Art. 11 Reclutamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 679: 1) al comma 1, alinea le parole: «e ispettori» sono soppresse; 2) al comma 1, lettera b) le parole: «o sovrintendenti» sono soppresse; 3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti; c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.»; b) l'articolo 683 e' sostituto dal seguente: «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). - 1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici. 2. Il personale reclutato tramite concorsi interni e' immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei. 3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. 4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni; b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e); c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; e) non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo; f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 e': a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera b) del medesimo articolo 679; b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 2-bis, lettera c) del medesimo articolo 679. 6. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale. 7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale: a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso; b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili. 8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento. 9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalita' stabilite al capo VI del presente titolo.»; c) l'articolo 685 e' sostituito dal seguente: «Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale; b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.»; d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse; e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole: «maresciallo aiutante» sono soppresse; f) all'articolo 696: 1) al comma 1, le parole: «685, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «683, comma 4»; 2) al comma 3, le parole: «dalla data di» sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno successivo alla data di».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 679, 687, 694, 696 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: "Art. 679 (Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori). - 1.Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso. 2-bis. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene: a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti; c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri." "Art. 687 (Commissione d'esame). - 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale." "Art. 694 (Commissione d'esame). - 1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) il Comandante del Reggimento Corazzieri; c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto di voto.". "Art. 696 (Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri). - 1.Gli ispettori del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante concorso interno per esami, costituito da una prova scritta di cultura generale e da una prova orale sulle materie professionali, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e a quello del ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla data indicata dal bando, sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 683, comma 4. 2. I vincitori del concorso per conseguire la nomina a maresciallo devono superare un corso di qualificazione professionale, della durata non inferiore a sei mesi, da definire con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a maresciallo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine corso. 4. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita' e sono restituiti al Reggimento Corazzieri. 5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.".