Art. 11 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo a fondo perduto avviene su richiesta del soggetto beneficiario firmata digitalmente dal legale rappresentante, mediante presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) in numero non superiore a due. Le richieste dovranno essere inviate utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2; tali schemi sono, inoltre, resi disponibili dal Soggetto gestore, in un'apposita sezione del suo sito. Il mancato utilizzo dei predetti schemi nonche' l'invio della richiesta con modalita' diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilita' della richiesta. 2. La prima richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto puo' avvenire soltanto successivamente all'avvenuta erogazione del finanziamento bancario da parte della banca finanziatrice. La richiesta, inoltre, deve riguardare almeno il cinquanta per cento del programma di spesa, ed avviene mediante la presentazione di documenti di spesa di pari valore anche non quietanzati e di una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso l'unita' produttiva. 3. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al comma 2 la documentazione attestante almeno: a) la disponibilita' dei locali idonei all'attivita'; b) l'avanzamento contabile del programma d'investimento; c) la dichiarazione, mediante autodichiarazione, dell'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell'impresa medesima; d) l'avvenuta erogazione del finanziamento bancario. 4. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 3, il Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione al soggetto beneficiario del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa ammissibile presentata. 5. La richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto relativa al SAL a saldo deve essere presentata entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca dell'agevolazione. 6. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione del SAL a saldo, oltre alla documentazione richiamata al comma 3, la documentazione attestante la prova dei pagamenti di tutte le spese relative al programma di spesa nonche' l'autocertificazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attivita'. Il Soggetto gestore potra', inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, se pertinente e necessaria ai fini istruttori. 7. L'erogazione del saldo del contributo a fondo perduto e' in ogni caso subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma precedente e del sopralluogo di verifica degli investimenti realizzati e delle spese sostenute di cui al programma di spesa. 8. Successivamente all'esito positivo della verifica della documentazione di cui al comma 6 e del sopralluogo di cui al comma 7, il Soggetto gestore, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione, procede all'erogazione del contributo a fondo perduto in maniera proporzionale al valore della spesa presentata. 9. L'erogazione del contributo in conto interessi avverra' in corrispondenza della scadenza delle singole rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento bancario concesso dalla banca finanziatrice al soggetto beneficiario. Il Soggetto gestore, verificate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione del contributo in conto interessi maturato, nei trenta giorni precedenti la scadenza della singola rata. L'importo e' erogato alla banca finanziatrice, sulla base di apposito mandato irrevocabile all'incasso conferito dal soggetto beneficiario, le cui modalita' operative saranno definite nella Convenzione di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 91/2017. 10. Qualora, a seguito della presentazione di una richiesta di erogazione, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli gia' presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto gestore puo' richiederli via PEC al soggetto beneficiario, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni. In tal caso i termini per l'erogazione decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti. 11. In caso di parziale realizzazione del programma di spesa, la quota di agevolazioni e' commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed e' subordinata alla verifica da parte del Soggetto gestore dell'organicita' e della funzionalita' dell'intervento realizzato.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 13 Omissis 14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita' per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia e' autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).»