(( Art. 11 ter Misure per interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici 1. Al fine di agevolare la redistribuzione delle somme definanziate, relative alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e alle delibere del CIPE n. 32/2010, del 13 maggio 2010, e n. 6/2012, del 20 gennaio 2012, nell'ambito delle stesse regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, all'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo: 1) dopo la parola: «somme» sono inserite le seguenti: «, gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti,»; 2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»; 3) dopo la parola: «Comitato» sono inserite le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»; 4) le parole: «nonche' degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica» sono soppresse; b) al settimo periodo: 1) dopo la parola: «revoca» sono inserite le seguenti: «, gia' disponibili o che si rendano disponibili,»; 2) le parole: «nazionale triennale 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.». 2. Gli enti locali beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti effettuati al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 3. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al primo periodo, le parole: «commi 161 e 165» sono sostituite dalle seguenti: «comma 161». ))
Riferimenti normativi - La legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come modificato dalla presente legge: «165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento gia' autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme, gia' disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato, entro il 31 dicembre 2017. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca, gia' disponibili o che si rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalita' operative da definire a stato di avanzamento dei lavori. Omissis.». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti e' pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 20-bis (Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli edifici scolastici). - 1. Per le verifiche di vulnerabilita' sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonche' per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa previa stipulazione, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che disciplina le modalita' di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilita' degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosita' sismica nonche' dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilita' sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile. Omissis.».