Art. 11 Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 2. Le modificazioni apportate al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettere c), d) e), f), g), h), i), l), n), o), p), q), r), s), t), u) e z), hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. La modificazione apportata all'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'articolo 10, comma 1, lettera a), ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. 4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, dall'articolo 10, commi 3 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 5. A decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unita' come da tabella 4 allegata al presente decreto. I risparmi, valutati in euro 145 milioni in termini di saldo netto da finanziare, determinati dalla riduzione delle consistenze di cui al presente comma: a) nel limite del 50 per cento, sono destinati alla copertura finanziaria delle spese di personale derivanti dal riordino dei ruoli del personale delle Forze armate, in aderenza all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244; b) per il rimanente 50 per cento sono iscritti sullo stato di previsione del Ministero della difesa, per un importo corrispondente alla valutazione in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione su appositi fondi da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro della difesa. 6. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2262, e' inserito il seguente: «Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie e di coordinamento in tema di riordino - 1. Al personale militare che a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, e' attribuito un assegno ad personam riassorbibile con i successivi incrementi della componente di retribuzione fissa e continuativa, non cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. Per gli ufficiali, l'assegno ad personam di cui al presente comma non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al primo periodo. 2. Ai fini del comma 1 si intende per «trattamento fisso e continuativo» quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennita' integrativa speciale, assegno pensionabile, indennita' di impiego operativo di base, indennita' dirigenziale, importo aggiuntivo pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale, indennita' perequativa. 3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilita' dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al conseguimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. Il predetto assegno non e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 52 del 2009, ma e' cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 10, comma 11 del decreto legislativo di cui al comma 1, primo periodo. 4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1° gennaio 2018 che non abbiano maturato a tale data un'anzianita' pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante, e' corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno di servizio dalla nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. 5. Gli assegni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. 6. Per il personale di cui al comma 4 del presente articolo le maggiorazioni dell'indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari sono calcolate sull'indennita' di impiego operativo di base di euro 550,02. Le maggiorazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 28 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1998, n. 360, calcolate su tale importo, assorbono l'assegno di riordino di cui al comma 4 del presente articolo. 7. Il personale ufficiale fino al grado di capitano che alla data del 31 dicembre 2017 abbia maturato un'anzianita' pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale con attribuzione del relativo trattamento economico, mantiene l'indennita' di impiego operativo di base in godimento a tale data fino al raggiungimento del grado di maggiore. 8. Agli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente che alla data del 1° gennaio 2018 rivestono il grado di maggiore e gradi corrispondenti, o gradi superiori, la determinazione dello stipendio, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, e' effettuata alla maturazione del ventitreesimo anno dal conseguimento della nomina diretta a tenente.». 7. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente. 8. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nel grado e qualifica, un assegno lordo una tantum negli importi di seguito stabiliti: a) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianita' nel grado: euro 800,00; b) per caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti con almeno dodici anni di anzianita' nel grado: euro 1000,00; c) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno otto anni di anzianita' nel grado: euro 1.200,00; d) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.300,00. e) per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente, con almeno otto anni di anzianita' nella qualifica: euro 1.500,00. 9. All'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le parole «e militari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori». 10. L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano a essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. 11. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), la parola «subalterni», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; b) agli articoli 1257, rubrica, 1258, comma 1, lettere b) e c), 1259, comma 1, lettere b) e c), 1260, comma 1, lettera b) e 1262, comma 1, lettera c), la parola «subalterni» e' soppressa; c) all'articolo 1698, comma 2, le parole «ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti)», sono sostituite dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»; d) all'articolo 691, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi. 12. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1072-ter, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera r), del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche alle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21, comma 2, lettera m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della medesima legge. 13. A decorrere dal 1° ottobre 2017, ai caporal maggiori capi scelti con anzianita' giuridica anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado, e' attribuito il parametro stipendiale del caporal maggiore capo scelto con 5 anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non gia' destinatari, le seguenti disposizioni: a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; b) articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52. L'indennita' di cui all'articolo 9, comma 12, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 52 del 2009 viene corrisposta agli ufficiali superiori nella misura mensile lorda pari a euro 325,08. 15. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate.
Note all'art. 11: - Si riportano gli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.». «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare). - . Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.». «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare) - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.». - Per i riferimenti del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e per la legge 8 agosto 1990, n. 231, si vedano le note all'art. 10. - Si riporta l'art. 2207 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'art. 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.». - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1811, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 858 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, si vedano le note all'art. 1. - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della l. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». - Si riporta l'art. 1000, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d), del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1000 (Cessazione dell'appartenenza al complemento). - 1. L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed e' collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di eta': a) Esercito italiano: 1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; 2) Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; b) - c) omissis; d) Arma dei carabinieri: sottotenenti e tenenti: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta l'art. 1257 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1257 (Promozione degli ufficiali) - 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'art. 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'art. 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.». - Si riporta l'art. 1258 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1258 (Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente; b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente; c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. 3. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.». - Si riporta l'art. 1259 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1259 (Ufficiali dell'Arma dei trasporti e dei materiali). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Arma dei trasporti e dei materiali, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per ufficiali superiori dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell'Arma; 3 mesi di esperimento pratico presso un reparto; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali dell'Arma ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1260 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1260 (Ufficiali del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo degli ingegneri, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore, capitano e tenente: 3 mesi di esperimento pratico; b) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1262 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1262 (Ufficiali del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano). - 1. I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del corpo di commissariato, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: 3 mesi di esperimento pratico presso una direzione, una sezione o uno stabilimento del corpo; b) capitano e tenente: corso di aggiornamento; c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali ovvero compimento del 4 anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.». - Si riporta l'art. 1698 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1698 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'art. 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento. 2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere sottotenenti e tenenti, trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).». - Si riporta l'art. 691 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 691 (Alimentazione dei ruoli dei sergenti). - 1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale e' cosi' composta: a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione; b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo. 2. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi.». - Si riportano gli articoli 21 e 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007: «Art. 21 (Contingente speciale del personale). - 1. Con apposito regolamento e' determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresi', anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale garantendone l'unitarieta' della gestione, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonche' il regime di pubblicita' del regolamento stesso. 2. Il regolamento determina, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche; b) la definizione di adeguate modalita' concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale; c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, ai sensi della lettera e), non vengono assunti tramite concorso; d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi e' legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori; e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza; f) le ipotesi di incompatibilita', collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinita' o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale del DIS o i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, l'incompatibilita' e' assoluta; g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e' cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di informazione per la sicurezza; h) i criteri per la progressione di carriera; i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio della percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a); l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni; m) i criteri e le modalita' relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalita' acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti; n) i criteri e le modalita' per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione. 4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalita' del passaggio del personale della Segreteria generale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a). 6. Il regolamento definisce, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 29 della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE e all'AISI, costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da attribuire in relazione al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte. 7. E' vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di informazione per la sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2. 8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo. 9. Il regolamento stabilisce le incompatibilita' preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attivita' svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni. 10. Non possono svolgere attivita', in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione. 11. In nessun caso il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze o impiegare in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose e giornalisti professionisti o pubblicisti. 12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.». «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». - Per i riferimenti del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'art. 10. - Si riporta l'art. 2 del citato decreto n. 193 del 2003: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.». - Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 (Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 298 del 21 dicembre 2004: «Art. 6 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di € 12,00.». - Si riportano gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 243 del 18 ottobre 2007: «Art. 6 (Indennita' operative). - 1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187. 2. L'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'art. 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». 3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all'art. 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento. 5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00. 6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.». «Art. 7 (Trattamento di missione). - 1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni. 2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio. 4. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale. 5. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. 6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.». «Art. 8 (Trattamento economico di trasferimento). - 1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.». «Art. 10 (Premio di disattivazione per artificieri). - 1. Il premio di disattivazione di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.». «Art. 11 (Licenza ordinaria). - 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza. 2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. 4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita. 5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.». «Art. 12 (Licenza straordinaria e aspettativa). - 1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate. 2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'art. 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo. 3. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.». «Art. 13 (Terapie salvavita). - 1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.». «Art. 14 (Tutela delle lavoratrici madri). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta'; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi; e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». «Art. 15 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'art. 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». «Art. 16 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, si vedano le note all'art. 10. - Si riportano gli articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18, del citato decreto n. 52 del 2009: «Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' elevata al 125 per cento. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'art. 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso delle qualifiche di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, cumulabile con le indennita' supplementari gia' eventualmente in godimento. 7. L'indennita' supplementare di cui al comma precedente compete, con la stessa decorrenza, anche agli Ufficiali, Sottufficiali e Volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti reparti, ma non in possesso delle citate qualifiche, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. 8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'art. 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: "Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto". 9. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. 10. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, cosi' come modificato dal comma 2, dell'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e' cosi' modificato: «Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.». 11. Agli operatori subacquei dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennita' previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 2 allegata al presente decreto. 12. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. 13. Al personale di cui al comma precedente, che abbia prestato servizio negli stabilimenti militari di pena con percezione delle relative indennita', compete, all'atto del passaggio ad altra condizione d'impiego che comporti la cessazione dell'indennita' di impiego operativo aggiuntiva di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare pari a un ventesimo dell'indennita' operativa aggiuntiva stessa per ogni anno di servizio effettivo prestato presso gli stabilimenti militari di pena, fino a un massimo di venti anni. 14. Per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall'art. 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica. 15. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'art. 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermita' dipendente da causa di servizio.». «Art. 10 (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 17,20 Attestato B 14,34 Attestato C 11,49 Attestato D 10,32 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, rideterminata dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: euro Prima fascia 17,20 Seconda fascia 14,34 Terza fascia 11,49 Quarta fascia 10,32 3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1 e 2, e' rideterminata nelle misure mensili lorde previste dalle seguenti tabelle: Attestato di conoscenza della lingua euro Attestato A 227,91 Attestato B 189,94 Attestato C 151,97 Attestato D 136,85 Indennita' speciale di seconda lingua euro Prima fascia 227,91 Seconda fascia 189,94 Terza fascia 151,97 Quarta fascia 136,85 «Art. 11 (Trattamento di missione). - 1. - 5. (Omissis). 6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso deve essere corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. 7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo. 8. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. 9. La localita' di abituale dimora o altra localita' puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 10. - 17. (Omissis).». «Art. 14 (Orario di lavoro). - 1. - 7. (Omissis). 8. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 9. (Omissis).». «Art. 16 (Terapie salvavita). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 2. (Omissis).». «Art. 18 (Diritto allo studio). - 1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali. 3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.». - Si riporta l'art. 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2009: «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 4. (Omissis). 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) - c) (Omissis). 8. - 18 (Omissis).». - Per il testo dell'art. 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note all'art. 10. - Per il testo dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 17, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. - 6-bis. (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. - 14. Omissis.».