Art. 11. Assemblea straordinaria 1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria puo' deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. 2. L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico; b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.