Art. 11 
 
Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o  a  chilometro
                                utile 
 
  1.  I  piccoli  comuni,  anche  allo   scopo   di   accrescere   la
sostenibilita'  ambientale  del  consumo  dei  prodotti  agricoli   e
alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il  consumo
e  la  commercializzazione  dei  prodotti   agricoli   e   alimentari
provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e  alimentari  a
chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego  da
parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. 
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge: 
    a) per «prodotti agricoli e  alimentari  provenienti  da  filiera
corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari  provenienti  da
una filiera di approvvigionamento formata da un  numero  limitato  di
operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo
sviluppo economico locale e stretti rapporti  socio-territoriali  tra
produttori, trasformatori e consumatori; 
    b) per «prodotti agricoli e alimentari  a  chilometro  utile»  si
intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e  i  prodotti  alimentari  di  cui
all'articolo 2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo
di produzione o da un  luogo  di  coltivazione  e  allevamento  della
materia prima agricola primaria utilizzata nella  trasformazione  dei
prodotti, situato entro un raggio  di  70  chilometri  dal  luogo  di
vendita, nonche' i prodotti per i quali  e'  dimostrato  un  limitato
apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato
dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai  fini
della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni  inquinanti,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
d'intesa con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, stabilisce i  criteri  e  i  parametri  che  i  produttori
agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il  possesso
di tale requisito da parte delle  relative  produzioni  a  chilometro
utile. 
  3. Nei bandi di gara per gli  appalti  pubblici  di  servizi  o  di
forniture  di  prodotti  alimentari   destinati   alla   ristorazione
collettiva,  indetti  dai  piccoli  comuni,  fermo  restando   quanto
previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  costituisce
titolo preferenziale per l'aggiudicazione  l'utilizzo,  in  quantita'
superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi  5.3.1
e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 25 luglio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011,  dei  prodotti
agricoli e alimentari provenienti da filiera  corta  o  a  chilometro
utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici  provenienti  da
filiera corta o a chilometro utile. 
  4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui  al
comma 2, lettere a) e b), in quantita' superiori  ai  criteri  minimi
stabiliti dal citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  25  luglio  2011  deve  essere
adeguatamente  documentato  attraverso  fatture   di   acquisto   che
riportino anche le indicazioni  relative  all'origine,  alla  natura,
alla qualita' e alla quantita' dei prodotti acquistati. 
 
          Note all'art. 11: 
               -  Il  testo  dell'art.  2  del  Regolamento  (CE)  n.
          178/2002 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  28
          gennaio 2002, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 31  del  1°
          febbraio 2002. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  reca:
          «Codice dei contratti pubblici».