Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e i successivi  decreti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 40  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti  e
che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n.  2015/1535
che  prevede  una  procedura   d'informazione   nel   settore   delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione. 
  2.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente
regolamento. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 13 ottobre 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 677 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  della  citata
          direttiva 2008/98/CE del 2008: 
              «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
          vigore  le  disposizioni  legislative,   regolamentari   ed
          amministrative necessarie  per  conformarsi  alla  presente
          direttiva entro il 12 dicembre 2010. 
              Quando gli Stati  membri  adottano  tali  disposizioni,
          queste contengono un riferimento alla presente direttiva  o
          sono corredate di un siffatto  riferimento  all'atto  della
          pubblicazione ufficiale. Le modalita' di  tale  riferimento
          sono decise dagli Stati membri. 
              2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il
          testo delle disposizioni essenziali di diritto interno  che
          essi  adottano  nel  settore  disciplinato  dalla  presente
          direttiva.».