Art. 11 
 
 
        (Definizione agevolata delle controversie tributarie) 
 
  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e  grado  del
giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di  rinvio,
possono essere definite, a  domanda  del  soggetto  che  ha  proposto
l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la
legittimazione, col pagamento di tutti gli importi  di  cui  all'atto
impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di  cui  all'articolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo  alla  notifica
dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e  gli  interessi
di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  2. In caso di controversia relativa esclusivamente  agli  interessi
di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la  definizione
e' dovuto il quaranta per cento degli importi  in  contestazione.  In
caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni  collegate
ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun
importo qualora il rapporto relativo ai tributi  sia  stato  definito
anche con modalita' diverse dalla presente definizione. 
  3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio  in
primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016  e  per
le quali alla data di presentazione della domanda di cui al  comma  1
il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 
  4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte: 
  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015. 
  5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le  disposizioni
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non  e'  ammesso
il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.
Il termine per  il  pagamento  degli  importi  dovuti  ai  sensi  del
presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento
del totale delle somme dovute,  scade  il  30  settembre  2017  e  il
contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per  il
2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per
cento delle somme dovute, e' fissata al 30 novembre; b) per il  2018,
la scadenza della terza e ultima rata,  pari  al  residuo  venti  per
cento delle somme dovute, e'  fissata  al  30  giugno.  Per  ciascuna
controversia  autonoma  e'  effettuato  un  separato  versamento.  Il
contribuente che abbia manifestato la  volonta'  di  avvalersi  della
definizione agevolata di cui all'articolo  6,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della  stessa
disposizione,  puo'  usufruire  della  definizione  agevolata   delle
controversie tributarie solo unitamente a quella di cui  al  predetto
articolo 6. . La definizione si perfeziona  con  il  pagamento  degli
importi dovuti ai sensi del presente articolo  o  della  prima  rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. 
  6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna  controversia  autonoma
e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta
di bollo. Per controversia autonoma  si  intende  quella  relativa  a
ciascun atto impugnato. 
  7.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati per effetto delle disposizioni vigenti
in materia di riscossione in  pendenza  di  giudizio  nonche'  quelli
dovuti per  la  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non da' comunque
luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche'  eccedenti
rispetto a quanto  dovuto  per  la  definizione.  Gli  effetti  della
definizione  perfezionata  prevalgono  su  quelli   delle   eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima  dell'entrata
in vigore del presente articolo. 
  8. Le controversie  definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 ottobre 2017.  Se  entro  tale
data  il  contribuente  avra'  depositato  copia  della  domanda   di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,
il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
  9. Per le controversie definibili  sono  sospesi  per  sei  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data  di  entrata
in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017. 
  10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2018 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in  pendenza  del  termine
per impugnare, la pronuncia  giurisdizionale  puo'  essere  impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta  giorni  dalla
notifica di quest'ultimo. Il processo  si  estingue  in  mancanza  di
istanza di trattazione presentata entro il  31  dicembre  2018  dalla
parte  che  ne   ha   interesse.   L'impugnazione   della   pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 
  11. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
7. 
  12. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo. 
  13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17,  comma
12 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  le  maggiori  entrate
derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo   non   dovessero
realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17,  commi  da
12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009.  Nel  caso  di
realizzazione di ulteriori introiti rispetto  alle  maggiori  entrate
previste, gli stessi possono  essere  destinati,  prioritariamente  a
compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di
cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016
n, 232,  nonche',  per  l'eventuale  eccedenza,  al  reintegro  anche
parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni  e  programmi  di
spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13,  da  disporre
con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal  Ministro
dell'economia e delle finanze.