  risorse  agli
          enti  locali  che  si   trovano   nelle   quattro   regioni
          interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le
          risorse accertate  sono  rese  disponibili  dalla  societa'
          Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione,  sentito
          il  Dipartimento  della  protezione  civile,  di   apposita
          convenzione    con    il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  che   disciplina   le
          modalita' di  attuazione  e  le  procedure  di  accesso  ai
          finanziamenti,  anche  tenendo   conto   dell'urgenza,   di
          eventuali provvedimenti  di  accertata  inagibilita'  degli
          edifici scolastici, della collocazione degli edifici  nelle
          zone di maggiore pericolosita'  sismica  nonche'  dei  dati
          contenuti   nell'Anagrafe   dell'edilizia   scolastica.   I
          documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica
          eseguite ai sensi  della  normativa  tecnica  vigente  sono
          pubblicati   nella   home   page    del    sito    internet
          dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile. 
              Omissis.».