Art. 11 
 
                  Sezioni per il sostegno didattico 
 
  1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo  1,  comma  66,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per  ciascun  grado  di
istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni  dei  docenti
per il sostegno didattico. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il comma 66 dell'articolo 1  della  citata
          legge 13 luglio 2015 n. 107: 
                «66. A decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017  i
          ruoli del personale docente sono regionali,  articolati  in
          ambiti territoriali,  suddivisi  in  sezioni  separate  per
          gradi di istruzione, classi  di  concorso  e  tipologie  di
          posto. Entro  il  30  giugno  2016  gli  uffici  scolastici
          regionali, su indicazione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e  gli
          enti   locali,   definiscono   l'ampiezza   degli    ambiti
          territoriali,  inferiore  alla  provincia  o  alla   citta'
          metropolitana, considerando: 
              a) la popolazione scolastica; 
              b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; 
              c) le caratteristiche  del  territorio,  tenendo  anche
          conto delle specificita'  delle  aree  interne,  montane  e
          delle  piccole  isole,  della  presenza  di  scuole   nelle
          carceri,  nonche'  di  ulteriori  situazioni  o  esperienze
          territoriali gia' in atto. 
              (Omissis).».