Art. 11 
 
 
                         Segretario generale 
 
  1. Il segretario generale e' nominato dalla  giunta  nazionale  tra
soggetti in possesso di adeguati requisiti  tecnico-professionali  ed
elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e
agli obiettivi  da  conseguire,  nonche'  esperienza  in  materia  di
disabilita' sportiva. il rapporto di lavoro del  segretario  generale
e' regolato con contratto di diritto privato di durata  quadriennale,
rinnovabile. 
  2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti: 
  a) provvede alla gestione amministrativa  dell'ente  in  base  agli
indirizzi generali della giunta  nazionale  e  cura  l'organizzazione
generale dei servizi, degli uffici, nonche' del  relativo  personale,
anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del  buon
andamento degli stessi e all'attuazione della  normativa  vigente  in
materia di anticorruzione; 
  b) predispone il bilancio dell'ente; 
  c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del  consiglio
nazionale e della giunta nazionale; 
  d) partecipa  senza  diritto  di  voto  alle  sedute  della  giunta
nazionale; 
  e) espleta i compiti ad  esso  affidati  dall'ordinamento  sportivo
paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste
dal presente decreto e dallo statuto. 
  3. Il  segretario  generale  risponde  alla  giunta  nazionale  del
funzionamento complessivo della struttura, assicura il  coordinamento
dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e  sull'efficacia
dei servizi e degli uffici. L'incarico di  segretario  generale  puo'
essere  revocato  per  grave   e   persistente   inosservanza   delle
disposizioni di legge  e  di  regolamento,  per  gravi  irregolarita'
amministrative, per  omissione  nell'esercizio  delle  funzioni,  per
grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta  nazionale,
nonche' per il mancato raggiungimento degli obiettivi. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8  aprile
2013, n. 39 in materia di  incompatibilita'  e  inconferibilita',  la
carica  di  segretario  generale  e'  incompatibile  con  quella   di
componente del consiglio nazionale e con quella di  componente  degli
organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli  enti  di
promozione sportiva che svolgano attivita'  paralimpica  esclusiva  o
prevalente. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,   n.   39
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6
          novembre  2012,  n.  190),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.