Art. 11 
 
                Ricorso al criterio del minor prezzo 
 
  1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2,  lettere  b)  e  c),
sono aggiudicati sulla base del criterio del minor  prezzo.  Mediante
motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o  nell'invito,
la sede estera puo' ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita
oppure  al  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa
individuata  sulla  base   del   miglior   rapporto   qualita'/prezzo
conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice.