Art. 11 Ricorso al criterio del minor prezzo 1. I contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera puo' ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6, del codice.