Art. 11 
 
                      Garanzie non possessorie 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  regolamentare  una  forma   di   garanzia   mobiliare   senza
spossessamento, avente ad  oggetto  beni,  materiali  o  immateriali,
anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva  la  specifica
indicazione   dell'ammontare   massimo    garantito,    eventualmente
utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto
a quelli originariamente individuati,  disciplinandone  i  requisiti,
ivi compresa la necessita' della forma scritta,  e  le  modalita'  di
costituzione,  anche  mediante  iscrizione   in   apposito   registro
informatizzato, nonche' le regole di  opponibilita'  ai  terzi  e  il
concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione; 
    b)  regolamentare  forme,   contenuto,   requisiti   ed   effetti
dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile
per via telematica secondo modalita' che salvaguardino la  protezione
dei dati, al fine  di  consentire  le  operazioni  di  consultazione,
iscrizione,  annotazione,  modifica,  rinnovo  ed  estinzione   delle
garanzie,   nonche'   la   regolazione   del   concorso   conseguente
all'eventualita' di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di
consultazione,  iscrizione,  modifica,  annotazione  e   rinnovo   al
pagamento  di  un  importo  in  denaro,  determinato  anche  in   via
regolamentare, in modo da assicurare  la  copertura  delle  spese  di
gestione del registro; 
    c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il  soggetto
costituente la garanzia abbia la facolta' di utilizzare, nel rispetto
dei principi di buona fede e  di  correttezza  e  in  ogni  caso  nel
rispetto della destinazione economica, i beni  oggetto  di  garanzia,
anche nell'esercizio della propria attivita' economica, estendendo in
tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che  risulteranno
all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo  per  la
garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilita' per il
creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso  di
abuso del costituente; 
    d) consentire al  creditore  di  escutere  stragiudizialmente  la
garanzia  anche  in  deroga  al  divieto  del  patto  commissorio,  a
condizione  che  il  valore  dei  beni  sia  determinato  in  maniera
oggettiva, fatto salvo  l'obbligo  di  restituire  immediatamente  al
debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra  il  valore
di realizzo o assegnazione e l'importo del credito; 
    e) prevedere forme di pubblicita' e di controllo  giurisdizionale
dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla  lettera  d),  regolare  i
rapporti  tra  la  stessa  e  le  procedure   esecutive   forzate   e
concorsuali, adottare misure di protezione del debitore  consumatore,
nonche' forme di tutela dei terzi  che  abbiano  contrattato  con  il
debitore non spossessato ovvero  abbiano  acquistato  in  buona  fede
diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in  ogni  caso  il
coordinamento della nuova disciplina con  le  disposizioni  normative
vigenti. 
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  lettera
a), e' autorizzata la spesa di  euro  150.000  per  l'anno  2017.  Al
relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.