Art. 11 Segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonche' esperienza in materia di disabilita' sportiva. il rapporto di lavoro del segretario generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile. 2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti: a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi, degli uffici, nonche' del relativo personale, anche in relazione alle funzioni di valutazione e controllo del buon andamento degli stessi e all'attuazione della normativa vigente in materia di anticorruzione; b) predispone il bilancio dell'ente; c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del consiglio nazionale e della giunta nazionale; d) partecipa senza diritto di voto alle sedute della giunta nazionale; e) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto. 3. Il segretario generale risponde alla giunta nazionale del funzionamento complessivo della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi e degli uffici. L'incarico di segretario generale puo' essere revocato per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per grave inosservanza delle direttive impartite dalla giunta nazionale, nonche' per il mancato raggiungimento degli obiettivi. 4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilita' e inconferibilita', la carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli enti di promozione sportiva che svolgano attivita' paralimpica esclusiva o prevalente.
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.