Art. 11. Patrimonio ed entrate 1. Il patrimonio del CREA e' costituito dal patrimonio degli Istituti e Strutture in esso confluiti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dalle donazioni nonche' dal patrimonio acquisito nello svolgimento delle attivita' istituzionali. 2. Le entrate del CREA sono costituite da: a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Statuto e per le spese del personale; b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) i corrispettivi riscossi e i contributi acquisiti per le attivita' di ricerca, di formazione e di consulenza svolte a favore di, o in collaborazione con, soggetti pubblici e privati; d) le assegnazioni finalizzate a progetti speciali disposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altre amministrazioni pubbliche; e) le rendite del proprio patrimonio e l'ammontare di lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati; f) i finanziamenti per la ricerca derivanti da progetti e programmi dell'Unione europea; g) i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso di titoli di proprieta' industriale ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dalle sedi di ricerca, come da regolamenti interni o nazionali; h) i proventi derivanti dall'attivita' di certificazione delle sementi e registrazione delle varieta' vegetali; i) ogni altro introito. 3. Al fine di premiare la competitivita' dei Centri, il Consiglio di amministrazione, in sede di riparto delle risorse finanziarie, provvede a riassegnare una congrua quota dei finanziamenti agli istituti che hanno concorso a procurarli.