Art. 11 Enti gestori 1. Le iniziative di cui all'articolo 10 possono essere realizzate da enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene le iniziative di cui all'articolo 10 promosse dagli enti gestori di cui al comma 1.