Art. 11 
 
             Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti 
           e di altri soggetti interessati alle attivita' 
 
  1. Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese  sociali
devono  essere  previste  adeguate  forme   di   coinvolgimento   dei
lavoratori  e  degli  utenti  e  di   altri   soggetti   direttamente
interessati alle loro attivita'. 
  2.  Per   coinvolgimento   deve   intendersi   un   meccanismo   di
consultazione o  di  partecipazione  mediante  il  quale  lavoratori,
utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attivita' siano
posti  in  grado   di   esercitare   un'influenza   sulle   decisioni
dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni  che
incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualita' dei
beni o dei servizi. 
  3.  Le  modalita'  di  coinvolgimento  devono  essere   individuate
dall'impresa sociale tenendo  conto,  tra  gli  altri  elementi,  dei
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attivita' esercitata,  delle
categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni  dell'impresa
sociale, in conformita'  a  linee  guida  adottate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito  il  Consiglio
nazionale  del  Terzo   settore.   Delle   forme   e   modalita'   di
coinvolgimento deve  farsi  menzione  nel  bilancio  sociale  di  cui
all'articolo 9, comma 2. 
  4.  Gli  statuti  delle  imprese  sociali  devono  in   ogni   caso
disciplinare: 
  a) i casi e le modalita'  della  partecipazione  dei  lavoratori  e
degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea  degli
associati o dei soci; 
  b) nelle imprese sociali che superino due dei limiti  indicati  nel
primo comma dell'articolo 2435-bis del codice  civile  ridotti  della
meta', la nomina, da parte  dei  lavoratori  ed  eventualmente  degli
utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che
dell'organo di controllo. 
  5. Il  presente  articolo  non  si  applica  alle  imprese  sociali
costituite  nella  forma  di  societa'   cooperativa   a   mutualita'
prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  51  del  citato   decreto
          legislativo n. 81 del 2015, si vedano le note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, si
          vedano le note all'art. 9.