Art. 11 
 
                            Fondo imprese 
 
  1.  All'articolo  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
«c-bis)  interventi  in  favore  di  imprese  in  crisi   di   grande
dimensione.»; 
    b) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: «3-ter.  Per  le
finalita' di cui al comma 2, lettera c-bis), possono essere  concessi
finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera  a)
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  che  presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della  continuazione  delle
attivita' produttive e del mantenimento  dei  livelli  occupazionali.
Con uno o piu' decreti del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli  aiuti  di
Stato, modalita' e criteri per la concessione, erogazione e  rimborso
dei predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante
anticipazioni  di   tesoreria   da   estinguere   entro   l'esercizio
finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la dotazione del
Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' incrementata  di  300  milioni  di  euro  per
l'esercizio 2018.