Art. 11 
 
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
  i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona
  internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari
  connessi ai fenomeni dell'immigrazione 
 
  1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del  numero  di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al
regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei
migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il
Consiglio procede all'individuazione  degli  uffici  giudiziari  sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione  e  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti
e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di  venti
unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita'  per  la
procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'  manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni
oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 391.209 per
l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di  euro  130.403  per
l'anno 2019.