(Statuto-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                        Patrimonio ed entrate 
 
  1. Il patrimonio  del  CREA  e'  costituito  dal  patrimonio  degli
Istituti  e  Strutture  in  esso  confluiti  ai  sensi  del   decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.   454,   dell'articolo   12   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  dell'articolo  1,  comma  381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni  nonche'  dal
patrimonio acquisito nello svolgimento delle attivita' istituzionali. 
  2. Le entrate del CREA sono costituite da: 
    a) il contributo  ordinario  annuo  a  carico  dello  Stato,  per
l'espletamento dei compiti previsti dal presente  Statuto  e  per  le
spese del personale; 
    b) il contributo per singoli progetti o interventi a  carico  del
fondo integrativo speciale  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
    c) i corrispettivi riscossi  e  i  contributi  acquisiti  per  le
attivita' di ricerca, di formazione e di consulenza svolte  a  favore
di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati; 
    d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali  disposte  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da  altre
amministrazioni pubbliche; 
    e) le rendite del proprio patrimonio e  l'ammontare  di  lasciti,
donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati; 
    f) i  finanziamenti  per  la  ricerca  derivanti  da  progetti  e
programmi dell'Unione europea; 
    g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso
di  titoli  di  proprieta'  industriale  ottenuti  a  seguito   dello
svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi  di  ricerca,  come  da
regolamenti interni o nazionali; 
    h) i proventi derivanti dall'attivita'  di  certificazione  delle
sementi e registrazione delle varieta' vegetali; 
    i) ogni altro introito. 
  3. Al fine di premiare la competitivita' dei Centri,  il  Consiglio
di amministrazione, in sede di  riparto  delle  risorse  finanziarie,
provvede a riassegnare  una  congrua  quota  dei  finanziamenti  agli
istituti che hanno concorso a procurarli.