Art. 11 
 
       Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' 
                e disturbi specifici di apprendimento 
 
  1. La valutazione delle  alunne  e  degli  alunni  con  disabilita'
certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita  al
comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base dei
documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio
1992 n.  104;  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 1 a 10. 
  2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita'  i
docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. 
  3.  L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato
conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  secondo  quanto
disposto  dal  presente  decreto,  tenendo  a  riferimento  il  piano
educativo individualizzato. 
  4. Le alunne e gli alunni con disabilita'  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i
docenti contitolari della classe possono  prevedere  adeguate  misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici  adattamenti  della  prova
ovvero l'esonero della prova. 
  5. Le alunne e gli alunni con disabilita' sostengono  le  prove  di
esame  al  termine  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  l'uso  di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' ogni  altra  forma
di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato  nel  corso  dell'anno
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 
  6. Per lo svolgimento dell'esame  di  Stato  conclusivo  del  primo
ciclo di  istruzione,  la  sottocommissione,  sulla  base  del  piano
educativo individualizzato,  relativo  alle  attivita'  svolte,  alle
valutazioni effettuate e all'assistenza  eventualmente  prevista  per
l'autonomia  e   la   comunicazione,   predispone,   se   necessario,
utilizzando  le  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
vigente,  prove  differenziate  idonee  a   valutare   il   progresso
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle  sue  potenzialita'  e  ai
livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno
valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del
conseguimento del diploma finale. 
  7. L'esito finale  dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 8. 
  8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si  presentano
agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo.  Tale
attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e  la  frequenza  della
scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di  istruzione  e
formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di
istruzione e formazione. 
  9.  Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre  2010,
n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di  istruzione,  sono
coerenti con il  piano  didattico  personalizzato  predisposto  nella
scuola primaria dai docenti contitolari della classe e  nella  scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 
  10. Per  la  valutazione  delle  alunne  e  degli  alunni  con  DSA
certificato  le  istituzioni  scolastiche  adottano   modalita'   che
consentono all'alunno di  dimostrare  effettivamente  il  livello  di
apprendimento  conseguito,  mediante  l'applicazione   delle   misure
dispensative e degli strumenti  compensativi  di  cui  alla  legge  8
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 
  11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo  di  istruzione
la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con  DSA,  di
cui al comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne
e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati
per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali
allo  svolgimento  dell'esame,  senza  che  venga   pregiudicata   la
validita' delle prove scritte. 
  12. Per l'alunna o  l'alunno  la  cui  certificazione  di  disturbo
specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di
lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione
stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva  della
prova scritta di lingua straniera. 
  13. In casi di particolare gravita' del disturbo di  apprendimento,
anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal
certificato diagnostico, l'alunna  o  l'alunno,  su  richiesta  della
famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  e'
esonerato  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere  e  segue   un
percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore
equivalente ai fini del superamento dell'esame  e  del  conseguimento
del diploma. L'esito dell'esame  viene  determinato  sulla  base  dei
criteri previsti dall'articolo 8. 
  14.  Le  alunne  e  gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per  lo  svolgimento  delle
suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati
strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova
scritta di  lingua  straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della
lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese
di cui all'articolo 7. 
  15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del  primo
ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto  non  viene  fatta
menzione delle modalita'  di  svolgimento  e  della  differenziazione
delle prove. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  5
          febbraio  1992,   n.   104,   recante   «Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
              «Art.12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). - 1.
          Al  bambino  da  0  a  3  anni  handicappato  e'  garantito
          l'inserimento negli asili nido. 
              2.   E'   garantito   il   diritto   all'educazione   e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
              3.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              4.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              5.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante  operatore   psico-pedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 
              6. Alla elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale
          iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche  per  controllare   gli   effetti   dei   diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico. 
              7. I compiti attribuiti alle  unita'  sanitarie  locali
          dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le  modalita'  indicate
          con apposito atto di indirizzo e coordinamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 5, primo comma,  della  legge  23  dicembre
          1978, n. 833. 
              8.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore. 
              9.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              10. Negli ospedali, nelle cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  314  del  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  «Approvazione
          del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti  in
          materia di istruzione, relative alle scuole di ogni  ordine
          e grado», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19  maggio
          1994, n. 115, S.O.: 
              «Art. 314 (Diritto all'educazione ed  all'istruzione).-
          1. E' garantito il diritto all'educazione e  all'istruzione
          della persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna
          e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni
          ordine e grado. 
              2.  L'integrazione  scolastica  ha  come  obiettivo  lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
              3.   L'esercizio   del   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
              4.   All'individuazione   dell'alunno   come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un  profilo
          dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di  scuola,  personale  docente
          specializzato  della  scuola  con  la  partecipazione   del
          docente  operatore  psico-pedagogico  individuato   secondo
          criteri stabiliti dal Ministro della  pubblica  istruzione.
          Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,  psichiche,
          sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo  sia  le
          difficolta' di apprendimento conseguenti alla situazione di
          handicap e le possibilita' di recupero,  sia  le  capacita'
          possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate   e
          progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle
          scelte culturali della persona handicappata. 
              5. Alla elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale
          iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche  per  controllare   gli   effetti   dei   diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico. 
              6. I compiti attribuiti alle  unita'  sanitarie  locali
          dai commi 4 e 5 sono svolti secondo le  modalita'  indicate
          con apposito atto di indirizzo e coordinamento  emanato  ai
          sensi dell'art.5, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833. 
              7.  Il  profilo  dinamico-funzionale  e'  aggiornato  a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore. 
              8.  Ai   minori   handicappati   soggetti   all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
              9. Negli ospedali, nelle  cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
          i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
          la guida di personale esperto.».